AS 2024 537
Ordinanza concernente l’aiuto alle vittime di reati (OAVI)
Preambolo
Il Dipartimento federale di giustizia e polizia,
visto l’articolo 4 capoverso 2 secondo periodo dell’ordinanza del 27 febbraio 20081 concernente l’aiuto alle vittime di reati,
ordina:
I
L’ordinanza del 27 febbraio 2008 concernente l’aiuto alle vittime di reati è modificata come segue:
Art. 4 cpv. 2, parte introduttiva, primo periodo2 Il contributo forfettario ammonta a 1267 franchi. …
II
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2025.
10 settembre 2024 | Dipartimento federale di giustizia e polizia: Beat Jans |