AS 2024 511
Ordinanza
concernente le inchieste sulla sicurezza
in caso di eventi imprevisti nei trasporti
(OIET)
(OIET)
Preambolo
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 17 dicembre 20141 concernente le inchieste sulla sicurezza in caso di eventi imprevisti nei trasporti è modificata come segue:
Sostituzione di un termineConcerne soltanto il testo tedesco
Art. 1 cpv. 1, frase introduttiva1 La presente ordinanza disciplina le notifiche e le inchieste sulla sicurezza relative a eventi imprevisti concernenti:
Art. 2, rubrica e cpv. 1Scopo e oggetto dell’inchiesta sulla sicurezza1 L’inchiesta sulla sicurezza ha quale scopo la prevenzione di ulteriori eventi imprevisti.
Art. 3 lett. bPer eventi imprevisti s’intendono:b. nell’aviazione civile, gli incidenti e gli inconvenienti gravi secondo l’articolo 2 del regolamento (UE) n. 996/2010;
Art. 4 lett. fNel settore dei trasporti pubblici s’intende per:f. danno materiale considerevole: danno materiale risultante direttamente da un incidente e il cui importo supera 50 000 franchi, nel caso degli impianti di trasporto a fune, o 150 000 franchi, nel caso degli altri mezzi di trasporto;
Art. 5 Aviazione civile e trasporto ferroviario: equivalenza di espressioniPer interpretare correttamente il regolamento (UE) n. 996/2010 e la direttiva 2016/798/UE ai quali rimanda la presente ordinanza, occorre tenere conto delle equivalenze seguenti: Espressione nel regolamento (UE) n. 996/2010
e nella direttiva 2016/798/UE Espressione nella presente ordinanza Testimoni Persone in grado di fornire informazioni utili
Art. 10 lett. f, h, iIl SISI ha i seguenti compiti:f. provvede alla disponibilità degli inquirenti e degli specialisti necessari per le inchieste sulla sicurezza;h. approva il rapporto preliminare (art. 44) e il rapporto finale (art. 47), quando contengono raccomandazioni e avvisi di sicurezza;i. decide in merito alle opposizioni contro le decisioni emanate nell’ambito dell’inchiesta sulla sicurezza (art. 15b cpv. 4 Lferr, art. 26 cpv. 4 LNA);
Art. 13 Personale dell’ufficio d’inchiesta1 Il personale dell’ufficio d’inchiesta, compreso quello della direzione, sottostà al diritto in materia di personale federale.2 I membri del SISI e il personale dell’ufficio d’inchiesta sono sollevati dall’obbligo di denuncia.3 Se appare necessario considerata la gravità del possibile reato, possono presentare denuncia alle autorità di perseguimento penale.
Art. 15 cpv. 1. lett. d ed f1 Le imprese di trasporti pubblici notificano immediatamente al servizio notifiche:d. Abrogataf. Abrogata
Art. 16 cpv. 1 lett. h e 2 lett. c1 Le imprese di trasporti pubblici notificano all’Ufficio federale dei trasporti (UFT):h. gli atti di sabotaggio presunti o commessi.2 Inoltre vanno notificati all’UFT i seguenti eventi:c. da parte delle imprese di navigazione: collisioni che comportano danni tra natanti, tra natanti e infrastrutture o tra natanti e persone.
Art. 17, rubrica e cpv. 2Aviazione civile: notifiche al servizio notifiche 2 Gli eventi imprevisti concernenti aeromobili ultraleggeri, aeromobili non certificati senza occupanti, alianti da pendio, paracadute, cervi volanti, paracadute ascensionali e palloni frenati non devono essere notificati.
Art. 18, rubricaNavigazione marittima: notifiche al servizio notifiche
Art. 19 cpv. 11 Se un’impresa estera è coinvolta in un evento imprevisto avvenuto sul territorio svizzero, l’ufficio d’inchiesta lo notifica alle autorità competenti dello Stato in cui ha sede l’impresa.
Art. 20 cpv. 2 lett. a e 2bis2 Esamina gli eventi imprevisti all’estero soltanto se:a. l’inchiesta relativa a un evento imprevisto avvenuto in uno Stato estero è affidata alle autorità svizzere; 2bis Non esamina eventi imprevisti concernenti aeromobili di cui all’allegato 1 del regolamento (UE) n. 2018/1139. Può esaminarli se vi è motivo di presumere che l’inchiesta può fornire informazioni importanti per la prevenzione di ulteriori eventi imprevisti o se vi è un forte interesse pubblico.
