AS 2024 76
Ordinanza sugli emolumenti della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (OEmol-LStrI)
Preambolo
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 24 ottobre 20071 sugli emolumenti LStrI è modificata come segue:
Art. 12 cpv. 3
3 Nell’ambito della sua competenza in materia di visti la SEM o il DFAE può aumentare o ridurre gli emolumenti per i cittadini di determinati Stati qualora un accordo internazionale lo preveda.
Art. 13 cpv. 1bis
1bis In deroga al capoverso 1 lettera c, i visti non sono rilasciati gratuitamente ai titolari di passaporti ufficiali validi di un determinato Stato qualora un accordo internazionale lo preveda. Non è applicabile il capoverso 1 lettera i. Sono fatti salvi gli obblighi internazionali della Svizzera in quanto Stato ospite di conferenze e di organizzazioni internazionali.
II
La presente ordinanza entra in vigore il 1° marzo 2024.
14 febbraio 2024 | In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Viola Amherd |