AS 2024 676
Codice civile svizzero
Preambolo
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il rapporto della Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio nazionale del 31 agosto 20231;
visto il parere del Consiglio federale del 1° novembre 20232,
decreta:
I
Il Codice civile3 è modificato come segue:
Art. 89a cpv. 8 n. 48 Per le fondazioni di previdenza a favore del personale di cui al capoverso 7 si applicano inoltre le disposizioni seguenti:4. esse possono: – contribuire al finanziamento di altre istituzioni di previdenza a favore del personale, – fornire prestazioni in situazioni di bisogno, malattia, infortunio, invalidità o disoccupazione, per misure di formazione e formazione continua, di conciliabilità tra vita familiare e professionale, nonché di promozione della salute e di prevenzione; in questi casi si applicano anche gli articoli 80, 81 capoverso 1 e 83 LPP.
Titolo finale, art. 6cbis3.Fondazioni di previdenza a favore del personaleLa competente autorità di vigilanza può, su proposta dell’organo superiore della fondazione, modificare il fine di una fondazione di previdenza a favore del personale ai sensi dell’articolo 89a capoverso 7 costituita prima dell’entrata in vigore della modifica del 14 giugno 2024, se la modifica del fine consiste nell’estensione di quest’ultimo alle prestazioni di cui all’articolo 89a capoverso 8 numero 4.
II
1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
Consiglio nazionale, 14 giugno 2024 Il presidente: Eric Nussbaumer | Consiglio degli Stati, 14 giugno 2024 La presidente: Eva Herzog |
Referendum ed entrata in vigore
1 Il termine di referendum per la presente legge è decorso infruttuosamente il 3 ottobre 2024.4
2 La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2025.
20 ottobre 2024 | In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Viola Amherd |