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AS 2024 76

Ordinanza sugli emolumenti della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (OEmol-LStrI)

Preambolo

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L’ordinanza del 24 ottobre 20071 sugli emolumenti LStrI è modificata come segue:

Art. 12 cpv. 3

3 Nell’ambito della sua competenza in materia di visti la SEM o il DFAE può aumentare o ridurre gli emolumenti per i cittadini di determinati Stati qualora un accordo internazionale lo preveda.

Art. 13 cpv. 1bis

1bis In deroga al capoverso 1 lettera c, i visti non sono rilasciati gratuitamente ai titolari di passaporti ufficiali validi di un determinato Stato qualora un accordo internazionale lo preveda. Non è applicabile il capoverso 1 lettera i. Sono fatti salvi gli obblighi internazionali della Svizzera in quanto Stato ospite di conferenze e di organizzazioni internazionali.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° marzo 2024.

14 febbraio 2024

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Viola Amherd
Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi