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AS 2024 653

Ordinanza
concernente la promozione di reti di competenze e d’innovazione per l’agricoltura e la filiera alimentare
(OPRCI)
(OPRCI)

Preambolo

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 177 della legge del 29 aprile 19981 sull’agricoltura (LAgr),

ordina:

Art. 1 Condizioni per la concessione di aiuti finanziari

Possono essere concessi aiuti finanziari per lo sviluppo e la gestione di reti di competenze e d’innovazione che adempiono le seguenti condizioni:

  • a. operano nei settori della selezione vegetale, dell’allevamento di animali o della salute degli animali;

  • b. mirano a promuovere lo scambio di conoscenze e di innovazioni nell’agricoltura e nella filiera alimentare attraverso:

    1. l’interconnessione degli attori dell’agricoltura e della filiera alimentare con istituzioni di ricerca, di formazione e di consulenza, e

    2. l’implementazione di conoscenze e tecnologie;

  • c. hanno un impatto di rilevanza nazionale;

  • d. hanno sede in Svizzera;

  • e. hanno personalità giuridica e collaborano sistematicamente senza scopo di lucro con istituzioni di ricerca e con l’economia.

Qualora la rete di competenze e d’innovazione sia ancora in fase di sviluppo e non abbia ancora personalità giuridica ai sensi del capoverso 1 lettera e, possono essere versati contributi se:

  • a. il richiedente è responsabile di implementare lo sviluppo;

  • b. nel caso di una domanda congiunta di più attori, viene presentata una convenzione scritta che:

    1. attesta l’intenzione di sviluppare congiuntamente la rete di competenze e d’innovazione, e

    2. specifica quale richiedente riceverà l’aiuto finanziario a destinazione vincolata.

Art. 2 Principio per la concessione dell’aiuto finanziario

Gli aiuti finanziari sono concessi nel quadro dei crediti approvati. Non sussiste alcun diritto agli aiuti finanziari.

Il sostegno è concesso a un’unica rete di competenze e d’innovazione per ciascun settore di cui all’articolo 1 capoverso 1 lettera a.

Art. 3 Importo dell’aiuto finanziario e costi computabili

L’aiuto finanziario ammonta al massimo all’80 per cento dei costi computabili e riconosciuti dall’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG) per lo sviluppo e la gestione della rete di competenze e d’innovazione.

Non sussiste alcun diritto all’aliquota massima.

Sono computabili in particolare i seguenti costi effettivamente cagionati nell’ambito del sostegno e necessari affinché lo sviluppo e la gestione siano conformi allo scopo:

  • a. costi del personale;

  • b. costi materiali;

  • c. pigioni per i locali necessari;

  • d. costi per l’infrastruttura tecnica.

Non sono computabili in particolare:

  • a. i costi per la costruzione o l’acquisto di locali;

  • b. le prestazioni proprie di organizzazioni sovvenzionate prevalentemente dalla Confederazione.

L’aiuto finanziario è assegnato, ogni volta, per un anno.

Art. 4 Presentazione della domanda

La domanda di aiuto finanziario deve essere presentata all’UFAG.

L’UFAG pubblica le scadenze e i moduli vincolanti nonché le informazioni rilevanti per la presentazione della domanda.

Art. 5 Valutazione della domanda e decisione sull’aiuto finanziario

L’UFAG valuta le domande in base ai seguenti criteri:

  • a. documentazione presentata unitamente alla domanda;

  • b. efficienza dal profilo dei costi ed economicità;

  • c. elaborazione concettuale, implementazione e controllo dell’efficacia delle prestazioni;

  • d. contributo all’implementazione di strategie esistenti della Confederazione;

  • e. risultati ottenuti nei precedenti periodi di contribuzione.

Per la valutazione delle domande l’UFAG può ricorrere ad altri uffici federali o a periti esterni.

Se accoglie la domanda, l’UFAG stipula un contratto con il richiedente. Il contratto disciplina in particolare l’importo dell’aiuto finanziario e il resoconto annuale.

L’UFAG può vincolare il versamento dell’aiuto finanziario a condizioni, in particolare:

  • a. all’elaborazione di un piano di valutazione;

  • b. alla collaborazione con altre reti di competenze e d’innovazione;

  • c. a misure per informare sulle attività sostenute mediante aiuti finanziari.

Art. 6 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2025.

6 novembre 2024

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Viola Amherd
Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi

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