AS 2024 535
Ordinanza del DFF
concernente gli interessi moratori e rimuneratori su tasse e imposte
(Ordinanza del DFF sui tassi d’interesse)
(Ordinanza del DFF sui tassi d’interesse)
Preambolo
Il Dipartimento federale delle finanze (DFF)
decreta:
I
L’ordinanza del DFF del 25 giugno 20211 sui tassi d’interesse è modificata come segue:
Ingressovisto l’articolo 74 capoverso 4 della legge del 18 marzo 20052 sulle dogane;
visti gli articoli 187 capoverso 1 e 188 capoverso 2 dell’ordinanza del 1° novembre 20063 sulle dogane;
visto l’articolo 29 della legge federale del 27 giugno 19734 sulle tasse di bollo;
visto l’articolo 108 della legge del 12 giugno 20095 sull’IVA;
visto l’articolo 20 capoverso 4 della legge del 21 marzo 19696 sull’imposizione del tabacco;
visto l’articolo 41 capoverso 1 dell’ordinanza del 14 ottobre 20097 sull’imposizione del tabacco;
visto l’articolo 25 capoverso 5 della legge del 6 ottobre 20068 sull’imposizione della birra;
visto l’articolo 22 capoverso 1 dell’ordinanza del 15 giugno 20079 sull’imposizione della birra;
visti gli articoli 15 capoverso 2 e 17 capoverso 3 della legge federale del 21 giugno 199610 sull’imposizione degli autoveicoli;
visto l’articolo 22 capoverso 3 della legge federale del 21 giugno 199611 sull’imposizione degli oli minerali;
visto l’articolo 106a capoverso 2 dell’ordinanza del 20 novembre 199612 sull’imposizione degli oli minerali;
visti gli articoli 162 capoverso 3, 163 capoverso 2, 164 capoverso 1 e 168 capoverso 2 della legge federale del 14 dicembre 199013 sull’imposta federale diretta (LIFD);
visto l’articolo 14 dell’ordinanza del 22 dicembre 202314 sull’imposizione minima in combinato disposto con gli articoli 163 capoverso 2, 164 capoverso 1 e 168 capoverso 2 LIFD;
visto l’articolo 16 capoverso 2 della legge federale del 13 ottobre 196515 sull’imposta preventiva;
visti gli articoli 72 capoverso 2 e 73 capoverso 2 dell’ordinanza del 15 settembre 201716 sull’alcol,
Art. 1 OggettoLa presente ordinanza stabilisce i tassi d’interesse moratorio e rimuneratorio per le seguenti tasse e imposte riscosse dalla Confederazione:a. tributi doganali;b. tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni;c. tassa sul CO2;d. tassa d’incentivazione sui composti organici volatili;e. tasse di bollo;f. imposta sul valore aggiunto;g. imposta sul tabacco;h. imposta sulla birra;i. imposta sugli autoveicoli; j. imposta sugli oli minerali;k. imposta federale diretta;l. imposta integrativa ai fini dell’imposizione minima dei grandi gruppi di imprese multinazionali;m. imposta preventiva;n. imposta sulle bevande distillate.
Art. 1a Determinazione dei tassi d’interesse1 I tassi d’interesse sono stabiliti per ogni anno civile. Essi sono riportati al numero 1 dell’allegato. 2 Gli interessi moratori e gli interessi rimuneratori sulle tasse e imposte secondo l’articolo 1 capoverso 1 lettere a–d, f–j e n vengono riscossi o corrisposti unicamente se ammontano ad almeno 100 franchi. Sono fatti salvi gli interessi moratori per i crediti fatti valere nell’ambito di una procedura d’esecuzione forzata.3 Il tasso d’interesse rimuneratorio sui pagamenti anticipati effettuati prima della scadenza si basa sulla media aritmetica del rendimento di obbligazioni della Confederazione della durata di uno, due e tre anni secondo lo stato a fine giugno dell’anno precedente, con arrotondamento della media a un quarto di punto percentuale.4 Il tasso d’interesse moratorio, il tasso d’interesse rimuneratorio sulle eccedenze d’imposta da restituire e il tasso d’interesse rimuneratorio in caso di obbligo di pagamento condizionato sono fissati in base al tasso d’interesse rimuneratorio sui pagamenti anticipati, al quale viene applicata una maggiorazione. L’ammontare della maggiorazione dipende dall’ammontare del tasso d’interesse rimuneratorio. La maggiorazione è riportata al numero 2 dell’allegato.5 In caso di riscossione posticipata dell’imposta sull’importazione non viene riscosso alcun interesse moratorio sull’imposta sul valore aggiunto se all’atto dell’importazione l’importatore era registrato come contribuente sul territorio svizzero e se avrebbe potuto dedurre detta imposta a titolo di imposta precedente.
