AS 2024 357
Ordinanza del DFI
sulle aliquote di sussidio alle scuole svizzere all’estero
(OSSE-DFI)
(OSSE-DFI)
Preambolo
Il Dipartimento federale dell’interno (DFI)
ordina:
I
L’ordinanza del DFI del 2 dicembre 20141 sulle aliquote di sussidio alle scuole svizzere all’estero è modificata come segue:
Art. 4 cpv. 1 e 31 Il numero di posti di docenti (equivalenti a tempo pieno giusta l’art. 5) per i quali la scuola ha diritto a ricevere sussidi è calcolato sulla base della seguente formula, tenendo presente che «a» è uguale all’effettivo di allievi e persone in formazione e che «b» è uguale al numero di allievi e persone in formazione di cittadinanza svizzera: (a + 6b): 60.3 Ciascuna scuola ha inoltre diritto a ricevere un sussidio per un posto di direzione.
Art. 5 cpv. 2, frase introduttiva (concerne soltanto il testo francese) e lett. a e b2 Sono considerati equivalenti a tempo pieno i seguenti carichi orari:a. Abrogatab. scuola elementare (incl. scuola dell’infanzia): 25 ore settimanali;
Art. 6 Sussidi per docenti abilitati a insegnare in Svizzera1 I sussidi per i docenti abilitati a insegnare in Svizzera variano a seconda del livello scolastico, degli anni di servizio e dell’onere locale per i contributi sociali e fiscali. 2 In merito all’onere locale per i contributi sociali e fiscali si applicano le seguenti categorie:a. categoria A (onere basso), per le scuole in Paesi:1. che hanno concluso accordi di sicurezza sociale con la Svizzera o in cui gli espatriati sono esentati dal versamento dei contributi sociali, e2. la cui aliquota d’imposta sul reddito delle persone sole è inferiore al 15 per cento del reddito lordo o in cui gli espatriati sono esentati dal pagamento delle imposte;b. categoria B (onere medio), per le scuole in Paesi:1. che hanno concluso accordi di sicurezza sociale con la Svizzera o in cui gli espatriati sono esentati dal versamento dei contributi sociali, e2. la cui aliquota d’imposta sul reddito delle persone sole è pari o superiore al 15 per cento del reddito lordo;c. categoria C (onere alto), per le scuole in Paesi:1. che non hanno concluso accordi di sicurezza sociale con la Svizzera e in cui gli espatriati non sono esentati dal versamento dei contributi sociali, e2. la cui aliquota d’imposta sul reddito delle persone sole è pari o superiore al 15 per cento del reddito lordo.3 L’allegato stabilisce a quale categoria appartengono i vari Paesi.4 Per ciascun equivalente a tempo pieno sono versati i seguenti sussidi: Categoria A (onere basso) Livello dal 1° al 3°
anno di servizio dal 4° al 9°
anno di servizio dal 10° al 19°
anno di servizio dal 20°
anno di servizio Scuola elementare
(incl. scuola dell’infanzia) 50 500 54 500 58 000 61 500 Secondario I 56 000 59 500 63 000 66 500 Secondario II 60 500 67 500 75 000 82 500 Direzione 84 000 84 000 84 000 84 000 Categoria B (onere medio) Livello dal 1° al 3°
anno di servizio dal 4° al 9°
anno di servizio dal 10° al 19°
anno di servizio dal 20°
anno di servizio Scuola elementare
(incl. scuola dell’infanzia) 55 500 59 500 63 000 66 500 Secondario I 61 000 64 500 68 000 71 500 Secondario II 65 500 72 500 80 000 87 500 Direzione 89 000 89 000 89 000 89 000 Categoria C (onere alto) Livello dal 1° al 3°
anno di servizio dal 4° al 9°
anno di servizio dal 10° al 19°
anno di servizio dal 20°
anno di servizio Scuola elementare
(incl. scuola dell’infanzia) 60 500 64 500 68 000 71 500 Secondario I 66 000 69 500 73 500 76 500 Secondario II 70 500 77 500 85 000 92 500 Direzione 94 000 94 000 94 000 94 000 5 Se insegna in vari livelli, un docente è classificato nel livello in cui il suo carico è maggiore.
Art. 7 cpv. 11 Per ciascun equivalente a tempo pieno di docenti non abilitati a insegnare in Svizzera per i quali la scuola ha diritto a ricevere sussidi è versato un sussidio di 10 000 franchi.
Titolo prima dell’art. 9Sezione 5: Entrata in vigore e durata di validità
Art. 9 cpv. 22 Ha effetto sino al 31 dicembre 2028.
II
Alla presente ordinanza è aggiunto un allegato secondo la versione qui annessa.
III
La presente ordinanza entra in vigore il 1° settembre 2024.
1° luglio 2024 | Dipartimento federale dell’interno: Elisabeth Baume-Schneider |
(art. 6 cpv. 3)
Categorie relative all’onere locale per i contributi sociali e fiscali
Categoria A (onere basso)
– Cile
– Italia
– Singapore
Categoria B (onere medio)
– Brasile
– Cina
– Spagna
– Thailandia
Categoria C (onere alto)
– Colombia
– Messico
– Perù