Art. 21 Apertura e abbandono dell’inchiesta sulla sicurezza1 L’ufficio d’inchiesta apre un’inchiesta preliminare.2 L’inchiesta preliminare chiarisce se un’inchiesta può servire a prevenire ulteriori eventi imprevisti oppure se è obbligatoria sulla base di un accordo internazionale.3 Se è aperta un’inchiesta, l’ufficio designa la persona responsabile di condurla. Può assegnarle altri collaboratori o ricorrere a periti esterni. 4 L’ufficio abbandona l’inchiesta se nel corso della stessa constata che essa non permetterà di prevenire ulteriori eventi imprevisti e che non è obbligatoria sulla base di accordi internazionali. Definisce le ragioni di tale decisione e le rende pubbliche.
Art. 22 cpv. 1, frase introduttiva1 Le persone di cui è prevista la partecipazione all’inchiesta sulla sicurezza devono ricusarsi se:
Art. 23 cpv. 11 L’inchiesta sulla sicurezza è svolta indipendentemente da un procedimento penale o amministrativo.
Art. 28 cpv. 33 L’accesso è concesso ai rappresentanti delle autorità federali competenti, alle persone accreditate di uno Stato estero nonché ad altre persone in grado di rendere attendibile un interesse giuridico all’esito dell’inchiesta sulla sicurezza, purché ciò non intralci l’andamento della stessa.
Art. 30, rubrica, cpv. 1 e 3Trasporti pubblici: obblighi di assistenza delle imprese1 Le imprese coinvolte sono tenute, per quanto necessario e possibile, a organizzare il trasporto di membri dell’ufficio d’inchiesta come pure di altre persone partecipanti all’inchiesta sulla sicurezza dalla più vicina stazione raggiungibile fino al luogo dell’incidente.3 Per operazioni d’inchiesta successive e per corse di prova sono tenute a mettere a disposizione a titolo gratuito i veicoli, l’infrastruttura, il personale, i mezzi tecnici ausiliari e la documentazione necessaria.
Art. 36 cpv. 22 Si applicano gli articoli 182, 183 capoverso 1, 184 ad eccezione dei capoversi 2 lettera f, 3 e 7, 185 ad eccezione dell’accompagnamento coattivo di cui al capoverso 4, 187, 189 e 190 CPP2.
Art. 37 Navigazione marittima: provvedimenti coercitiviI provvedimenti coercitivi previsti dalla presente ordinanza (art. 31–35) si applicano alla navigazione marittima soltanto se esiste una corrispondente base legale nella legge federale del 23 settembre 19533 sulla navigazione marittima sotto bandiera svizzera.
Art. 40Abrogato
Art. 43 Rapporto preliminare1 Se è aperta un’inchiesta, l’ufficio d’inchiesta presenta un rapporto preliminare. Questo contiene almeno i dati riguardanti le persone e i mezzi di trasporto coinvolti, la dinamica dell’evento imprevisto e la persona responsabile della conduzione dell’inchiesta.2 Il rapporto è inviato per informazione al personale coinvolto, ai detentori, proprietari ed esercenti dei mezzi di trasporto coinvolti nonché al servizio responsabile della vigilanza. Se l’autorità di vigilanza è un’autorità federale, il rapporto è trasmesso anche al dipartimento competente. Per la menzione di nomi si applica l’articolo 54.3 L’informazione alle autorità e organizzazioni estere competenti si basa sugli accordi internazionali.
Art. 44 Rapporto intermedio1 L’ufficio d’inchiesta riassume in un rapporto intermedio i risultati essenziali dell’inchiesta che sono importanti ai fini della prevenzione di eventi imprevisti e che potrebbero richiedere provvedimenti immediati, indicando anche i corrispondenti deficit di sicurezza e formulando le relative raccomandazioni.2 Trasmette la bozza del rapporto intermedio, per parere, ai servizi responsabili della vigilanza e ai soggetti direttamente interessati dall’attuazione della raccomandazione di sicurezza. Se l’autorità di vigilanza è un’autorità federale, trasmette la bozza anche al dipartimento competente.3 Trasmette la bozza del rapporto intermedio, per parere, alle autorità e ai servizi esteri, se ciò è previsto dagli accordi internazionali.4 Stabilisce un termine adeguato per la presentazione dei pareri in funzione dell’urgenza della situazione.5 Dopo aver preso in debita considerazione i pareri, redige il rapporto intermedio.6 Invia immediatamente il rapporto intermedio alle persone e ai servizi che ne hanno già ricevuto la bozza.