Art. 4 Tassi d’interesse per gli anni civili precedenti il 20251 Nel caso dei tributi doganali, dell’imposta sul valore aggiunto, dell’imposta sugli oli minerali, della tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni e dell’imposta sulle bevande distillate, il tasso d’interesse moratorio e rimuneratorio ammonta al:a. 4,75 per cento nel 2024;b. 4,0 per cento negli anni 2012‒2023;c. 4,5 per cento negli anni 2010‒2011;d. 5,0 per cento negli anni 1995‒2009;e. 6,0 per cento dal 1° luglio 1990 al 31 dicembre 1994;f. 5,0 per cento fino al 30 giugno 1990.2 Nel caso delle tasse di bollo e dell’imposta preventiva il tasso d’interesse moratorio ammonta al:a. 4,75 per cento nel 2024;b. 4,0 per cento negli anni 2022‒2023;c. 5,0 per cento fino al 31 dicembre 2021.3 Nel caso dell’imposta federale diretta i tassi d’interesse ammontano:a. nel 2024:1. al 4,75 per cento per l’interesse moratorio e l’interesse sulle eccedenze d’imposta da restituire,2. all’1,25 per cento per l’interesse rimuneratorio sui pagamenti anticipati;b. negli anni 2022‒2023:1. al 4,0 per cento per l’interesse moratorio e l’interesse sulle eccedenze d’imposta da restituire, 2. allo 0 per cento per l’interesse rimuneratorio sui pagamenti anticipati;c. negli anni 2017‒2021: 1. al 3,0 per cento per l’interesse moratorio e l’interesse sulle eccedenze d’imposta da restituire, 2. allo 0 per cento per l’interesse rimuneratorio sui pagamenti anticipati;d. negli anni 2013‒2016: 1. al 3,0 per cento per l’interesse moratorio e l’interesse sulle eccedenze d’imposta da restituire, 2. allo 0,25 per cento per l’interesse rimuneratorio sui pagamenti anticipati;e. nel 2012: 1. al 3,0 per cento per l’interesse moratorio e l’interesse sulle eccedenze d’imposta da restituire, 2. all’1,0 per cento per l’interesse rimuneratorio sui pagamenti anticipati;f. nel 2011:1. al 3,5 per cento per l’interesse moratorio e l’interesse sulle eccedenze d’imposta da restituire, 2. all’1,0 per cento per l’interesse rimuneratorio sui pagamenti anticipati.4 Nel caso dell’imposta sul tabacco e dell’imposta sulla birra il tasso d’interesse moratorio e rimuneratorio ammonta al:a. 4,75 per cento nel 2024;b. 4,0 per cento negli anni 2022‒2023;c. 5,0 per cento fino al 31 dicembre 2021.5 Nel caso dell’imposta sugli autoveicoli il tasso d’interesse moratorio ammonta al:a. 4,75 per cento nel 2024;b. 4,0 per cento negli anni 2022‒2023;c. 5,0 per cento fino al 31 dicembre 2021.6 Nel caso dell’imposta integrativa ai fini dell’imposizione minima dei grandi gruppi di imprese multinazionali, dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024 il tasso d’interesse ammonta al: a. 4,75 per cento per l’interesse moratorio e l’interesse sulle eccedenze d’imposta da restituire;b. 1,25 per cento per l’interesse rimuneratorio sui pagamenti anticipati.
II
L’allegato è sostituito dalla versione qui annessa.
III
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2025.
19 settembre 2024 | Dipartimento federale delle finanze: Karin Keller-Sutter |
(art. 1a cpv. 1 e 4)
1. Tasso d’interesse moratorio e rimuneratorio
Per gli anni civili dal 2025 si applicano i seguenti tassi d’interesse:
Dall’anno civile | Tasso d’interesse | Tasso d’interesse | Tasso d’interesse | Tasso d’interesse |
|---|---|---|---|---|
(in %) | (in %) | (in %) | (in %) | |
2025 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 0,75 |
2. Calcolo del tasso d’interesse moratorio, del tasso d’interesse rimuneratorio sulle eccedenze d’imposta da restituire e del tasso d’interesse rimuneratorio in caso di obbligo di pagamento condizionato
Il tasso d’interesse moratorio, il tasso d’interesse rimuneratorio sulle eccedenze d’imposta da restituire e il tasso d’interesse rimuneratorio in caso di obbligo di pagamento condizionato sono calcolati come segue, in base al tasso d’interesse rimuneratorio sui pagamenti anticipati:
Tasso d’interesse rimuneratorio | Maggiorazione | Tasso d’interesse moratorio, tasso |
|---|---|---|
(in %) | (in punti percentuali) | (in %) |
0,00 | 4,00 | 4,00 |
0,25–1,00 | 3,75 | 4,00–4,75 |
1,25–2,00 | 3,50 | 4,75–5,50 |
2,25–3,00 | 3,25 | 5,50–6,25 |
3,25–4,00 | 3,00 | 6,25–7,00 |
4,25–5,00 | 2,75 | 7,00–7,75 |