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AS 2024 537

Ordinanza concernente l’aiuto alle vittime di reati (OAVI)

Preambolo

Il Dipartimento federale di giustizia e polizia,

visto l’articolo 4 capoverso 2 secondo periodo dell’ordinanza del 27 febbraio 20081 concernente l’aiuto alle vittime di reati,

ordina:

I

L’ordinanza del 27 febbraio 2008 concernente l’aiuto alle vittime di reati è modificata come segue:

Art. 4 cpv. 2, parte introduttiva, primo periodo2 Il contributo forfettario ammonta a 1267 franchi. …

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2025.

10 settembre 2024

Dipartimento federale di giustizia e polizia:

Beat Jans