AS 2024 60
Ordinanza dell’USAV
che istituisce provvedimenti per evitare l’introduzione dell’influenza aviaria da taluni Stati membri dell’Unione europea
Modifica del 6 febbraio 2024
Preambolo
L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV)
ordina:
I
L’ordinanza dell’USAV del 15 ottobre 20211 che istituisce provvedimenti per evitare l’introduzione dell’influenza aviaria da taluni Stati membri dell’Unione europea è modificata come segue:
Art. 1 Divieto d’importazione di pollame vivo e pulcini di un giorno
L’importazione di pollame vivo e pulcini di un giorno dalle zone di protezione, dalle zone di sorveglianza e dalle altre zone soggette a restrizioni (zone soggette a restrizioni) stabilite nell’allegato è vietata.
Art. 2 Importazione di carni di pollame
1 L’importazione di carni di pollame ottenute da animali detenuti nelle zone soggette a restrizioni stabilite nell’allegato è vietata.
2 In deroga al capoverso 1, possono essere importati i prodotti seguenti:
a. carni di pollame ottenute da animali detenuti in una zona soggetta a restrizioni sottoposte a un trattamento termico secondo l’allegato VII del regolamento delegato (UE) 2020/6872 che elimina l’agente patogeno dell’influenza aviaria;
b. carni fresche di pollame ottenute da animali detenuti in una zona soggetta a restrizioni che non sia una zona di protezione, se:
ogni singola partita è stata autorizzata dall’autorità competente del luogo di provenienza secondo le disposizioni degli articoli 42, 43 e 49 del regolamento delegato (UE) 2020/687,
il veterinario cantonale ha precedentemente autorizzato l’importazione,
prima dell’invio di ciascuna partita, l’azienda di destinazione ha confermato per iscritto all’autorità competente del luogo di provenienza l’accettazione della partita, e
la partita è trasportata senza scarichi e senza interruzioni fino allo scarico nell’azienda di destinazione.
Art. 6 Certificati sanitari
Le carni di pollame e i prodotti ottenuti da uova di trasformazione dalle zone soggette a restrizioni devono essere accompagnate da un certificato sanitario di cui all’articolo 7 numero 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/22353.
II
L’allegato è sostituito dalla versione qui annessa.
III
La presente ordinanza entra in vigore l’8 febbraio 20244.
6 febbraio 2024 | Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria: Hans Wyss |
Allegato
(art. 1, 2 cpv. 1 e art. 3–5)
Territori interessati e zone soggette a restrizioni
1 Zone soggette a restrizioni negli Stati membri dell’UE interessati
Gli Stati membri dell’UE interessati nonché le zone soggette a restrizioni nell’UE sono stabiliti nella decisione di esecuzione seguente:
Atto normativo di base UE | Titolo e data di pubblicazione dell’atto normativo di base nonché atti modificatori |
|---|---|
Decisione di esecuzione (UE) 2023/2447 | Decisione di esecuzione (UE) 2023/2447 della Commissione, del 24 ottobre 2023, relativa a misure di emergenza in relazione a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri, GU L del 30.10.2023; modificata da ultimo dalla decisione di esecuzione (UE) 2024/416, GU L, 2024/416, 31.1.2024 |
2 Stati membri dell’UE interessati
Nei seguenti Stati membri dell’UE vi sono zone soggette a restrizioni:
Belgio
Bulgaria
Danimarca
Francia
Germania
Polonia
Romania
Slovacchia
Svezia
Ungheria