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AS 2024 702

Ordinanza sull’energia (OEn)

Preambolo

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L’ordinanza del 1° novembre 20171 sull’energia è modificata come segue:

Ingressovista la legge del 30 settembre 20162 sull’energia (LEne);
vista la legge del 23 marzo 20073 sull’approvvigionamento elettrico (LAEl),

Art. 1 lett. a, abis e hbisLa presente ordinanza disciplina:a. la garanzia di origine per l’elettricità e l’etichettatura dell’elettricità;abis. la garanzia di origine per combustibili e carburanti;hbis. i miglioramenti dell’efficienza energetica da parte dei fornitori di elettricità;

Titolo prima dell’art. 2Capitolo 2: Garanzie di origine ed etichettatura dell’elettricitàSezione 1: Garanzia di origine per l’elettricità

Inserire prima del titolo della sezione 2

Art. 3a Garanzie di origine della ConfederazioneLa Confederazione può vendere garanzie di origine per l’elettricità che produce e immette in rete all’acquirente dell’elettricità o a terzi.

Art. 4 cpv. 1bis e cpv. 2 lett. a1bis Non è soggetta all’obbligo di etichettatura la fornitura di elettricità per il fabbisogno proprio di una centrale elettrica, per l’azionamento di pompe negli impianti ad accumulazione con pompaggio e per gli impianti di stoccaggio senza consumo finale. 2 L’azienda soggetta all’obbligo di etichettatura dell’elettricità deve effettuare l’etichettatura per tutti i propri consumatori finali con la seguente modalità:a. per la totalità dell’elettricità fornita ai propri consumatori finali (mix del fornitore); e

Titolo dopo l’art. 4Sezione 2a: Garanzia di origine per combustibili e carburanti

Art. 4a Campo d’applicazioneLa presente sezione si applica ai combustibili e ai carburanti seguenti:a. combustibili e carburanti liquidi o gassosi prodotti a partire da biomassa o utilizzando altri vettori energetici rinnovabili (combustibili e carburanti rinnovabili);b. idrogeno non prodotto a partire da biomassa e non utilizzando altri vettori energetici rinnovabili (idrogeno non rinnovabile);c. carburanti per l’aviazione a basso tenore di emissioni (art. 28f della legge del 23 dicembre 20114 sul CO₂).

Art. 4b Obblighi1 I produttori di combustibili e carburanti devono far registrare l’impianto di produzione nella banca dati dell’organo d’esecuzione e far attestare mediante garanzia di origine presso l’organo d’esecuzione la quantità di combustibili e carburanti prodotti. 2 Gli importatori di combustibili e carburanti devono far registrare l’impianto di produzione all’estero nella banca dati dell’organo d’esecuzione e far attestare mediante garanzia di origine presso l’organo d’esecuzione la quantità di combustibili e carburanti importati.3 Gli importatori di combustibili e carburanti in equilibrio di massa non sono tenuti a registrare gli impianti di produzione.4 Sono esentati dagli obblighi di cui ai capoversi 1 e 2:a. i produttori che producono meno di 20 chilogrammi per anno civile di combustibile rinnovabile o idrogeno non rinnovabile che non viene utilizzato come carburante;b. gli importatori che:1. importano carburanti come mezzi d’esercizio nel serbatoio del veicolo o in un bidone di scorta,2. importano idrogeno all’interno di veicoli alimentati a celle a combustibile come mezzi d’esercizio nel serbatoio del veicolo,3. dispongono di una garanzia di origine estera per i combustibili e i carburanti importati.5 Gli importatori di garanzie di origine estere per gas rinnovabili e di altri certificati esteri per gas rinnovabili devono registrarli presso l’organo d’esecuzione.

Art. 4c Annullamento1 Deve annullare una garanzia di origine o farla annullare da un terzo incaricato chi:a. cede il plusvalore ecologico di un combustibile o carburante cui la garanzia di origine fa riferimento a consumatori finali o a una stazione di servizio;b. cede la quantità di combustibile o carburante gassoso cui la garanzia di origine fa riferimento a consumatori finali o a una stazione di servizio e non la immette nella rete del gas svizzera; oc. riguardo alla quantità di combustibile o carburante cui la garanzia di origine fa riferimento:1. la utilizza per il consumo proprio,2. la converte in un altro vettore energetico,3. la esporta in un Paese che non riconosce le garanzie di origine svizzere.2 Deve inoltre annullare una garanzia di origine o farla annullare da un terzo incaricato chi la utilizza come prova per l’utilizzo di combustibili o carburanti:a. nel quadro dei fattori di riduzione del CO2 per i parchi veicoli nuovi mediante l’utilizzo di carburanti sintetici rinnovabili secondo l’articolo 11a della legge del 23 dicembre 20115 sul CO2; b. nel quadro dell’obbligo di compensazione secondo l’articolo 28b della legge sul CO2; o c. nel quadro dell’obbligo di fornitura e di miscelazione di carburanti a basso tenore di emissioni, rinnovabili e sintetici rinnovabili secondo l’articolo 28f della legge sul CO2.3 L’annullamento deve essere effettuato entro la fine di ogni trimestre. 4 Chi utilizza una garanzia di origine rilasciata sulla base di certificati esteri per gas rinnovabili nel mercato del calore volontario deve annullarla entro un anno.

