AS 2024 334
Ordinanza sugli emolumenti in materia di stato civile (OESC)
Preambolo
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 27 ottobre 19991 sugli emolumenti in materia di stato civile è modificata come segue:
Art. 14Abrogato
II
1 L’allegato 1 è modificato come segue:
Titolo «V. Altre prestazioni» n. 24 24. Adeguamento della grafia dei nomi secondo l’articolo 99f OSC, se la relativa domanda è presentata indipendentemente da un fatto di stato civile da documentare nel registro dello stato civile: – se la domanda è presentata per una persona 75 – se la domanda è presentata contemporaneamente da due persone coniugate o che vivono in un’unione domestica registrata 100 – se la domanda è presentata da un genitore o da entrambi i genitori per loro e per i loro figli 100 L’emolumento include una conferma dell’ufficio dello stato civile che l’adeguamento della grafia dei nomi è stato documentato nel registro dello stato civile. 2 L’allegato 3 è modificato come segue:
Titolo «IV. Altre prestazioni» n. 10 10. Trasmissione di domande all’ufficio dello stato civile competente in Svizzera e riscossione degli emolumenti 30
III
La presente ordinanza entra in vigore l’11 novembre 2024.
26 giugno 2024 | In nome del Consiglio federale svizzero: La presedente della Confederazione, Viola Amherd |