AS 2024 691
Ordinanza concernente persone e istituzioni svizzere all’estero (OSEst)
Preambolo
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 7 ottobre 20151 sugli Svizzeri all’estero è modificata come segue:
Art. 43 Scopo1 Con la designazione di «Fondo di aiuto per i cittadini svizzeri all’estero» (Fondo) è istituito un fondo speciale ai sensi dell’articolo 52 della legge federale del 7 ottobre 20052 sulle finanze della Confederazione. Il Fondo è composto in particolare dai fondi speciali e dalle liberalità menzionati nell’allegato e rimane vincolato agli scopi e alle condizioni di questi ultimi. 2 Il Fondo serve a prevenire o attenuare casi di rigore e situazioni di indigenza di Svizzeri all’estero qualora non siano possibili altre forme di aiuto basate sulla presente ordinanza.
II
L’allegato è sostituito dalla versione qui annessa.
III
La presente ordinanza entra in vigore il 15 dicembre 2024.
13 novembre 2024 | In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Viola Amherd |
(art. 43 cpv. 1)
Fondo di aiuto per i cittadini svizzeri all’estero
Il Fondo di aiuto per i cittadini svizzeri all’estero è composto in particolare dai mezzi finanziari provenienti dai fondi speciali e dalle liberalità seguenti:
Legato Allemandi, Parigi
Società di soccorso «Helvetia», Istanbul
Donazione Jacques Vögeli, Sofia
Donazione già «Schweizerinnenheim», Francoforte
Donazione testamentaria Hugo Bachmann, Düsseldorf
Fondo già «Schweizerverein», Riga
Fondo già «Schweizerverein», Varsavia
Fondo «Schweizer Hilfsverein», Praga
Donazione «Hilfskasse Helvetia», Belgrado
Fondo speciale già «Swiss Benevolent Society Helvetia», Shanghai
Fondo già «Société de Bienfaisance Laurenço Marqués», Maputo
Donazione già «Association des Suisses de l’Algérie»
Fondo già «Schweizer Verein Kroatien», Zagabria
Fondo G. A. Streiff, Los Angeles
Fondo di aiuto per gli Svizzeri all’estero e il rimpatrio dell’Ufficio federale di giustizia