Se lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con la Repubblica di Singapore può essere attuato in virtù dell’Accordo SAI, il Consiglio federale è autorizzato a notificare che la Repubblica di Singapore dev’essere inclusa nell’elenco di cui alla sezione 7 paragrafo 1 lettera f dell’Accordo SAI.
Il Consiglio federale è autorizzato a notificare la data a partire dalla quale si procede allo scambio automatico di informazioni.