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AS 2024 534

Legge federale
sui medicamenti e i dispositivi medici
(Legge sugli agenti terapeutici, LATer)
(Legge sugli agenti terapeutici, LATer)

Preambolo

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il rapporto della Commissione della sicurezza sociale e della sanità
del Consiglio nazionale del 19 agosto 20221;
visto il parere del Consiglio federale del 16 dicembre 20222,

decreta:

I

La legge del 15 dicembre 20003 sugli agenti terapeutici è modificata come segue:

Inserire dopo il titolo del capitolo 2 sezione 6

Art. 33a Gratuità della donazione di sangue1 È vietato offrire, concedere, richiedere o accettare un profitto finanziario o vantaggi di altro tipo per la donazione di sangue umano.2 Non è considerato profitto finanziario o vantaggio di altro tipo:a. il risarcimento della perdita di guadagno del donatore e delle spese direttamente occasionate al donatore;b. il risarcimento dei danni subiti dal donatore a causa della donazione di sangue;c. un gesto simbolico di riconoscenza a posteriori.

Art. 35 cpv. 1bis1bis Il sangue e i suoi derivati labili importati per trasfusioni devono soddisfare i requisiti di gratuità della donazione di cui all’articolo 33a.

Art. 36 cpv. 2bis2bis I criteri di esclusione non possono discriminare nessuno. Qualora facciano riferimento a un comportamento a rischio del candidato donatore, si basano sul comportamento individuale e devono essere scientificamente motivati.

Art. 41, rubrica Altre prescrizioni in materia di sicurezza

Art. 86 cpv. 1 lett. c1 È punito con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque intenzionalmente:c. utilizza il sangue e i suoi derivati violando le disposizioni concernenti la gratuità della donazione di sangue, l’idoneità del donatore, l’esame obbligatorio, l’obbligo di designazione e di conservazione o gli obblighi di diligenza sanciti nell’articolo 37 od omettendo di prendere le necessarie misure di protezione e di sicurezza;

II

1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 29 settembre 2023

Il presidente: Martin Candinas
Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Consiglio degli Stati, 29 settembre 2023

La presidente: Brigitte Häberli-Koller
La segretaria: Martina Buol

Referendum ed entrata in vigore

1 Il termine di referendum per la presente legge è decorso infruttuosamente il 18 gennaio 2024.4

2 La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2025.

27 settembre 2024

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Viola Amherd
Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi

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