Art. 5 cpv. 1 lett. a, b ed e1 Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC) disciplina in particolare:a. i requisiti delle garanzie di origine e la loro durata di validità;b. la procedura per il rilevamento, l’emissione, la sorveglianza della trasmissione e l’annullamento delle garanzie di origine;e. i requisiti per l’utilizzo delle garanzie di origine.

Titolo dopo l’art. 7aSezione 1b:
Delimitazione di territori adeguati per impianti eolici e solari

Art. 7bPer determinare i territori adeguati per l’utilizzo di impianti eolici e solari di interesse nazionale, i Cantoni si basano su fondamenti che consentono in particolare di tenere conto, al livello opportuno, dei seguenti interessi: a. protezione del paesaggio;b. protezione della natura, compresa la protezione delle specie; c. protezione dei terreni coltivi, inclusa la protezione delle superfici per l’avvicendamento delle colture;d. conservazione della foresta; e. protezione delle acque.

Art. 9a Impianti solari di interesse nazionale1 Per valutare se un impianto solare è di interesse nazionale, è possibile considerare cumulativamente diversi campi fotovoltaici se ciò è giustificato dalla disposizione territoriale dei campi, dalla distanza esigua tra i campi e dalla giustificazione oggettiva di eventuali spazi vuoti tra i campi.2 I nuovi impianti solari sono considerati di interesse nazionale se la produzione media prevista da ottobre a marzo è di almeno 5 GWh.3 Gli impianti solari esistenti sono considerati di interesse nazionale se attraverso il loro ampliamento o rinnovamento si raggiunge una produzione media prevista da ottobre a marzo di almeno 5 GWh.

Titolo dopo l’art. 9aSezione 2a: Incremento della produzione di elettricità in inverno

Art. 9abis Progetti in oggetti d’importanza nazionale iscritti in inventari secondo l’articolo 5 LPNSi può rinunciare a misure di protezione, di ripristino, di sostituzione o di compensazione in particolare se la loro attuazione impedirebbe un progetto in oggetti d’importanza nazionale iscritti in inventari secondo l’articolo 5 LPN6 o ne pregiudicherebbe eccessivamente la realizzazione o l’esercizio.

Art. 9ater Centrali idroelettriche ad accumulazione per l’incremento della produzione di elettricità in invernoLe centrali idroelettriche ad accumulazione comprendono anche gli impianti e le installazioni necessari per la realizzazione e l’esercizio delle centrali idroelettriche ad accumulazione secondo l’articolo 9a capoverso 3 LAEl.

Art. 9aquater Misure di compensazionePer le ulteriori misure di compensazione per la protezione della biodiversità e del paesaggio secondo l’articolo 9a capoverso 3 lettera e LAEl si applica alle centrali idroelettriche ad accumulazione secondo l’articolo 9a capoverso 3 LAEl quanto segue:a. le misure di compensazione possono essere attuate presso l’ubicazione dell’impianto o altrove nel Cantone;b. possono essere attuate mediante valorizzazione ecologica o paesaggistica oppure mettendo sotto protezione un perimetro;c. i relativi costi diretti e indiretti devono essere proporzionati ai vantaggi economici e al nuovo impatto del progetto sulla biodiversità e sul paesaggio.

Art. 9aquinquiesEx art. 9a

Art. 10 cpv. 33 Se la condizione di cui al capoverso 2 è soddisfatta, i gestori di rete sono tenuti a raccordare gli impianti al punto di raccordo alla rete più conveniente dal punto di vista tecnico ed economico e in modo tale da assicurare l’immissione e il prelievo di energia. Il produttore sostiene i costi per la costruzione delle necessarie linee di raccordo fino al punto di raccordo alla rete nonché i costi di trasformazione eventualmente necessari.

Art. 11 cpv. 22 La produzione eccedente corrisponde alla quantità di elettricità effettivamente immessa nella rete del gestore che non viene utilizzata nel luogo di produzione. La produzione netta corrisponde alla quantità di elettricità prodotta dall’impianto (produzione lorda), dedotta la quantità di elettricità consumata dall’impianto stesso (alimentazione ausiliaria).

