Lexipedia

AS 2024 705

Ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2

Preambolo

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L’ordinanza sul CO2 del 30 novembre 20121 è modificata come segue:

1 Gli allegati 4 e 5 sono sostituiti dalla versione qui annessa.

2 L’allegato 4a è modificato secondo la versione qui annessa.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2025.

20 novembre 2024

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Viola Amherd
Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi

(art. 25 cpv. 2)

Calcolo delle emissioni di CO2 di veicoli in mancanza di dati di cui all’articolo 25 capoverso 2

1 Legenda

  • Nelle seguenti formule s’intende per:

    • CO2: emissioni di CO2 (combinate) in g/km

    • m: peso a vuoto del veicolo in kg

    • p: potenza massima del motore in kW

2 Calcolo delle emissioni di CO2 per le automobili

  • 2.1 Motore a benzina e cambio a comando manuale:

    • CO2 = 0,050 m + 0,371 p + 37,751

  • 2.2 Motore a benzina e cambio automatico:

    • CO2 = 0,077 m + 0,226 p + 14,107

  • 2.3 Motore a benzina e propulsione ibrido-elettrica:

    • CO2 = 0,025 m + 0,392 p + 53,679

  • 2.4 Motore diesel e cambio a comando manuale:

    • CO2 = 0,086 m + 0,160 p – 19,698

  • 2.5 Motore diesel e cambio automatico:

    • CO2 = 0,093 m + 0,089 p – 21,938

  • 2.6 Motore diesel e propulsione ibrido-elettrica:

    • CO2 = 0,072 m + 0,170 p – 18,692

  • 2.7 Propulsione ibrido-elettrica plug-in:

    • CO2 = – 0,025 m + 0,205 p + 56,308

  • 2.8 Le emissioni di CO2 di automobili con motore a combustione che non sono alimentate a benzina o diesel sono calcolate a seconda del motore con le corrispondenti equazioni utilizzate per le automobili alimentate a benzina.

  • 2.9 Per le automobili alimentate solo a energia elettrica e le automobili alimentate solo con celle a combustibile si applica un valore di emissione di CO2 di 0 g/km.

3 Calcolo delle emissioni di CO2 per gli autofurgoni e i trattori a sella leggeri

  • 3.1 Motore diesel e cambio a comando manuale:

    • CO2 = 0,133 m + 0,512 p – 113,494

  • 3.2 Motore diesel e cambio automatico:

    • CO2 = 0,133 m – 61,014

  • 3.3 Motore a benzina:

    • CO2 = 0,017 m + 0,954 p + 61,697

  • 3.4 Le emissioni di CO2 degli autofurgoni e dei trattori a sella leggeri ai quali non si applicano i numeri 3.1, 3.2 o 3.3 sono calcolate con le corrispondenti equazioni per le automobili di cui al numero 2.

4 Arrotondamento delle emissioni di CO2

  • Le emissioni di CO2 sono arrotondate alla prima cifra decimale come segue:

    • a. se è uguale o inferiore a 4, il valore della seconda cifra decimale è arrotondato per difetto;

    • b. se è uguale o superiore a 5, il valore della seconda cifra decimale è arrotondato per eccesso.

(art. 28)

Calcolo dell’obiettivo di emissione individuale

N. 2.1 lett. i

2 Peso a vuoto medio

2.1 Automobili

  • Il peso a vuoto medio delle automobili messe in circolazione per la prima volta era nel:

    • i. 2023:

      1767 kg.

N. 2.2 lett. f2.2 Autofurgoni e trattori a sella leggeri Il peso a vuoto medio degli autofurgoni e dei trattori a sella leggeri messi in circolazione per la prima volta era nel:f. 2023: 2110 kg.

(art. 29 cpv. 1)

Importi delle sanzioni in caso di superamento dell’obiettivo individuale (art. 13 cpv. 1 della legge sul CO2)

1 Importi delle sanzioni per le automobili, gli autofurgoni e i trattori a sella leggeri

  • Gli importi dovuti in caso di superamento dell’obiettivo individuale, per ogni grammo di CO2/km in eccesso (da 0,1 grammi), sono i seguenti:

    • a. per l’anno di riferimento 2024: 95 franchi;

    • b. per l’anno di riferimento 2025: 95 franchi.

2 Importi delle sanzioni per i veicoli pesanti

  • Per l’anno di riferimento 2025, l’importo dovuto in caso di superamento dell’obiettivo individuale ammonta, per ogni grammo di CO2/tkm in eccesso (da 0,01 grammi), a 4250 franchi.