Lexipedia

AS 2024 706

Ordinanza sull’approvvigionamento elettrico (OAEl)

Preambolo

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L’ordinanza del 14 marzo 20081 sull’approvvigionamento elettrico è modificata come segue:

Sostituzione di un’espressioneConcerne soltanto il testo francese

Art. 1 cpv. 2–3bis2 Le disposizioni della LAEl, alla base di un approvvigionamento di energia elettrica sicuro, si applicano anche per la rete di trazione ferroviaria di cui all’articolo 14a capoverso 2 LAEl. Si applicano in particolare gli articoli 4 capoverso 1 lettere a e b, 8, 9 e 11 LAEl, ma non l’articolo 8a LAEl.3 Un convertitore di frequenza all’interno di una centrale a 50 Hz non è considerato consumatore finale per la quota di energia elettrica che la centrale a 50 Hz produce e contemporaneamente immette nella rete a 16,7 Hz in un’unità economica localizzata.3bis I punti di immissione e di prelievo della rete di trazione ferroviaria collegati con la rete di trasporto a 50 Hz sono considerati singolo punto di immissione o di prelievo.

Titolo prima dell’art. 3Capitolo 2: Sicurezza dell’approvvigionamentoSezione 1: Allacciamento alla rete

Art. 3, rubricaAbrogata

Titolo prima dell’art. 4Sezione 2: Servizio universale

Art. 4 Tariffe del servizio universale1 I gestori delle reti di distribuzione fissano le tariffe del servizio universale per ogni anno civile (anno tariffario).2 Il corrispettivo per l’elettricità fornita nel servizio universale (art. 6 cpv. 5bis lett. d LAEl) non può superare i costi dell’energia computabili.3 Per il calcolo dei costi dell’energia computabili si applicano i seguenti principi:a. sono considerati costi dell’energia computabili: 1. i prezzi di costo di una produzione efficiente, al netto di eventuali incentivi, 2. i costi medi di acquisto stabiliti nei contratti di acquisto attribuiti al servizio universale, stipulati a condizioni adeguate,3. la rimunerazione di cui all’articolo 15 capoverso 1 della legge del 30 settembre 20162 sull’energia (LEne), inclusa l’eventuale rimunerazione della garanzia d’origine,4. i costi di distribuzione e amministrativi da imputare al servizio universale,5. un utile adeguato pari al massimo agli interessi calcolatori annui sul capitale netto d’esercizio necessario all’esercizio della rete; il capitale netto d’esercizio si calcola sulla base dei costi dell’energia computabili secondo i numeri 1–4 e tenendo conto della periodicità della fatturazione; si applica il tasso d’interesse calcolatorio di cui all’allegato 1;b. sono considerati costi di produzione computabili di una produzione efficiente, compreso il valore della garanzia d’origine: 1. i costi d’esercizio per le prestazioni che sono in relazione diretta con l’esercizio degli impianti di produzione, e 2. i costi del capitale, costituiti al massimo dagli ammortamenti calcolatori nonché dagli interessi calcolatori sulla base dei valori residui contabili degli originari costi di acquisto e di costruzione degli impianti di produzione esistenti risultanti alla fine dell’anno contabile; prima della rimunerazione devono essere effettuati gli ammortamenti annui; la rimunerazione è calcolata applicando il tasso d’interesse calcolatorio secondo l’allegato 3 dell’ordinanza del 1° novembre 20173 sulla promozione dell’energia (OPEn);c. ai fini del calcolo dei costi medi di produzione dell’energia elettrica proveniente da impianti propri e da prelievi effettuati in virtù di una partecipazione, è irrilevante se i quantitativi di elettricità prodotti sono venduti nell’ambito del servizio universale o attraverso un’altra modalità;d. i gestori delle reti di distribuzione utilizzano in via prioritaria le garanzie di origine rilasciate per la loro produzione propria ampliata (art. 4 cpv. 1 lett. cbis LAEl);e. nel quadro della rimunerazione secondo l’articolo 15 capoverso 1 LEne sono computabili:1. con ritiro della garanzia d’origine: al massimo i costi di produzione secondo l’articolo 4 capoverso 3 nella versione vigente il 1° luglio 20244, al netto di eventuali incentivi secondo l’articolo 4a nella versione vigente il 1° luglio 20245,2. senza ritiro della garanzia d’origine: al massimo il prezzo uniforme a livello nazionale secondo l’articolo 15 capoverso 1 LEne al momento dell’immissione oppure la rimunerazione minima. 4 L’attribuzione di cui all’articolo 6 capoverso 5bis lettera b LAEl dei contratti di acquisto deve essere indicata il 31 agosto di ogni anno per l’anno tariffario successivo nella contabilità per unità finali di imputazione. I nuovi contratti di acquisto stipulati possono essere attribuiti al servizio universale soltanto nella misura in cui sono necessari a coprire il consumo presumibile nel servizio universale.

