Il Cantone presenta la domanda di contributi di cui alla sezione 1 e la domanda di contributi di cui alla sezione 2 all’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) in una domanda globale.
La domanda globale può essere presentata una volta l’anno. L’UFSP rende noto tempestivamente il termine per la presentazione della domanda globale.
La domanda di contributi federali nel campo della formazione pratica degli infermieri deve contenere in particolare:
a. la prova dell’adempimento delle condizioni di cui agli articoli 2–5 della legge federale sulla promozione della formazione in cure infermieristiche e all’articolo 2 della presente ordinanza;
b. il contributo federale richiesto.
La domanda di contributi federali ai contributi di formazione cantonali deve contenere in particolare:
a. la prova dell’adempimento delle condizioni di cui all’articolo 7 della legge federale sulla promozione della formazione in cure infermieristiche e all’articolo 4 della presente ordinanza;
b. l’ammontare dei contributi di formazione e il numero stimato di studenti che necessitano di un sostegno;
c. il contributo federale richiesto.
L’UFSP può definire in una guida ulteriori dettagli in merito alla presentazione della domanda. Mette a disposizione dei Cantoni moduli di domanda.