AS 2024 467
Ordinanza sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità
Preambolo
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 15 gennaio 19711 sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità è modificata come segue:
Art. 16a cpv. 33 L’importo annuo del forfait è di 3480 franchi.
Art. 25 cpv. 1 lett. bbis e 2 lett. abis1 La prestazione complementare annua deve essere aumentata, ridotta o soppressa:bbis. quando, in caso di soggiorno in un istituto o in un ospedale, la tassa giornaliera secondo l’articolo 10 capoverso 2 lettera a LPC non è fatturata per tutti i giorni di un mese;2 La prestazione complementare annua deve essere oggetto di una nuova decisione dal momento seguente:abis. nel caso previsto dal capoverso 1 lettera bbis, dall’inizio del mese per il quale l’istituto o l’ospedale non fattura tutti i giorni;
Art. 26 cpv. 1, primo periodo, e 2, primo periodo1 La regione 1 corrisponde alla categoria 111 della tipologia dei Comuni 2020 (25 tipi). ...2 La ripartizione dei rimanenti Comuni tra le altre due regioni si basa sulla tipologia urbano-rurale 2020. …
Art. 26a cpv. 1 lett. a e 21 Il Dipartimento federale dell’interno (Dipartimento) stabilisce in un’ordinanza:a. le modalità di calcolo per la riduzione o l’aumento degli importi massimi per la pigione di cui all’articolo 10 capoverso 1sexies LPC;2 La richiesta di riduzione o di aumento degli importi massimi per la pigione di cui all’articolo 10 capoverso 1sexies LPC va presentata all’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Ufficio federale).
II
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2025.
28 agosto 2024 | In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Viola Amherd |