Art. 14 cpv. 33 Al livello di tensione inferiore a 1 kV, la linea di raccordo e l’infrastruttura elettrica locale presso il punto di raccordo alla rete possono essere utilizzate per il consumo proprio.

Art. 16 Partecipazione di locatari e affittuari al raggruppamento1 Nel raggruppamento ai fini del consumo proprio si deve stabilire in forma scritta almeno:a. il rappresentante del raggruppamento verso l’esterno;b. le modalità di misurazione del consumo interno, di fornitura dei dati, di amministrazione e di conteggio;c. il prodotto elettrico che deve essere acquistato esternamente nonché le modalità in caso di cambio di questo prodotto.2 I locatari e gli affittuari possono uscire dal raggruppamento soltanto se:a. hanno diritto di accesso alla rete (art. 17 cpv. 3 LEne) e intendono farlo valere per sé; oppureb. il proprietario fondiario non è in grado di garantire un approvvigionamento elettrico adeguato oppure non rispetta le disposizioni di cui agli articoli 16a e 16b.3 L’uscita dal raggruppamento deve essere comunicata al proprietario fondiario per scritto con un preavviso di tre mesi e corredata di una motivazione.4 I proprietari fondiari a cui spetta l’approvvigionamento elettrico di locatari e affittuari sono esentati dall’obbligo di pubblicazione delle tariffe e dalla tenuta di una contabilità per unità finale di imputazione di cui all’articolo 4 OAEl7.

Art. 16a Conteggio dei costi esterni di un raggruppamento1 Sono considerati costi esterni di un raggruppamento i costi sostenuti per:a. l’elettricità acquistata esternamente e i costi dell’utilizzazione della rete e della misurazione del raggruppamento, incluse tutte le tasse;b. un’eventuale rete per la distribuzione interna di elettricità nella misura in cui essa serva a distribuire l’elettricità acquistata esternamente.2 Il proprietario fondiario addebita i costi esterni ai locatari e agli affittuari, ad eccezione dei costi per la misurazione del raggruppamento, in funzione del consumo.3 Se sono sostenuti costi di cui al capoverso 1 lettera b, il proprietario fondiario non può addebitare al locatario o all’affittuario costi superiori a quelli che quest’ultimo avrebbe sostenuto per la corrispondente quantità di elettricità senza partecipare al raggruppamento.

Art. 16b Conteggio dei costi interni di un raggruppamento1 Sono considerati costi interni di un raggruppamento i costi sostenuti per:a. l’energia prodotta internamente;b. la misurazione interna, la fornitura dei dati e il conteggio del raggruppamento;c. un’eventuale rete per la distribuzione interna di elettricità nella misura in cui essa serva a distribuire l’elettricità prodotta internamente.2 Il proprietario fondiario può addebitare al locatario e all’affittuario i costi interni in modo forfettario per un importo pari al massimo all’80 per cento dei costi che quest’ultimo avrebbe sostenuto per la corrispondente quantità di elettricità senza partecipare al raggruppamento. 3 Il proprietario fondiario può addebitare al locatario o all’affittuario i costi effettivamente sostenuti. Si applica quanto segue:a. i ricavi conseguiti attraverso la vendita esterna dell’energia prodotta internamente devono essere dedotti dai costi interni;b. il proprietario fondiario può addebitare i costi interni, dedotti i ricavi di cui alla lettera a, solo fino all’importo che avrebbe sostenuto per la corrispondente quantità di elettricità senza partecipare al raggruppamento;c. se i costi interni, dedotti i ricavi di cui alla lettera a, sono inferiori all’importo massimo di cui alla lettera b, il proprietario fondiario può addebitare anche la metà della differenza.

Art. 18 cpv. 2 e 5–72 I proprietari fondiari sono tenuti a notificare senza indugio al gestore di rete l’uscita dal raggruppamento di un locatario o di un affittuario. Il gestore di rete è tenuto ad accogliere nel servizio universale secondo l’articolo 6 o 7 LAEl, entro tre mesi, tale locatario o affittuario.5 Il gestore di rete è tenuto a comunicare al proprietario fondiario entro 15 giorni lavorativi le informazioni necessarie per la costituzione di un raggruppamento ai fini del consumo proprio avvalendosi di linee di raccordo.6 È tenuto ad allestire un conteggio separato per il consumo dei consumatori finali che non partecipano a un raggruppamento ai fini del consumo proprio. 7 È tenuto a mettere a disposizione del raggruppamento, a titolo gratuito, i dati del profilo di carico della misurazione della produzione e del consumo dei singoli partecipanti che sono necessari per il conteggio.

