AS 2024 591
AS 2024 591
(Ordinanza sulle agevolazioni doganali, OADo)
Preambolo
L'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini,
visto l’articolo 14 capoverso 3 della legge del 18 marzo 20051 sulle dogane,
ordina:
I
L’allegato 1 dell’ordinanza del 4 aprile 20072 sulle agevolazioni doganali è modificato come segue:
Modifica dell’aliquota di dazio della voce di tariffa 1104.2932 Voce di tariffa Designazione della merce Impiego Dazio di favore Fr. / 100 kg peso lordo 1104. 29 32 Altri cereali lavorati, di orzo per la fabbricazione di derrate alimentari, con residui per il foraggiamento 10.80
II
La presente ordinanza entra in vigore il 1° novembre 2024.
22 ottobre 2024 | Ufficio federale della dogana Pascal Lüthi |