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AS 2024 469

Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità

Preambolo

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L’ordinanza del 18 aprile 19841 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità è modificata come segue:

Art. 3a cpv. 11 Per le persone che sottostanno all’assicurazione obbligatoria ai sensi dell’articolo 2 LPP e che percepiscono da un datore di lavoro un salario determinante AVS superiore a 22 680 franchi, deve essere assicurato un importo di almeno 3780 franchi.

Art. 5 Adeguamento all’AVS (art. 9 LPP)Gli importi limite di cui agli articoli 2, 7, 8 e 46 LPP sono aumentati come segue: Importi precedenti
in fr. Nuovi importi
in fr. 22 050 22 680 25 725 26 460 88 200 90 720 3 675 3 780

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2025.

28 agosto 2024

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Viola Amherd
Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi

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