Art. 4a Quote minime di elettricità generata da energie rinnovabili1 La quota minima di produzione propria ampliata generata da energie rinnovabili in impianti in Svizzera (art. 6 cpv. 5 lett. a LAEl) che deve essere venduta nel servizio universale ammonta a partire dall’anno tariffario 2026 al 50 per cento. Se almeno l’80 per cento dell’energia elettrica venduta nel servizio universale proviene da questa produzione propria ampliata, i gestori delle reti di distribuzione non sono tenuti ad assicurare tale quota minima.2 La quota minima generata da energie rinnovabili in impianti in Svizzera (art. 6 cpv. 5 lett. b LAEl) ammonta a partire dall’anno tariffario 2026 al 20 per cento dell’energia elettrica venduta nel servizio universale. Se per raggiungere tale quota minima vengono stipulati contratti d’acquisto, la durata di questi ultimi è di almeno tre anni.3 I gestori delle reti di distribuzione stabiliscono il 31 agosto per l’anno tariffario successivo le percentuali di cui ai capoversi 1 e 2 nella contabilità per unità finali di imputazione (art. 6 cpv. 4, secondo periodo LAEl).4 Per dimostrare il rispetto delle quote minime, i gestori delle reti di distribuzione presentano alla ElCom, su richiesta, le relative partecipazioni e i relativi contratti di acquisto a medio e lungo termine.

Art. 4b Prodotto elettrico standardAi fini dell’etichettatura dell’elettricità per i consumatori finali riforniti con il prodotto elettrico standard (art. 6 cpv. 2bis LAEl), i gestori delle reti di distribuzione presentano a partire dall’anno tariffario 2028 per almeno due terzi dell’energia elettrica fornita ogni trimestre garanzie di origine attestanti l’origine nazionale e rinnovabile dell’energia elettrica.

Art. 4c Tutela dalle fluttuazioni dei prezzi di mercatoPer tutelarsi dalle fluttuazioni dei prezzi del mercato i gestori delle reti di distribuzione definiscono, attuano e documentano strategie per un acquisto strutturato. Se per garantire l’elettricità necessaria vengono stipulati contratti di acquisto, questi ultimi devono essere conclusi in modo scaglionato nel tempo.

Art. 4d Costi delle misure volte a migliorare l’efficienza energetica1 I costi delle misure per realizzare gli obiettivi di miglioramento dell’efficienza energetica possono essere addebitati ai consumatori finali con servizio universale in una proporzione corrispondente alla quota di tali consumatori nella quantità di riferimento di elettricità venduta.2 Nessun costo è addebitato ai consumatori finali fissi e ai consumatori finali che hanno rinunciato all’accesso alla rete e che non sono considerati ai fini della determinazione della quantità di riferimento di elettricità venduta (art. 51a cpv. 3 dell’ordinanza del 1° novembre 20176 sull’energia [OEn]).3 I costi sono computabili soltanto se i gestori delle reti di distribuzione:a. hanno commissionato le misure nel quadro di una procedura trasparente, non discriminatoria e orientata al mercato;b. hanno acquisito le prove delle misure a tariffe pari al massimo a quelle di mercato usuali;c. hanno attuato le misure da sé e sulla base dei costi, ma comunque a tariffe pari al massimo a quelle di mercato usuali.

