AS 2024 705
Ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2
Preambolo
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza sul CO2 del 30 novembre 20121 è modificata come segue:
1 Gli allegati 4 e 5 sono sostituiti dalla versione qui annessa.
2 L’allegato 4a è modificato secondo la versione qui annessa.
II
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2025.
20 novembre 2024 | In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Viola Amherd |
(art. 25 cpv. 2)
Calcolo delle emissioni di CO2 di veicoli in mancanza di dati di cui all’articolo 25 capoverso 2
1 Legenda
Nelle seguenti formule s’intende per:
CO2: emissioni di CO2 (combinate) in g/km
m: peso a vuoto del veicolo in kg
p: potenza massima del motore in kW
2 Calcolo delle emissioni di CO2 per le automobili
2.1 Motore a benzina e cambio a comando manuale:
CO2 = 0,050 m + 0,371 p + 37,751
2.2 Motore a benzina e cambio automatico:
CO2 = 0,077 m + 0,226 p + 14,107
2.3 Motore a benzina e propulsione ibrido-elettrica:
CO2 = 0,025 m + 0,392 p + 53,679
2.4 Motore diesel e cambio a comando manuale:
CO2 = 0,086 m + 0,160 p – 19,698
2.5 Motore diesel e cambio automatico:
CO2 = 0,093 m + 0,089 p – 21,938
2.6 Motore diesel e propulsione ibrido-elettrica:
CO2 = 0,072 m + 0,170 p – 18,692
2.7 Propulsione ibrido-elettrica plug-in:
CO2 = – 0,025 m + 0,205 p + 56,308
2.8 Le emissioni di CO2 di automobili con motore a combustione che non sono alimentate a benzina o diesel sono calcolate a seconda del motore con le corrispondenti equazioni utilizzate per le automobili alimentate a benzina.
2.9 Per le automobili alimentate solo a energia elettrica e le automobili alimentate solo con celle a combustibile si applica un valore di emissione di CO2 di 0 g/km.
3 Calcolo delle emissioni di CO2 per gli autofurgoni e i trattori a sella leggeri
3.1 Motore diesel e cambio a comando manuale:
CO2 = 0,133 m + 0,512 p – 113,494
3.2 Motore diesel e cambio automatico:
CO2 = 0,133 m – 61,014
3.3 Motore a benzina:
CO2 = 0,017 m + 0,954 p + 61,697
3.4 Le emissioni di CO2 degli autofurgoni e dei trattori a sella leggeri ai quali non si applicano i numeri 3.1, 3.2 o 3.3 sono calcolate con le corrispondenti equazioni per le automobili di cui al numero 2.
4 Arrotondamento delle emissioni di CO2
Le emissioni di CO2 sono arrotondate alla prima cifra decimale come segue:
a. se è uguale o inferiore a 4, il valore della seconda cifra decimale è arrotondato per difetto;
b. se è uguale o superiore a 5, il valore della seconda cifra decimale è arrotondato per eccesso.
(art. 28)
Calcolo dell’obiettivo di emissione individuale
N. 2.1 lett. i
2 Peso a vuoto medio
2.1 Automobili
Il peso a vuoto medio delle automobili messe in circolazione per la prima volta era nel:
i. 2023:
1767 kg.
N. 2.2 lett. f2.2 Autofurgoni e trattori a sella leggeri Il peso a vuoto medio degli autofurgoni e dei trattori a sella leggeri messi in circolazione per la prima volta era nel:f. 2023: 2110 kg.
(art. 29 cpv. 1)
Importi delle sanzioni in caso di superamento dell’obiettivo individuale (art. 13 cpv. 1 della legge sul CO2)
1 Importi delle sanzioni per le automobili, gli autofurgoni e i trattori a sella leggeri
Gli importi dovuti in caso di superamento dell’obiettivo individuale, per ogni grammo di CO2/km in eccesso (da 0,1 grammi), sono i seguenti:
a. per l’anno di riferimento 2024: 95 franchi;
b. per l’anno di riferimento 2025: 95 franchi.
2 Importi delle sanzioni per i veicoli pesanti
Per l’anno di riferimento 2025, l’importo dovuto in caso di superamento dell’obiettivo individuale ammonta, per ogni grammo di CO2/tkm in eccesso (da 0,01 grammi), a 4250 franchi.