Art. 45Abrogato
Art. 46Abrogato
Art. 47 cpv. 2, frase introduttiva nonché 3, 4, 5 e 62 Sul piano del contenuto e della forma il rapporto finale tiene conto del diritto internazionale pertinente e informa almeno:3 Se sono stati rilevati deficit di sicurezza, il rapporto finale contiene le corrispondenti raccomandazioni di sicurezza. Nel rapporto finale il SISI può trasmettere avvisi di sicurezza alle imprese e alle organizzazioni del vettore di trasporto interessato. 4 L’ufficio d’inchiesta trasmette, per parere, la bozza di rapporto finale alle persone direttamente interessate dall’inchiesta o in essa direttamente coinvolte nonché al servizio responsabile della vigilanza. Se l’autorità di vigilanza è un’autorità federale, trasmette la bozza anche al dipartimento competente. 5 I pareri possono essere inoltrati entro 30 giorni dalla trasmissione della bozza di rapporto finale.6 Dopo aver preso in debita considerazione i pareri, l’ufficio d’inchiesta redige il rapporto finale.
Art. 48 cpv. 1, 2, 2bis e 2ter1 Il SISI rivolge le sue raccomandazioni di sicurezza al servizio responsabile della vigilanza. Se l’autorità di vigilanza è un’autorità federale, informa anche il dipartimento competente. In caso di problemi di sicurezza urgenti informa immediatamente il dipartimento competente.2 I destinatari delle raccomandazioni di sicurezza informano periodicamente il SISI sull’attuazione di tali raccomandazioni o sulle ragioni per cui hanno rinunciato a prendere misure.2bis Se il destinatario è un’autorità federale, quest’ultima informa anche il dipartimento competente. 2ter Il SISI prende posizione sui rapporti di attuazione presentati dagli uffici federali. In merito ai rapporti di attuazione presentati dall’autorità federale può prendere posizione all’attenzione del dipartimento competente.
Art. 50, rubrica e cpv. 3Spese dell’inchiesta sulla sicurezza 3 Le spese di rimozione e smaltimento di un aeromobile sono a carico del detentore dello stesso, indipendentemente dal fatto che la rimozione sia stata ordinata ai fini dell’inchiesta sulla sicurezza. I costi di rimozione comprendono anche il trasporto dal luogo dell’evento al deposito del SISI nonché lo sgombero o lo smaltimento del relitto dopo la sua consegna.
Art. 51 cpv. 1, frase introduttiva e lett. b, c nonché 2 e 31 Se è aperta un’inchiesta, possono chiedere la consultazione degli atti:b. le autorità federali competenti o i servizi responsabili della vigilanza;c. le autorità penali;2 Se non previsto diversamente da altre diposizioni di legge, la consultazione degli atti può essere limitata, negata o rinviata fintantoché lo esige l’interesse dell’inchiesta secondo la presente ordinanza o quello di un’altra inchiesta in corso.3 Fatto salvo l’articolo 24, una volta conclusa l’inchiesta l’ufficio d’inchiesta mette gli atti a disposizione delle autorità inquirenti, giudiziarie e amministrative competenti che ne fanno domanda per le loro procedure.
Art. 52 cpv. 11 Le inchieste sulla sicurezza relative a eventi imprevisti sono concluse entro 12 mesi.
Art. 53 cpv. 2, 3 nonché 5, frase introduttiva e lett. c2 Abrogato3 Pubblica almeno una volta all’anno una sintesi delle raccomandazioni e degli avvisi di sicurezza. Presenta inoltre un rapporto sull’attuazione delle raccomandazioni di sicurezza.5 D’ufficio trasmette online i rapporti e le sintesi concernenti i diversi settori alle persone e ai servizi seguenti, a condizione che si siano previamente annunciati:c. nel settore della navigazione marittima: alle società di armatori che gestiscono navi sotto bandiera svizzera;
Art. 54a Legge sulla trasparenzaNella misura in cui trattano dati concernenti persone fisiche e giuridiche, il SISI e l’ufficio d’inchiesta sono esclusi dal campo d’applicazione della legge federale del 17 dicembre 20044 sul principio di trasparenza dell’amministrazione.
