Il premio medio cantonale o regionale da tenere in considerazione quale importo forfetario per l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie ai sensi dell’articolo 10 capoverso 3 lettera d della legge federale del 6 ottobre 20063 sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità e ai sensi dell’articolo 9 capoverso 1 lettera h della legge federale del 19 giugno 20204 sulle prestazioni transitorie per i disoccupati anziani è suddiviso secondo le regioni di premi previste dalla legge federale del 18 marzo 19945 sull’assicurazione malattie (LAMal). Sono determinanti le regioni di premi stabilite dal DFI conformemente all’articolo 61 capoverso 2bis LAMal.
AS 2024 659
Ordinanza del DFI
sui premi medi dell’assicurazione delle cure medico-sanitarie per il calcolo delle prestazioni complementari e delle prestazioni transitorie per i disoccupati anziani
del 6 novembre 2024
Preambolo
Il Dipartimento federale dell’interno (DFI),
visto l’articolo 54a capoverso 3 dell’ordinanza del 15 gennaio 19711 sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità;
visto l’articolo 13 capoverso 1 dell’ordinanza dell’11 giugno 20212 sulle prestazioni transitorie per i disoccupati anziani,
ordina:
Art. 1 Determinazione delle regioni di premi
Art. 2 Calcolo del premio medio
Il premio medio è calcolato in base alla franchigia secondo l’articolo 103 capoverso 1 dell’ordinanza del 27 giugno 19956 sull’assicurazione malattie.
Per i bambini non è considerata alcuna franchigia.
Art. 3 Importi dei premi medi
Gli importi dei premi medi sono fissati nell’allegato.
Art. 4 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2025.
6 novembre 2024 | Dipartimento federale dell’interno: Elisabeth Baume-Schneider |
(art. 3)