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AS 2024 464

Ordinanza concernente l’assicurazione facoltativa per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (OAF)

Preambolo

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L’ordinanza del 26 maggio 19611 concernente l’assicurazione facoltativa per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità è modificata come segue:

Art. 13b Aliquota di contribuzione per l’AVS/AI1 I contributi degli assicurati che esercitano un’attività lucrativa ammontano al 10,1 per cento del reddito determinante. Gli assicurati devono versare almeno il contributo minimo di 1010 franchi annui.2 Gli assicurati che non esercitano un’attività lucrativa pagano un contributo, compreso tra 1010 e 25 250 franchi annui, sulla base della loro sostanza e del reddito conseguito in forma di rendita. Il contributo è calcolato come segue: Sostanza o reddito annuo conseguito
in forma di rendita moltiplicato per 20
Franchi Contributo annuo
(AVS + AI)
Franchi Supplemento per ogni 50 000 franchi
ulteriori di sostanza o di reddito conseguito
in forma di rendita moltiplicato per 20 Franchi fino a 600 000 1010 – a partire da 600 000 1111 101 a partire da 1 750 000 3434 151.50 a partire da 8 950 000 25 250 –

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2025.

28 agosto 2024

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Viola Amherd
Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi