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AS 2024 435

Ordinanza sulla protezione dei dati

Preambolo

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L’allegato 1 dell’ordinanza del 31 agosto 20221 sulla protezione dei dati è modificato come segue:

N. 44 44 Stati Uniti*** Per i dati personali trattati dalle organizzazioni certificate secondo i principi del quadro per la protezione dei dati tra la Svizzera e gli Stati Uniti2 è garantito un adeguato livello di protezione in virtù delle garanzie previste dal decreto presidenziale 14086 del 7 ottobre 20223, dal regolamento del procuratore generale degli Stati Uniti del 7 ottobre 20224 sul Tribunale del riesame in materia di protezione dei dati, dalla direttiva 126 della comunità dell’intelligence (procedure di attuazione del meccanismo di ricorso in materia di intelligence secondo il decreto presidenziale 14086) emanata il 6 dicembre 20225 dalla direzione dell’intelligence nazionale, nonché in virtù della designazione della Svizzera il 7 giugno 20246 come Stato che beneficia del meccanismo di ricorso a due livelli, compreso l’accesso al Tribunale del riesame in materia di protezione dei dati.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 15 settembre 2024.

14 agosto 2024

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Viola Amherd
Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi

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