Art. 4e Comunicazione delle modifiche delle tariffe del servizio universale1 I gestori delle reti di distribuzione sono tenuti a motivare ai consumatori finali con servizio universale ogni aumento o diminuzione delle tariffe del servizio universale. Nella motivazione devono essere specificate le modifiche dei costi che sono all’origine dell’aumento o della diminuzione delle tariffe.2 I gestori delle reti di distribuzione notificano alla ElCom ogni anno, al più tardi entro il 31 agosto, gli aumenti delle tariffe del servizio universale, indicando le motivazioni comunicate ai consumatori finali.

Art. 4fEx art. 4d

Art. 5Abrogato

Titolo prima dell’art. 5aSezione 3: Sviluppo delle reti

Art. 6a cpv. 22 I gestori di rete redigono i piani pluriennali delle reti di distribuzione con una tensione nominale superiore a 36 kV entro dodici mesi dall’approvazione dell’ultimo scenario di riferimento da parte del Consiglio federale.

Titolo prima dell’art. 7Capitolo 3: Utilizzazione della reteSezione 1: Conto dei costi e fatturazione

Art. 7 cpv. 3 lett. eter, f–fter e h3 Nel conto dei costi devono essere esposte separatamente tutte le voci necessarie per il calcolo dei costi computabili, in particolare:eter i costi secondo l’articolo 15a LAEl;f. costi per la metrologia e l’informazione, tra cui segnatamente i costi d’esercizio e i costi calcolatori del capitale relativi agli impianti necessari per la metrologia nonché il numero dei punti di misurazione;fbis. costi per i sistemi di misurazione intelligente, tra cui segnatamente i costi d’esercizio e i costi calcolatori del capitale nonché il numero dei punti di misurazione; fter. costi per l’utilizzo della piattaforma centrale dei dati (piattaforma dei dati) di cui agli articoli 17g–17i LAEl;h. costi per i potenziamenti della rete secondo l’articolo 15b LAEl;

Art. 7aEx art. 9

Titolo dopo l’art. 7aSezione 1a: Obblighi di informazione

Art. 7b1 I gestori di rete pubblicano entro il 31 agosto attraverso un unico indirizzo Internet liberamente accessibile le informazioni secondo l’articolo 12 capoverso 1 LAEl nonché tutti i tributi e le prestazioni agli enti pubblici in un formato leggibile meccanicamente.2 Informano i consumatori finali almeno una volta all’anno in forma adeguata circa: a. l’evoluzione del prelievo di energia elettrica rispetto all’anno precedente;b. il consumo medio e la fascia di consumo dei consumatori finali del gruppo di clienti a cui appartengono;c. le possibilità di risparmio.

Titolo prima dell’art. 8Sezione 1b:
Metrologia, processi informativi e gestore della piattaforma dei dati

