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AS 2024 465

Ordinanza
sul rimborso dei contributi pagati da stranieri all’assicurazione per la vecchiaia e i superstiti
(OR-AVS)
(OR-AVS)

Preambolo

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L’ordinanza del 29 novembre 19951 sul rimborso dei contributi pagati da stranieri all’assicurazione per la vecchiaia e i superstiti è modificata come segue:

Art. 7 EstinzioneIl diritto al rimborso si estingue con la morte dell’avente diritto.

Art. 8 cpv. 1 e 21 La domanda di rimborso è presentata presso la Cassa svizzera di compensazione.2 Abrogato

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2025.

28 agosto 2024

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Viola Amherd
Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi

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