Art. 55 cpv. 1 e 2, frase introduttiva e lett. c1 Il SISI pubblica annualmente statistiche sugli eventi imprevisti che gli sono stati notificati.2 Fornisce informazioni sugli eventi imprevisti in merito ai quali ha svolto inchieste:c. nel settore ferroviario, all’Agenzia dell’Unione europea per le ferrovie (European Union Agency for Railways, ERA).
Art. 56 Informazioni relative alla prevenzione di eventi imprevistiIl SISI può raccogliere e pubblicare informazioni generali utili per la prevenzione di eventi imprevisti.
Art. 58 cpv. 11 Chi viola l’obbligo di notifica secondo l’articolo 15 capoversi 1 o 3 è punito conformemente all’articolo 86 capoverso 3 Lferr.
Art. 60a Disposizione transitoria concernente la modifica del 13 settembre 2024I risultati di inchieste su eventi imprevisti avvenuti prima dell’entrata in vigore della modifica del 13 settembre 2024 possono essere riassunti in rapporti conformi ai requisiti formali applicabili al momento dell’evento e pubblicati.
II
La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell’allegato.
III
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2025.
13 settembre 2024 | In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Viola Amherd |
(n. II)
Modifica di altri atti normativi
Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:
1. Ordinanza del 4 ottobre 19995 sul servizio di volo
Sostituzione di un termineIn tutta l’ordinanza l’abbreviazione «UIIA» è sostituita, con i necessari adeguamenti grammaticali, con l’abbreviazione «SISI».
Art. 1 OggettoLa presente ordinanza disciplina il servizio di volo presso l’Ufficio federale dell’aviazione civile (UFAC) e presso il Servizio d’inchiesta svizzero sulla sicurezza (SISI).
2. Ordinanza del 22 settembre 20236 sull’aviazione militare
Art. 40 Scopo e oggetto dell’inchiesta sulla sicurezzaPer ogni infortunio e incidente grave nel settore dell’aviazione militare è aperta un’inchiesta sulla sicurezza. Questa serve a prevenire ulteriori eventi imprevisti e comprende le circostanze tecniche, operative, umane, organizzative e sistemiche che hanno portato all’infortunio o all’incidente grave.
Art. 42 cpv. 11 L’inchiesta sulla sicurezza è svolta indipendentemente da un procedimento delle autorità penali militari o civili oppure da un procedimento amministrativo.
Art. 44 lett. a e bIl DASIB ha i seguenti compiti:a. svolge inchieste concernenti infortuni e incidenti gravi in cui sono rimasti coinvolti aeromobili militari, a condizione che l’inchiesta sulla sicurezza serva a prevenire ulteriori eventi imprevisti;b. può esaminare altri eventi imprevisti se vi è motivo di presumere che l’inchiesta sulla sicurezza può fornire informazioni importanti per la prevenzione di ulteriori eventi imprevisti;
Art. 45 Operazioni d’inchiesta1 Il DASIB avvia un’inchiesta preliminare. Attraverso l’inchiesta preliminare si chiarisce se un’inchiesta sulla sicurezza può servire a prevenire ulteriori eventi imprevisti.2 Se viene aperta un’inchiesta sulla sicurezza, il DASIB procede a tutte le operazioni d’inchiesta necessarie. Può rinunciarvi se comportano costi eccessivi rispetto ai risultati attesi.3 Può incaricare periti esterni della trattazione di questioni tecniche particolari.4 Può esigere dalle imprese coinvolte o dagli organi della sicurezza aerea registrazioni elettroniche in una forma leggibile senza particolari difficoltà tecniche.5 Se nel corso dell’inchiesta sulla sicurezza il DASIB constata che tale inchiesta non permette di prevenire ulteriori eventi imprevisti, la sospende. Definisce le ragioni di tale decisione e le rende pubbliche.
Art. 46 Rapporto d’inchiesta1 Se viene aperta un’inchiesta sulla sicurezza, il DASIB stende un rapporto preliminare.2 Prima della chiusura dell’inchiesta sulla sicurezza il DASIB può comunicare ai servizi responsabili della vigilanza e alle persone direttamente interessate i risultati dell’inchiesta che sono rilevanti ai fini della prevenzione di eventi imprevisti e che potrebbero richiedere misure immediate.3 Dopo la chiusura dell’inchiesta sulla sicurezza il DASIB riassume in un rapporto finale i risultati ottenuti. Se sono stati riscontrati deficit di sicurezza, il rapporto finale contiene le corrispondenti raccomandazioni di sicurezza. Nel rapporto finale il DASIB può rivolgere avvisi di sicurezza alle imprese e alle organizzazioni interessate.