Art. 8 cpv. 2–42 Essi definiscono entro la fine del 2025, con la partecipazione dei rappresentanti dei consumatori finali, dei produttori e dei fornitori di servizi del settore elettrico, direttive trasparenti e non discriminatorie per la metrologia e i processi informativi, concernenti in particolare:a. gli obblighi dei partecipanti;b. i tempi;c. la forma e la qualità dei dati da trasmettere; d. la comunicazione dei dati attraverso la piattaforma dei dati;e. i dati di base secondo l’articolo 8ater capoverso 2. 3 Al fine di garantire un approvvigionamento regolare di energia elettrica secondo l’articolo 17f capoverso 1 LAEl devono essere forniti i dati di misurazione, di base e altri dati necessari per l’assolvimento dei seguenti compiti:a. esercizio della rete;b. gestione del bilancio;c. fornitura di energia;d. imputazione dei costi;e. calcolo dei corrispettivi per l’utilizzazione della rete;f. procedure di conteggio in relazione alla LEne7 e alla OEne8;g. commercializzazione diretta; h. impiego di sistemi di controllo e di regolazione intelligenti;i. cambiamento di fornitore; ej. garanzia del diritto dei consumatori finali, dei produttori e dei gestori di impianti di stoccaggio di cui all’articolo 8ater capoverso 2. 3bis Abrogato4 Su richiesta dei consumatori finali, dei produttori o dei gestori di impianti di stoccaggio interessati, i gestori di rete forniscono a terzi, dietro versamento di un indennizzo a copertura dei costi, dati di misurazione o di base supplementari o elaborati secondo modalità differenti. Devono essere forniti tutti i dati rilevati negli ultimi cinque anni.

Art. 8a Costituzione del gestore della piattaforma dei dati 1 La domanda di approvazione degli statuti del gestore della piattaforma dei dati (art. 17h cpv. 2 LAEl) deve essere presentata entro il 30 settembre 2025. Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC) può prorogare di tre mesi questo termine una sola volta.2 Essa contiene in particolare le informazioni e i documenti seguenti: a. una bozza degli statuti;b. l’esposizione dei costi non coperti che il richiedente ha sostenuto per la realizzazione della piattaforma dei dati fino alla presentazione della domanda;c. una pianificazione dei costi;d. un piano organizzativo e tecnico.3 Il DATEC può stabilire ulteriori disposizioni concernenti la presentazione della domanda. 4 Se gli statuti sono approvati, il gestore della piattaforma dei dati rimborsa al richiedente entro dieci anni dalla messa in esercizio della piattaforma dei dati i costi secondo il capoverso 2 lettera b. Sono computabili tutti i costi necessari e adeguati per la realizzazione della piattaforma dei dati, compreso un interesse pari al costo medio del capitale secondo l’allegato 1. Il DATEC stabilisce l’importo da rimborsare. 5 Il DATEC può subordinare l’approvazione degli statuti e il rimborso dei costi a condizioni od oneri. Può stabilire il termine ultimo consentito per l’entrata in funzione della piattaforma dei dati.

Art. 8abis Organizzazione del gestore della piattaforma dei dati1 Nell’organo direttivo o amministrativo superiore del gestore della piattaforma dei dati gli interessi dei consumatori finali, dei gestori di rete e dei fornitori di servizi del settore elettrico sono rappresentati in modo paritetico per un terzo ciascuno.2 Il gestore della piattaforma dei dati e i proprietari delle quote di quest’ultima devono essere persone distinte tra loro. 3 Le quote del gestore della piattaforma dei dati non possono essere quotate in borsa. 4 La maggioranza delle quote e la maggioranza dei diritti di voto devono essere detenute da persone che hanno il proprio domicilio o la propria sede in Svizzera.

