Possono essere concessi aiuti finanziari per lo sviluppo e la gestione di reti di competenze e d’innovazione che adempiono le seguenti condizioni:
a. operano nei settori della selezione vegetale, dell’allevamento di animali o della salute degli animali;
b. mirano a promuovere lo scambio di conoscenze e di innovazioni nell’agricoltura e nella filiera alimentare attraverso:
l’interconnessione degli attori dell’agricoltura e della filiera alimentare con istituzioni di ricerca, di formazione e di consulenza, e
l’implementazione di conoscenze e tecnologie;
c. hanno un impatto di rilevanza nazionale;
d. hanno sede in Svizzera;
e. hanno personalità giuridica e collaborano sistematicamente senza scopo di lucro con istituzioni di ricerca e con l’economia.
Qualora la rete di competenze e d’innovazione sia ancora in fase di sviluppo e non abbia ancora personalità giuridica ai sensi del capoverso 1 lettera e, possono essere versati contributi se:
a. il richiedente è responsabile di implementare lo sviluppo;
b. nel caso di una domanda congiunta di più attori, viene presentata una convenzione scritta che:
attesta l’intenzione di sviluppare congiuntamente la rete di competenze e d’innovazione, e
specifica quale richiedente riceverà l’aiuto finanziario a destinazione vincolata.