Art. 20a Programmi a livello nazionale1 L’UFE può pubblicare un bando di gara separato per una misura specifica se:a. non viene attuata o viene attuata solo in misura esigua nell’ambito dei bandi di gara di cui all’articolo 19; eb. si può attuare in modo standardizzato e scalabile nell’ambito di programmi a livello nazionale.2 L’UFE si basa sull’efficacia rispetto ai costi dei precedenti bandi di gara di cui all’articolo 19.

Art. 22 cpv. 1, frase introduttiva1 L’UFE pubblica annualmente le seguenti indicazioni concernenti i bandi di gara e i programmi a livello nazionale:

Art. 36 cpv. 11 L’assegnazione dei mezzi disponibili avviene in funzione del fabbisogno di mezzi e dei costi di esecuzione dei singoli utilizzi, dei costi proporzionali per il rimborso del supplemento rete secondo l’articolo 39 LEne, della liquidità totale del Fondo per il supplemento rete nonché del contributo dei singoli utilizzi per il raggiungimento dei valori obiettivo di cui agli articoli 2 e 3 LEne.

Inserire prima del titolo della sezione 2

Art. 36a Mutui di tesoreriaL’UFE e l’Amministrazione federale delle finanze stabiliscono di comune accordo i dettagli dei mutui di tesoreria, in particolare l’entità e la durata dei mutui, il tasso d’interesse e le ulteriori modalità.

Titolo dopo l’art. 51Capitolo 7a:
Miglioramenti dell’efficienza energetica da parte dei fornitori di elettricità

Art. 51a Obiettivi di miglioramento dell’efficienza energetica 1 I fornitori di elettricità che nell’anno precedente hanno venduto ai loro consumatori finali 10 GWh o più di elettricità (quantità di riferimento di elettricità venduta) devono realizzare annualmente, mediante miglioramenti dell’efficienza energetica, un risparmio di elettricità pari a: a. 1 per cento nel 2026;b. 1,5 per cento nel 2027;c. 2 per cento a partire dal 2028.2 Per il calcolo della quantità di riferimento di elettricità venduta non si tiene conto delle forniture a: a. consumatori finali che soddisfano le condizioni di cui all’articolo 40 LEne e i cui costi per l’elettricità ammontano almeno al 20 per cento del valore aggiunto lordo;b. centrali elettriche e impianti di stoccaggio senza consumo finale secondo l’articolo 14a capoverso 1 LAEl.3 L’UFE calcola la quantità di riferimento di elettricità venduta e fissa gli obiettivi per i singoli fornitori di elettricità ogni anno entro il 30 giugno.

Art. 51b Misure computabili1 Le misure di miglioramento dell’efficienza energetica sono computabili se:a. corrispondono alle migliori tecnologie disponibili; eb. il risparmio di elettricità conseguito può essere misurato o calcolato.2 Nell’obiettivo annuale viene computato l’intero risparmio di elettricità conseguito da una misura notificata nel corso della durata dei suoi effetti.

Art. 51c Misure non computabiliNon sono computabili le misure:a. che devono essere attuate in base a prescrizioni legali della Confederazione o che sono previste nel modulo di base del MoPEC 20148;b. per le quali la Confederazione, un Cantone o un Comune ha erogato aiuti finanziari;c. che sono attuate presso consumatori finali secondo l’articolo 51a capoverso 2 lettera a;d. che sono computate per l’adempimento di una convenzione sugli obiettivi stipulata con la Confederazione o un Cantone;e. che non sono permanenti; f. che ottengono il risparmio di elettricità attraverso una modifica del comportamento dei consumatori finali.

Art. 51d Misure standardizzate1 L’UFE stabilisce misure standardizzate per migliorare l’efficienza energetica. 2 Mette a disposizione protocolli di risparmio che servono ad attestare il risparmio di elettricità ottenuto con le misure standardizzate.

Art. 51e Misure non standardizzate1 La domanda di computabilità di una misura non standardizzata deve contenere almeno le indicazioni seguenti:a. la descrizione della misura;b. la procedura per misurare o calcolare il risparmio di elettricità.2 L’UFE può dichiarare computabile una misura prevedendo oneri e condizioni.3 Mette a disposizione di chi presenta la domanda un apposito protocollo di risparmio per la misura.