Art. 8ater Compiti generali del gestore della piattaforma dei dati1 Il gestore della piattaforma dei dati garantisce l’esercizio sicuro, performante ed efficiente di una piattaforma dei dati per lo scambio dei dati secondo l’articolo 17g LAEl.2 Esso offre ai consumatori finali, ai produttori e ai gestori di impianti di stoccaggio la possibilità di scaricare in un formato usuale a livello internazionale i loro dati di base nonché i dati di misurazione rilevati nel corso degli ultimi cinque anni e di renderli accessibili tramite la piattaforma dei dati in un formato leggibile meccanicamente a soggetti terzi da essi autorizzati.3 Pubblica in Internet in un formato leggibile meccanicamente i seguenti dati di misurazione e di base anonimizzati per ogni Comune e Cantone:a. i valori del profilo di carico di 15 minuti dell’elettricità prelevata giornalmente, mensilmente e annualmente;b. i valori del profilo di carico di 15 minuti dell’immissione di elettricità giornaliera, mensile e annuale in base alla tecnologia di produzione;c. il numero di sistemi di misurazione intelligenti installati entro la fine dell’anno e la loro quota rispetto ai dispositivi di misurazione complessivamente installati.4 Il gestore della piattaforma dei dati analizza regolarmente la qualità dello scambio dei dati, in particolare il rispetto dei termini e la frequenza delle successive rettifiche dei dati. Esso pubblica l’analisi in forma anonimizzata. 5 Su richiesta comunica: a. alla ElCom: i dati di base e di misurazione nonché i dati di cui al capoverso 4 in forma non anonimizzata per i suoi compiti di esecuzione nel quadro della LAEl; b. all’UFE: i dati di base e di misurazione nonché i dati di cui al capoverso 4 in forma pseudonimizzata per le valutazioni statistiche;c. alle autorità cantonali: i dati di base e di misurazione in forma pseudonimizzata per i loro compiti di esecuzione. 6 Esso salva sulla piattaforma dei dati: a. i dati di base dei consumatori finali, dei produttori e dei gestori di impianti di stoccaggio in forma pseudonimizzata per i suoi compiti secondo i capoversi 1 e 2; b. i dati di base e di misurazione in forma anonimizzata per i suoi compiti secondo il capoverso 3;c. i dati di misurazione in forma pseudonimizzata per i suoi compiti secondo il capoverso 4.

Art. 8aquater Compiti del gestore della piattaforma dei dati nell’ambito della protezione e della sicurezza dei dati1 Il gestore della piattaforma dei dati garantisce la sicurezza dei dati. Al fine di garantire una protezione adeguata contro le minacce cibernetiche, attua le raccomandazioni dello standard minimo TIC9 conformemente al profilo di protezione A di cui all’allegato 1a.2 Il gestore della piattaforma dei dati distrugge i dati di misurazione dopo cinque anni, sempre che non siano rilevanti ai fini della fatturazione o anonimizzati. 3 Il gestore della piattaforma dei dati garantisce che, qualora abbandoni l’attività o venga aperta una procedura di fallimento a suo carico, i dati necessari all’esercizio della piattaforma dei dati siano trasmessi gratuitamente al DATEC o a un servizio designato da quest’ultimo. Provvede in seguito a distruggere i suoi dati

Art. 8aquinquies Conto dei costi del gestore della piattaforma dei dati1 Il gestore della piattaforma dei dati allestisce un conto dei costi. 2 Nel conto dei costi sono indicate separatamente tutte le voci necessarie al calcolo dei compensi secondo l’articolo 17i capoverso 3 LAEl, in particolare i costi del capitale e i costi d’esercizio. 3 Per costi d’esercizio si intendono i costi delle prestazioni in relazione diretta con l’esercizio della piattaforma dei dati. Tra questi figurano in particolare i costi per la manutenzione delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione. 4 Sono considerati costi del capitale gli ammortamenti calcolatori e gli interessi calcolatori sui beni patrimoniali necessari all’esercizio della piattaforma dei dati. Per il calcolo dei costi del capitale si applica per analogia l’articolo 13 capoversi 2 e 3.5 Il gestore della piattaforma dei dati versa i proventi della rimunerazione per i tassi calcolatori secondo il capoverso 4 ai proprietari delle quote proporzionalmente ai conferimenti effettuati. I proprietari delle quote non hanno diritto a ulteriori indennizzi né prestazioni.6 Il conto dei costi deve essere presentato ogni anno alla ElCom.

Titolo prima dell’art. 8asexiesSezione 1c:
Sistemi di misurazione, di controllo e di regolazione intelligenti

Art. 8asexies1 Ex art. 8a cpv. 12 Ex art. 8a cpv. 1bis3 Ex art. 8a cpv. 24 Ex art. 8a cpv. 2bis5 Ex art. 8a cpv. 36 Ex art. 8a cpv. 3bis7 Ex art. 8a cpv. 3ter8 Ex art. 8a cpv. 49 Se un raggruppamento ai fini del consumo proprio oppure un gestore di un impianto di stoccaggio chiede di essere dotato di un sistema di misurazione intelligente, il gestore di rete è tenuto a installarlo entro tre mesi. Nel caso dei raggruppamenti ai fini del consumo proprio, tale diritto riguarda tutti i punti di misurazione del raggruppamento nei confronti del gestore di rete.

