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AS 2024 60

Ordinanza dell’USAV
che istituisce provvedimenti per evitare l’introduzione dell’influenza aviaria da taluni Stati membri dell’Unione europea
Modifica del 6 febbraio 2024

Preambolo

L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV)

ordina:

I

L’ordinanza dell’USAV del 15 ottobre 20211 che istituisce provvedimenti per evitare l’introduzione dell’influenza aviaria da taluni Stati membri dell’Unione europea è modificata come segue:

Art. 1 Divieto d’importazione di pollame vivo e pulcini di un giorno

L’importazione di pollame vivo e pulcini di un giorno dalle zone di protezione, dalle zone di sorveglianza e dalle altre zone soggette a restrizioni (zone soggette a restrizioni) stabilite nell’allegato è vietata.

Art. 2 Importazione di carni di pollame

1 L’importazione di carni di pollame ottenute da animali detenuti nelle zone soggette a restrizioni stabilite nell’allegato è vietata.

2 In deroga al capoverso 1, possono essere importati i prodotti seguenti:

  • a. carni di pollame ottenute da animali detenuti in una zona soggetta a restrizioni sottoposte a un trattamento termico secondo l’allegato VII del regolamento delegato (UE) 2020/6872 che elimina l’agente patogeno dell’influenza aviaria;

  • b. carni fresche di pollame ottenute da animali detenuti in una zona soggetta a restrizioni che non sia una zona di protezione, se:

    1. ogni singola partita è stata autorizzata dall’autorità competente del luogo di provenienza secondo le disposizioni degli articoli 42, 43 e 49 del regolamento delegato (UE) 2020/687,

    2. il veterinario cantonale ha precedentemente autorizzato l’importazione,

    3. prima dell’invio di ciascuna partita, l’azienda di destinazione ha confermato per iscritto all’autorità competente del luogo di provenienza l’accettazione della partita, e

    4. la partita è trasportata senza scarichi e senza interruzioni fino allo scarico nell’azienda di destinazione.

Art. 6 Certificati sanitari

Le carni di pollame e i prodotti ottenuti da uova di trasformazione dalle zone soggette a restrizioni devono essere accompagnate da un certificato sanitario di cui all’articolo 7 numero 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/22353.

II

L’allegato è sostituito dalla versione qui annessa.

III

La presente ordinanza entra in vigore l’8 febbraio 20244.

6 febbraio 2024

Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria:

Hans Wyss

Allegato

(art. 1, 2 cpv. 1 e art. 3–5)

Territori interessati e zone soggette a restrizioni

1 Zone soggette a restrizioni negli Stati membri dell’UE interessati

Gli Stati membri dell’UE interessati nonché le zone soggette a restrizioni nell’UE sono stabiliti nella decisione di esecuzione seguente:

Atto normativo di base UE

Titolo e data di pubblicazione dell’atto normativo di base nonché atti modificatori
con date di pubblicazione

Decisione di esecuzione (UE) 2023/2447

Decisione di esecuzione (UE) 2023/2447 della Commissione, del 24 ottobre 2023, relativa a misure di emergenza in relazione a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri, GU L del 30.10.2023; modificata da ultimo dalla decisione di esecuzione (UE) 2024/416, GU L, 2024/416, 31.1.2024

2 Stati membri dell’UE interessati

Nei seguenti Stati membri dell’UE vi sono zone soggette a restrizioni:

Belgio

Bulgaria

Danimarca

Francia

Germania

Polonia

Romania

Slovacchia

Svezia

Ungheria

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