Art. 51f Obbligo di notifica e data della notificaI fornitori di elettricità comunicano all’UFE ogni anno entro il 30 aprile i seguenti dati relativi all’anno precedente: a. la quantità di elettricità che hanno venduto a consumatori finali;b. la quantità di elettricità che hanno venduto a consumatori finali nel servizio universale;c. la quantità di elettricità che hanno venduto a consumatori finali secondo l’articolo 51a capoverso 2;d. i costi per l’attuazione delle misure di miglioramento dell’efficienza energetica.

Art. 51g Raggiungimento dell’obiettivo 1 I fornitori di elettricità notificano all’UFE le misure attuate nell’anno in cui auspicano che vengano computate nell’obiettivo.2 La notifica deve contenere segnatamente:a. il protocollo di risparmio compilato;b. le indicazioni e i documenti stabiliti nel protocollo di risparmio che attestano il risparmio di elettricità e la data di attuazione della misura.3 Se i fornitori di elettricità superano l’obiettivo, i risparmi di elettricità aggiuntivi vengono conteggiati per l’obiettivo dell’anno successivo.

Art. 51h Controlli1 L’UFE controlla in modo appropriato le basi utilizzate per stabilire l’obiettivo e l’attuazione delle misure. A tale scopo può segnatamente: a. esigere l’accesso alla documentazione e alle informazioni necessarie per il controllo;b. entrare negli edifici, nelle aziende e nelle altre infrastrutture durante il normale orario di lavoro. 2 Per verificare l’osservanza delle prescrizioni di cui all’articolo 6 capoverso 5ter LAEl, la Commissione dell’energia elettrica può controllare i dati e le indicazioni concernenti le forniture ai consumatori finali. 3 Se da un controllo risulta che le misure notificate non possono essere computate, i risparmi di elettricità del fornitore di elettricità vengono dedotti a posteriori.

Art. 51i PubblicazioneL’UFE pubblica annualmente i seguenti dati:a. il numero di fornitori di elettricità cui sono stati assegnati degli obiettivi e l’entità totale degli obiettivi;b. il numero di obiettivi raggiunti e non raggiunti e l’entità totale dei risparmi di elettricità conseguiti; c. il numero e il tipo di misure attuate, nonché l’importo dei risparmi di elettricità conseguiti;d. i costi medi per l’attuazione delle misure di miglioramento dell’efficienza energetica.

Art. 54 Impianti pilota e di dimostrazione nonché progetti pilota e di dimostrazionePossono usufruire del sostegno:a. gli impianti e i progetti pilota che:1. servono al collaudo tecnico di sistemi, metodi o concetti energetici innovativi, e2. vengono realizzati sotto forma di prototipi o sistemi parziali che consentono di determinare dati scientifici e tecnici;b. gli impianti e i progetti di dimostrazione che:1. servono a provare il corretto funzionamento nelle dimensioni reali e in un ambiente vicino al mercato, e2. permettono una valutazione globale sotto il profilo tecnico, economico e sociale, nell’ottica dell’effettiva introduzione sul mercato di tecnologie, soluzioni e approcci energetici innovativi.

Art. 61 Aiuti finanziari per impianti pilota e di dimostrazione, progetti pilota e di dimostrazione ed esperimenti sul terreno e analisi1 Gli aiuti finanziari possono essere erogati a impianti pilota e di dimostrazione e a progetti pilota e di dimostrazione (art. 49 cpv. 2 lett. a e 3 LEne) se:a. forniscono un contributo rilevante al raggiungimento degli obiettivi della politica energetica e climatica della Confederazione;b. si occupano dello sviluppo e del collaudo di tecnologie, soluzioni e approcci innovativi e generano nuove conoscenze;c. il potenziale di applicazione delle tecnologie, delle soluzioni e degli approcci interessati e la probabilità di successo del progetto sono sufficientemente elevati;d. i risultati ottenuti sono accessibili al pubblico; ee. i costi del progetto sono proporzionati ai criteri di cui alle lettere a–d.2 Questi requisiti si applicano per analogia al sostegno a esperimenti sul terreno e analisi (art. 49 cpv. 2 lett. b LEne).3 L’UFE stabilisce l’ammontare dell’aiuto finanziario sulla base dei costi computabili, tenendo conto in particolare del rapporto di cui al capoverso 1 lettera e.

Art. 69a cpv. 2 lett. f2 L’UFE elabora e pubblica una visione d’insieme che contiene in particolare le seguenti informazioni sui singoli impianti di produzione dell’elettricità:f. eventuale interesse nazionale dell’impianto.