Art. 8b cpv. 22 Sulla base di un’analisi del bisogno di protezione effettuata dall’Ufficio federale dell’energia (UFE), i gestori di rete e i fabbricanti emanano direttive che stabiliscono gli elementi da verificare, i requisiti da rispettare e le modalità della verifica.

Art. 8d Gestione dei dati provenienti da sistemi di misurazione, di controllo e di regolazione intelligenti 1 I gestori di rete possono trattare i dati di misurazione e di base provenienti dall’impiego di sistemi di misurazione, di controllo e di regolazione per gli scopi seguenti:a. dati personali e dati di persone giuridiche in forma pseudonimizzata, compresi i profili di carico con periodi di misurazione di 15 minuti e oltre: 1. per la misurazione, il controllo e la regolazione, 2. per l’impiego di sistemi tariffari, 3. per un esercizio sicuro, performante ed efficiente della rete, anche nell’ambito dell’utilizzo della flessibilità, 4. per il bilanciamento della rete, 5. per la pianificazione della rete;b. dati personali e dati di persone giuridiche in forma non pseudonimizzata, compresi i profili di carico con periodi di misurazione di 15 minuti e oltre, per la fatturazione: 1. della fornitura di energia, 2. del corrispettivo per l’utilizzazione della rete, 3. della rimunerazione per l’impiego di sistemi di controllo e di regolazione in relazione con l’utilizzo della flessibilità.2 Possono comunicare i dati di base e di misurazione provenienti dall’impiego di sistemi di misurazione alle seguenti persone per gli scopi indicati di seguito:a. dati personali e dati di persone giuridiche in forma pseudonimizzata o adeguatamente aggregata: ai partecipanti secondo l’articolo 17f capoverso 1 LAEl per gli scopi di cui all’articolo 8 capoverso 3;b. informazioni per la decodifica degli pseudonimi: ai fornitori di energia del consumatore finale interessato ai fini della fatturazione.3 I dati personali e i dati di persone giuridiche vengono distrutti dopo cinque anni, sempre che non siano rilevanti ai fini della fatturazione o anonimizzati. 4 Il gestore di rete consulta i dati provenienti dai sistemi di misurazione intelligenti al massimo una volta al giorno, sempre che l’esercizio della rete non richieda di consultarli con più frequenza.

Art. 9 e 10Abrogati

Art. 13 cpv. 3bis3bis Il DATEC fissa ogni anno il WACC secondo l’allegato 1.

Art. 13a Attribuzione dei costi per provvedimenti in caso di minaccia per l’esercizio sicuro della rete di trasportoI seguenti costi non sono computabili come costi per provvedimenti in caso di minaccia per l’esercizio sicuro della rete di trasporto secondo l’articolo 20a capoverso 5 LAEl:a. costi sostenuti dai gestori di rete per i provvedimenti compresi nei loro compiti ordinari di cui all’articolo 8 capoverso 1 lettera a LAEl;b. costi sostenuti dai produttori, dai consumatori finali e dai gestori di impianti di stoccaggio per provvedimenti di sostegno ai gestori delle reti di distribuzione secondo l’articolo 8 capoverso 1bis, primo periodo LAEl;

Art. 13abisEx art. 13a

Art. 13e Potenziamenti dovuti alla produzione: costi1 I potenziamenti della rete dovuti all’allacciamento di impianti al livello di trasformazione tra la rete a bassa e media tensione rientrano nell’articolo 15b capoverso 3 LAEl. 2 La rimunerazione forfettaria di cui all’articolo 15b capoverso 4 LAEl ammonta a 59 franchi per kW di nuova potenza di produzione installata.3 Le rimunerazioni per i costi dei potenziamenti delle linee di raccordo secondo l’articolo 15b capoverso 5 LAEl ammontano al massimo a 50 franchi per kW di nuova potenza di produzione installata. 4 I gestori delle reti di distribuzione detraggono dalle immobilizzazioni regolatorie le rimunerazioni secondo l’articolo 15b capoversi 3 e 4 LAEl per i potenziamenti della rete.

