AS 2024 608
Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV)
Preambolo
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 19 giugno 19951 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali è modificata come segue:
Sostituzione di espressioniNell’articolo 34 capoverso 2 lettera d, nell’articolo 52, rubrica, capoversi 2, 3 e 5 e nell’articolo 177 capoverso 5 «dispositivo di scappamento» è sostituito, con i necessari adeguamenti grammaticali, con «impianto di scarico».
Art. 36a cpv. 22 Ai veicoli provvisti di omologazione generale UE o di corrispondente dichiarazione di conformità del costruttore nonché ai veicoli conformi alle esigenze tecniche dell’OETV 1, dell’OETV 2 o dell’OETV 3 si applicano inoltre gli articoli 45, 52 capoverso 6, 53 capoverso 3, 58 capoverso 4, 66 capoverso 1bis, 68 capoversi 1 e 4, 69 capoverso 2bis, 90, 99a–102, 114, 117 capoverso 2, 123 capoverso 4, 134 capoverso 1, 163 capoverso 4 lettera b nonché 195 capoversi 3 e 5 della presente ordinanza.
Art. 52 cpv. 66 I catalizzatori e i filtri antiparticolato difettosi devono essere sostituiti con catalizzatori e filtri approvati per il tipo di veicolo. I catalizzatori e i filtri antiparticolato di ricambio non devono ridurre l’effetto del silenziatore (art. 53).
Art. 53 cpv. 1 e 31 I rumori prodotti dal veicolo non devono superare il livello sonoro evitabile con i mezzi tecnici. Gli impianti di scarico e di aspirazione devono essere muniti di silenziatori efficaci e resistenti. Se altre parti provocano un rumore evitabile, devono essere presi provvedimenti per diminuirlo. Per i valori limite e la misurazione del rumore si applica l’allegato 6.3 I dispositivi silenziatori di ricambio devono:a. avere la medesima efficacia della dotazione iniziale conforme alle prescrizioni; oppureb. per la versione corrispondente di un tipo di veicolo, disporre dell’approvazione in base alle seguenti normative: 1. regolamento (UE) n. 540/2014,2. direttiva 70/157/CEE,3. regolamento UNECE n. 51,4. regolamento UNECE n. 59,5. regolamento (UE) n. 168/2013 e regolamento delegato (UE) n. 134/2014,6. regolamento UNECE n. 41,7. regolamento UNECE n. 92,8. regolamento (UE) n. 167/2013 e regolamento delegato (UE) 2015/96, o 9. regolamento (UE) n. 167/2013 e regolamento delegato (UE) 2018/985.
Art. 103 cpv. 5 e 65 I veicoli delle categorie M1 e N1 devono essere conformi al regolamento (UE) 2019/2144 oppure offrire un livello di protezione equivalente per quanto riguarda il sistema avanzato di frenata di emergenza, i sistemi antibloccaggio, di controllo elettronico della stabilità, di emergenza di mantenimento della corsia, di avviso di disattenzione e stanchezza del conducente, di avviso della distrazione del conducente, di monitoraggio della pressione degli pneumatici e di rilevamento in retromarcia nonché la protezione da ciberattacchi e da aggiornamenti software non autorizzati. Fanno eccezione i veicoli di costruttori che producono complessivamente non più di 1500 veicoli all’anno delle categorie M1 e N1. 6 I veicoli delle categorie M2, M3, N2 e N3 devono essere conformi al regolamento (UE) 2019/2144 per quanto riguarda il sistema avanzato di frenata di emergenza, di controllo elettronico della stabilità, di avviso di deviazione della corsia, di avviso di disattenzione e stanchezza del conducente, di avviso della distrazione del conducente, di monitoraggio della pressione degli pneumatici, di rilevamento in retromarcia, di rilevamento angolo cieco e di avviso di collisione con pedoni e ciclisti nonché la protezione da ciberattacchi e da aggiornamenti software non autorizzati.
II
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2025
16 ottobre 2024 | In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Viola Amherd |