Art. 69b Panoramica territoriale degli impianti di produzione di combustibili e carburanti1 L’organo d’esecuzione documenta conformemente alle disposizioni dell’UFE i geodati degli impianti di produzione di combustibili e carburanti registrati e li fornisce all’UFE.2 L’UFE elabora e pubblica una visione d’insieme che contiene in particolare le seguenti informazioni sui singoli impianti di produzione di combustibili e carburanti:a. ubicazione;b. tecnologia;c. capacità di produzione;d. data della messa in esercizio;e. designazione del combustibile o carburante prodotto.

Art. 70, rubrica e cpv. 2Concerne soltanto il testo tedesco2 L’organo d’esecuzione concede l’accesso ai dati personali e ai dati di persone giuridiche rilevati nell’ambito degli articoli 4b e 4c:a. all’UFE per i suoi compiti d’esecuzione:1. nel quadro della promozione di impianti per la produzione di energia elettrica da biomassa (art. 19, 27 e 33a LEne), 2. nel quadro dei fattori di riduzione del CO2 per i parchi veicoli nuovi mediante l’utilizzo di carburanti sintetici rinnovabili (art. 11a della legge del 23 dicembre 20119 sul CO2),3. nel quadro della riduzione delle emissioni di CO2 negli edifici (contributi globali) (art. 34 della legge sul CO2),4. nel quadro dell’obbligo di etichettatura (etichettaEnergia) per la commercializzazione e la cessione di automobili, autofurgoni e trattori a sella leggeri (art. 10–12a dell’ordinanza del 1° novembre 201710 sull’efficienza energetica), 5. nel quadro della promozione di impianti per la produzione di gas rinnovabili (art. 34a cpv. 1 lett. d della legge sul CO2),6. nel quadro del monitoraggio secondo l’articolo 55 LEne; b. all’UFAM per i suoi compiti d’esecuzione:1. nel sistema di scambio di quote di emissioni (art. 15–21 della legge sul CO2), 2. nel quadro della compensazione per i carburanti (art. 28b–28e della legge sul CO2),3. nel quadro dell’impegno a ridurre le emissioni di gas serra (art. 31–32 della legge sul CO2),4. nel quadro della restituzione della tassa sul CO2 ai gestori di impianti di cogenerazione che non partecipano al SSQE e non hanno sottoscritto un impegno di riduzione (art. 32a e 32b della legge sul CO2);c. all’Ufficio federale dell’aviazione civile per i suoi compiti d’esecuzione:1. nel quadro della fornitura e miscelazione di carburanti per l’aviazione a basso tenore di emissioni, rinnovabili e sintetici rinnovabili (art. 28f della legge sul CO2),2. nel quadro del Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation di cui all’allegato 16 volume IV della convenzione del 7 dicembre 194411 sull’aviazione civile internazionale;d. all’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini per l’esecuzione della legislazione sull’imposizione degli oli minerali e la riscossione e il rimborso della tassa sul CO2;e. ai Cantoni nella misura in cui ne necessitano per l’esecuzione delle prescrizioni cantonali in materia di edifici (art. 45 LEne e art. 9 della legge sul CO2).

Titolo dopo l’art. 77Capitolo 12a: Disposizioni penali

Art. 77aAi sensi dell’articolo 70 capoverso 1 lettera g LEne è punito chiunque, intenzionalmente, non adempie l’obbligo di notifica di cui all’articolo 51f o fornisce intenzionalmente false indicazioni sulle misure notificate ai sensi dell’articolo 51g.

Art. 80a Disposizione transitoria della modifica del 20 novembre 2024: garanzie di origine per combustibili e carburanti1 Il servizio di clearing designato dall’industria del gas deve trasmettere entro il 1° gennaio 2025 all’organo d’esecuzione di cui all’articolo 64 LEne i dati che ha trattato fino al 31 dicembre 2024 ai sensi dell’articolo 45e dell’ordinanza del 20 novembre 199612 sull’imposizione degli oli minerali nella versione del 1° gennaio 202213.2 L’organo d’esecuzione rilascia garanzie di origine per le quantità di biogas, bioidrogeno e gas sintetico svizzero prodotte fino al 31 dicembre 2024 e notificate entro il 28 febbraio 2025 al servizio di clearing di cui all’articolo 45e dell’ordinanza sull’imposizione degli oli minerali nella versione del 1° gennaio 2022. Le garanzie d’origine sono valide 60 mesi. 3 L’organo d’esecuzione rilascia garanzie di origine per i certificati esteri non ancora utilizzati di gas rinnovabili che il servizio di clearing ha registrato dal 1° aprile 2021 al 31 dicembre 2024. Le garanzie d’origine sono valide 24 mesi. 4 L’organo d’esecuzione rilascia garanzie di origine per i certificati esteri di gas rinnovabili che il servizio di clearing ha registrato prima del 31 marzo 2021 e che non sono ancora stati utilizzati, se i proprietari dimostrano che le vigenti esigenze ecologiche sancite nei principi dell’industria svizzera del gas del 1° aprile 202114 per il biogas e altri gas rinnovabili sono state soddisfatte. Le garanzie d’origine sono valide 24 mesi.5 L’organo d’esecuzione rilascia garanzie di origine per i certificati esteri di gas rinnovabili che al 31 dicembre 2024 non sono ancora stati registrati presso il servizio di clearing e le cui sostanze sottostanti sono state prodotte tra il 1° aprile 2021 e il 31 dicembre 2024, se i proprietari dimostrano che le vigenti esigenze ecologiche sancite nei principi dell’industria svizzera del gas per il biogas e altri gas rinnovabili sono state soddisfatte. Le garanzie di origine sono valide dall’importazione dei certificati fino al 31 dicembre 2026.