Art. 13f Potenziamenti dovuti alla produzione: compiti1 I gestori delle reti di distribuzione: a. notificano ai fini dell’ottenimento delle rimunerazioni di cui all’articolo 13e capoversi 2 e 3 per il proprio comprensorio: 1. mensilmente alla società nazionale di rete: potenza, ubicazione e data di messa in esercizio dei nuovi impianti di produzione allacciati,2. annualmente alla ElCom: i dati di cui al numero 1 e l’importo annuo degli investimenti effettivamente eseguiti per potenziamenti della rete a bassa tensione dovuti alla produzione e al consumo; b. presentano ogni mese alla società nazionale di rete la domanda di rimunerazione di cui all’articolo 13e capoverso 3 e restituiscono la rimunerazione ai produttori;c. indicano ogni anno nel rapporto di gestione le rimunerazioni ricevute e i potenziamenti di rete effettuati;d. elaborano basi unitarie per le rimunerazioni di cui all’articolo 13e capoverso 3.2 La società nazionale di rete:a. versa l’anno successivo ai gestori delle reti di distribuzione le rimunerazioni richieste secondo l’articolo 15b capoversi 4 e 5 LAEl; b. riferisce ogni anno alla ElCom in merito alle rimunerazioni versate.3 La ElCom:a. esamina e approva le domande di rimunerazione secondo l’articolo 15b capoverso 3 LAEl;b. effettua controlli a campione sull’esecuzione dell’articolo 15b capoversi 4 e 5 LAEl; c. disciplina il trattamento delle rimunerazioni per i potenziamenti della rete secondo l’articolo 13e capoverso 4 nell’ambito delle immobilizzazioni dei gestori di rete.

Art. 15 cpv. 1 lett c e 2 lett. b1 La società nazionale di rete fattura individualmente:c. ai responsabili di minori ricavi per l’utilizzazione transfrontaliera della rete l’importo corrispondente; il DATEC può prevedere regole derogatorie per concedere eccezioni secondo l’articolo 17 capoverso 6 LAEl.2 Ai gestori di rete e ai consumatori finali direttamente allacciati alla rete di trasporto la società nazionale di rete fattura, proporzionalmente all’energia elettrica ricevuta dai consumatori finali, i seguenti costi:b. i costi per i potenziamenti delle reti di distribuzione e delle linee di raccordo secondo l’articolo 15b capoversi 3–5 LAEl;

Art. 16 cpv. 33 Se l’allacciamento o l’esercizio di impianti di produzione o di impianti di stoccaggio senza consumo finale generano costi supplementari sproporzionati nelle reti di distribuzione, tali costi non rientrano nei costi di rete. Devono essere sostenuti in misura adeguata dai produttori e dai gestori degli impianti di stoccaggio senza consumo finale.

Art. 18b Esenzione dall’obbligo di versamento del corrispettivo per l’utilizzazione della rete L’esenzione dall’obbligo di versamento del corrispettivo per l’utilizzazione della rete (art. 14a cpv. 1 e 3 LAEl) comprende anche i costi per le prestazioni di servizio relative al sistema, la riserva di energia elettrica secondo la OREI10, il supplemento rete secondo l’articolo 35 LEne e i costi correlati agli articoli 15a e 15b LAEl.

