AS 2024 469
Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità
Preambolo
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 18 aprile 19841 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità è modificata come segue:
Art. 3a cpv. 11 Per le persone che sottostanno all’assicurazione obbligatoria ai sensi dell’articolo 2 LPP e che percepiscono da un datore di lavoro un salario determinante AVS superiore a 22 680 franchi, deve essere assicurato un importo di almeno 3780 franchi.
Art. 5 Adeguamento all’AVS (art. 9 LPP)Gli importi limite di cui agli articoli 2, 7, 8 e 46 LPP sono aumentati come segue: Importi precedenti
in fr. Nuovi importi
in fr. 22 050 22 680 25 725 26 460 88 200 90 720 3 675 3 780
II
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2025.
28 agosto 2024 | In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Viola Amherd |