Art. 80b Disposizione transitoria della modifica del 20 novembre 2024: miglioramento dell’efficienza energetica da parte dei fornitori di elettricità1 I fornitori di elettricità possono chiedere all’UFE entro il 30 aprile 2025 la computabilità per le misure che hanno attuato dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2024 e che soddisfano i requisiti di cui all’articolo 51b e che non sono considerate non computabili secondo l’articolo 51c. Le misure attuate in precedenza e non notificate non sono computabili.2 Se le misure sono dichiarate computabili, i risparmi di elettricità così conseguiti possono essere computati fino al massimo al terzo obiettivo dopo l’entrata in vigore della modifica del 20 novembre 2024 sul raggiungimento degli obiettivi. 3 Le forniture di fornitori di elettricità basate su contratti conclusi prima del 1° gennaio 2024 con consumatori finali che hanno esercitato il loro diritto di accesso alla rete non sono considerate, fino al 31 dicembre 2027, per il calcolo della quantità di riferimento di elettricità venduta. I fornitori di elettricità notificano all’UFE ogni anno entro il 30 aprile le rispettive forniture dell’anno precedente.

II

La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell’allegato.

III

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2025.

20 novembre 2024

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Viola Amherd
Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi

(cifra II)

Modifica di altri atti normativi

1. Ordinanza del 9 maggio 199015 concernente la locazione e l’affitto di locali d’abitazione o commerciali

Art. 6b Fornitura di energia nell’ambito di un raggruppamento ai fini del consumo proprioNell’ambito di un raggruppamento secondo l’articolo 17 della legge del 30 settembre 201616 sull’energia il locatore può addebitare come spese accessorie i costi di cui agli articoli 16a e 16b dell’ordinanza del 1° novembre 201717 sull’energia.

2. Ordinanza del 21 maggio 200818 sulla geoinformazione

Allegato 1

Inserire alla fine della tabella:DenominazioneBase giuridicaServizio competente
(RS 510.62 art. 8 cpv. 1)
[servizio specializzato della Confederazione]Geodati di riferimentoCatasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietàLivello di autorizzazione all’accessoServizio di telecaricamentoIdentificatoreImpianti di produzione di combustibili e carburanti rinnovabili nonché idrogenoRS 730.01
art. 69bRS 730.010.2 art. 4UFEAX231

3. Ordinanza del 20 novembre 199619 sull’imposizione degli oli minerali

Art. 2a Collaborazione con l’organo d’esecuzioneL’autorità fiscale e l’organo d’esecuzione di cui all’articolo 64 della legge del 30 settembre 201620 sull’energia (LEne) possono scambiarsi dati relativi ai titolari di autorizzazioni ai sensi della LIOm e dati provenienti da notifiche che i contribuenti, gli esportatori e gli aventi diritto al rimborso devono effettuare.

Art. 41 cpv. 1bis1bis Sono esentati dagli obblighi di cui al capoverso 1 gli stabilimenti di fabbricazione di carburanti rinnovabili per la produzione di energia elettrica fruenti dell’agevolazione fiscale di cui all’articolo 12b LIOm.