Art. 19 Studi comparativi di efficienza e verifica delle tariffe per l’utilizzazione della rete e per l’elettricità o di singole componenti di costo1 Per verificare le tariffe e i corrispettivi per l’utilizzazione della rete nonché le tariffe dell’elettricità o di singole componenti di costo di una rete efficiente, di una fornitura efficiente di energia ai consumatori finali nel servizio universale o di un sistema di misurazione efficiente nel servizio universale, la ElCom può considerare i costi di gestori di rete comparabili. In questi studi comparativi di efficienza applica per quanto possibile metodi statistico-econometrici. Nell’ambito di tali confronti dell’efficienza, che si riferiscono ai costi di rete complessivi, la ElCom consulta preventivamente le cerchie interessate.2 Il confronto è effettuato secondo criteri oggettivi. In tale contesto si considerano i principali fattori di costo.3 Se in seguito al confronto i costi si rivelano ingiustificati, la ElCom dispone che siano compensati nel quadro dell’appianamento delle differenze di copertura delle tariffe per l’utilizzazione della rete, dell’elettricità e di misurazione secondo gli articoli 4f e 18a.

Art. 22 cpv. 3–5Abrogati

Titolo dopo l’art. 26cCapitolo 4c: Pubblicazione di confronti della qualità e dell’efficienza

Art. 26d1 La ElCom pubblica annualmente sul proprio sito Internet i risultati dei confronti della qualità e dell’efficienza effettuati negli ambiti di cui all’articolo 22a LAEl.2 Vigila affinché sia garantita la comparabilità dei risultati. 3 Per la valutazione dei risultati emersi dai confronti tra i costi di rete, l’UFE può applicare metodi statistico-econometrici. Su richiesta, la ElCom fornisce all’UFE tutte le informazioni e l’intera documentazione necessarie per effettuare questa valutazione.

Art. 27 cpv. 2 e 42 L’UFE emana le prescrizioni tecniche e amministrative necessarie. Può in particolare:a. stabilire i requisiti tecnici e amministrativi minimi per una rete sicura, performante ed efficiente; e b. dichiarare vincolanti disposizioni e norme tecniche e amministrative internazionali nonché le raccomandazioni di organizzazioni specializzate riconosciute.4 Prima di emanare le direttive secondo gli articoli 3 capoversi 1 e 2, 7 capoverso 2, 8b capoverso 2, 12 capoverso 2, 13 capoverso 1, 17 e 23 capoverso 2, i gestori di rete consultano in particolare i rappresentanti dei consumatori finali e dei produttori. Pubblicano queste direttive e le direttive secondo l’articolo 8 capoverso 2 tramite un unico sito Internet liberamente accessibile. Se non riescono ad accordarsi su queste direttive in tempo utile o se queste ultime non sono adeguate, l’UFE può emanare disposizioni di esecuzione in questi settori.

Titolo dopo l’art. 31nSezione 4f: Disposizione transitoria della modifica del 20 novembre 2024

Art. 31o1 I gestori di impianti di stoccaggio senza consumo finale messi in esercizio prima del 1° gennaio 2025 possono richiedere il servizio universale entro un anno dall’entrata in vigore della presente disposizione con un preavviso di tre mesi. 2 I potenziamenti dovuti alla produzione sono rimunerati secondo il diritto previgente se prima dell’entrata in vigore della modifica del 20 novembre 2024:a. il gestore di rete ha approvato la domanda tecnica di allacciamento; oppureb. è stato stipulato il contratto di allacciamento alla rete.

II

Gli allegati 1 e 1a sono modificati come segue:

Allegato 1, rimando tra parentesi sotto l’indicazione «Allegato 1»(art. 4 cpv. 3 lett. a n. 5, 4f cpv. 3, 8a cpv. 4, 13 cpv. 3bis e 18a cpv. 3)

Allegato 1a, rimando tra parentesi sotto l’indicazione «Allegato 1a»(art. 5a cpv. 1 e 8aquater cpv. 1)

III

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2025.

20 novembre 2024

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Viola Amherd
Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi