§ 2 Un ECM registrato nella banca dati prevista all’articolo 13 è assegnato a ciascun veicolo prima della sua ammissione all’esercizio o della sua utilizzazione sulla rete. L’ECM garantisce, mediante un sistema di manutenzione, che i veicoli di cui gli è stata affidata la manutenzione sono idonei a circolare in condizioni di sicurezza. L’ECM può fare capo a partner contrattuali, officine di manutenzione incluse.
La Commissione di esperti tecnici è responsabile dell’adozione delle prescrizioni in materia di certificazione e di verifica applicabili agli ECM e alle funzioni di manutenzione, compresi i requisiti per le parti interessate. Tali prescrizioni sono contenute nell’allegato A delle presenti Regole uniformi.
Tutti gli ECM devono conformarsi ai requisiti e criteri di valutazione di cui all’allegato A delle presenti Regole uniformi.
Gli ECM di carri devono essere certificati.
Gli ECM di veicoli diversi dai carri devono essere certificati salvo le eccezioni previste dall’allegato A delle presenti Regole uniformi.
I certificati ECM sono rilasciati da un organismo di certificazione degli ECM accreditato o riconosciuto in uno degli Stati parti, conformemente all’allegato A delle presenti Regole uniformi.