Titolo dopo l’art. 45dSezione 4:
Disposizioni speciali concernenti i carburanti rinnovabili e il gas naturale consegnato tramite stazioni di rifornimento collegate alla rete di gas naturale

Art. 45e1 Il biogas, il bioidrogeno e il gas sintetico devono essere dichiarati all’organo d’esecuzione di cui all’articolo 64 della legge del 30 settembre 201621 sull’energia se:a. sono immessi e misurati nella rete di gas naturale tramite una conduttura fissa; ob. sono raffinati per ottenere un carburante di qualità e sono consegnati direttamente a una stazione di rifornimento.2 Gli stabilimenti di fabbricazione che producono carburanti rinnovabili devono presentare all’autorità fiscale, tramite l’organo d’esecuzione:a. la dichiarazione fiscale periodica di cui all’articolo 20 LIOm;b. il rapporto periodico di cui all’articolo 31 LIOm.3 I fornitori e i venditori di gas naturale devono presentare all’autorità fiscale, tramite l’organo d’esecuzione, le dichiarazioni relative a una differenza d’imposta di cui all’articolo 4 capoverso 2 lettera a LIOm.4 Gli stabilimenti di fabbricazione che producono biogas, bioidrogeno o gas sintetico nonché i fornitori e i venditori di gas naturale devono registrare:a. i ritiri di biogas, bioidrogeno e gas sintetico, ripartiti secondo i fornitori;b. le consegne di biogas, bioidrogeno e gas sintetico, ripartite secondo i destinatari.5 Gli importatori, gli esportatori e gli intermediari devono dichiarare all’organo d’esecuzione tutte le quantità di biogas, bioidrogeno e gas sintetico importate, esportate e commercializzate.6 L’organo d’esecuzione trasmette senza indugio i dati all’autorità fiscale. Verifica in particolare che le quantità dichiarate siano state conteggiate integralmente e che non siano state utilizzate o computate più volte.

4. Ordinanza del 22 novembre 200622 sugli emolumenti e sulle tasse di vigilanza nel settore dell’energia

Allegato 3

Titolo

Emolumenti riscossi nell’ambito delle garanzie di origine per l’elettricità

Alla presente ordinanza è aggiunto l’allegato 4 secondo la versione qui annessa.

(art. 14b)

Emolumenti riscossi nell’ambito delle garanzie di origine per combustibili e carburanti

Emolumento
in franchi

Unità

1. Registrazione e rilevamento

Emolumento di base per un impianto di produzione, a seconda del tipo di impianto

max. 200

all’anno

Emolumento di base per un conto utente, a seconda del tipo di conto

max. 200

all’anno

2. Transazioni

Rilascio di garanzie di origine, a seconda del tipo di impianto

max. 0,2

per MWh

Trasmissione di garanzie di origine a livello nazionale

max. 0,2

per MWh

Importazione ed esportazione di garanzie di origine

max. 0,2

per MWh

Registrazione di un ordine permanente

max. 200

per operazione

3. Annullamento

Annullamento di garanzie di origine

max. 0,20

per MWh

Elaborazione di una conferma di annullamento

max. 100

per operazione

5. Ordinanza del DATEC del 1° novembre 201723 sulla garanzia di origine e l’etichettatura dell’elettricità

Art. 8 cpv. 11 L’etichettatura dell’elettricità secondo l’articolo 9 capoverso 3 lettera b LEne è indicata almeno una volta ogni anno civile sul conteggio dell’elettricità o è allegata ad esso. Deve contenere un raffronto grafico del prodotto fornito con il mix del fornitore dell’azienda soggetta all’obbligo di etichettatura dell’elettricità, con le seguenti indicazioni:a. le quote percentuali dei vettori energetici impiegati per produrre l’elettricità fornita;b. le quote percentuali dell’elettricità prodotta in Svizzera e all’estero;c. i dati relativi alle emissioni di CO2 generate direttamente dalla produzione di elettricità nonché al volume delle scorie radioattive prodotte come da garanzia di origine;d. l’anno di riferimento;e. il nome e l’ufficio di contatto dell’azienda soggetta all’obbligo di etichettatura.

Art. 9c Disposizione transitoria della modifica del 20 novembre 2024Le disposizioni di cui all’articolo 8 capoverso 1 e all’allegato 1 della presente ordinanza nella versione del 20 novembre 202424 si applicano per la prima volta nell’anno di fornitura 2025.

Allegato 1

N. 2.4 e 2.5Abrogati

Fig. 1 e 2 con le loro frasi introduttiveAbrogate

6. Ordinanza del 19 ottobre 198825 concernente l’esame dell’impatto sull’ambiente

Art. 22 cpv. 1 e 1bis1 Se è probabile che un progetto possa essere realizzato soltanto grazie a un sussidio della Confederazione, l’autorità cantonale, prima di decidere, chiede il preavviso dell’autorità federale che accorda il sussidio se:a. il sussidio deve essere accordato per un singolo progetto; e b. non si tratta di un impianto per l’impiego di energie rinnovabili che beneficia di aiuti finanziari ai sensi della legge del 30 settembre 201626 sull’energia. 1bis L’autorità che accorda il sussidio consulta l’UFAM e tiene conto del suo parere nel proprio preavviso. L’UFAM dà il suo parere entro tre mesi.