Lexipedia

AS 2024 760

Ordinanza sul Registro federale degli edifici e delle abitazioni (OREA)

Preambolo

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L’ordinanza del 9 giugno 20171 sul Registro federale degli edifici e delle abitazioni è modificata come segue:

Ingressovisti gli articoli 10 capoverso 3bis della legge del 9 ottobre 1992 sulla statistica federale2 (LStat);
visti gli articoli 5 e 6 della legge del 5 ottobre 20073 sulla geoinformazione (LGI),

Art. 1 cpv. 22 Il REA serve anche alla gestione comune dei dati di base della Confederazione e all’esecuzione di altri compiti legali.

Art. 2 lett. a, bbis, cbis e fNella presente ordinanza si intende per:a. progetto di costruzione: oggetto che richiede un’autorizzazione edilizia secondo l’articolo 22 della legge del 22 giugno 19794 sulla pianificazione del territorio oppure oggetto simile che non richiede un’autorizzazione edilizia ma è soggetto all’obbligo di notifica;bbis. oggetto simile a un edificio: oggetto che soddisfa solo alcuni dei criteri della definizione di cui alla lettera b;cbis. oggetto simile a un’abitazione: oggetto che soddisfa solo alcuni dei criteri della definizione di cui all’articolo 2 capoverso 1 LASec;f. dati di base degli edifici e delle abitazioni: dati che fungono da base per l’identificazione, l’attribuzione di categorie e caratteristiche di edifici e abitazioni nonché di oggetti simili a edifici e abitazioni.

Art. 3 cpv. 5 e 65 Disciplina in una convenzione organizzativa scritta con ciascun Cantone i compiti, compreso il loro concreto adempimento, le competenze e le responsabilità dei rispettivi servizi cantonali di coordinamento.6 Garantisce che i dati di base degli edifici e delle abitazioni siano gratuitamente a disposizione dei servizi amministrativi della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni per l’adempimento dei loro compiti legali.

Art. 5 cpv. 22 D’intesa con l’UST e in conformità con la convenzione organizzativa, il servizio cantonale di coordinamento si assicura che i servizi cantonali o comunali responsabili dell’aggiornamento del REA attualizzino periodicamente i dati del REA (art. 7), li aggiornino (art. 10) e li controllino e correggano (art. 12).

Art. 7 cpv. 1 lett. a e b e 21 Nel REA sono registrati gli oggetti seguenti:a. i progetti di costruzione, al più tardi al momento del passaggio in giudicato del rilascio dell’autorizzazione edilizia;b. tutti gli edifici con le loro entrate, compresi gli indirizzi, e, nel caso degli edifici con uso abitativo, le rispettive abitazioni nonché gli oggetti simili a edifici e quelli simili ad abitazioni;2 Gli edifici progettati e le loro entrate e abitazioni devono essere registrati al più tardi al momento del passaggio in giudicato del rilascio dell’autorizzazione edilizia.

Art. 8 cpv. 1 lett. j e k., 2 frase introduttiva e lett. a e n, nonchè cpv. 3 frase introduttiva e lett. a e i1 Per ogni progetto di costruzione sono registrate nel REA le informazioni seguenti:j. e k. Abrogate2 Per ogni edificio e oggetto simile a un edificio sono registrate nel REA le informazioni seguenti:a. identificatore dell’edificio e di oggetti simili a un edificio (EGID) attribuito dall’UST;n. efficienza dell’involucro dell’edificio (anno di risanamento delle principali parti dell’edificio).3 Per ogni abitazione e oggetto simile a un’abitazione sono registrate nel REA le informazioni seguenti:a. identificatore dell’abitazione e di oggetti simili a un’abitazione (EWID) attribuito dall’UST;i. destinazione dell’abitazione (secondo la LASec5);

Art. 8a Dati di base degli edifici e delle abitazioni1 Sono considerati dati di base degli edifici e di oggetti simili a un edificio gli indentificatori e le caratteristiche definite come tali nel catalogo delle caratteristiche dell’UST secondo l’articolo 3 capoverso 1 per i dati del registro degli edifici e delle abitazioni secondo l’articolo 8 capoverso 2 lettere a, c, d, f–h e j–l.2 Sono considerati dati di base delle abitazioni e di oggetti simili a un’abitazione gli indentificatori e le caratteristiche definite come tali nel catalogo delle caratteristiche dell’UST secondo l’articolo 3 capoverso 1 per i dati del registro degli edifici e delle abitazioni secondo l’articolo 8 capoverso 3 lettere a, d e f–h.

Art. 9 cpv. 2 lett. g e cpv. 32 Per l’aggiornamento delle informazioni registrate nel REA possono essere utilizzate in particolare le fonti seguenti:g. notifiche di committenti, architetti, proprietari, società di gestione immobiliare, assicurazioni e di altre fonti private;3 Per l’aggiornamento del REA i dati dei registri e degli elenchi della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni sono messi gratuitamente a disposizione dall’UST o da un servizio incaricato di un registro riconosciuto.

Art. 10 Aggiornamento dei registri1 I servizi comunali o cantonali responsabili dell’aggiornamento dei dati registrano in modo costante nel REA o in un registro riconosciuto tutte le informazioni relative ai progetti di costruzione, agli edifici e alle abitazioni, nonché agli altri oggetti simili a edifici e a quelli simili ad abitazioni, secondo l’articolo 8. L’aggiornamento deve essere formalmente concluso al più tardi alla fine di ogni trimestre, entro un termine di 30 giorni.2 I servizi incaricati dei registri riconosciuti trasmettono in modo costante all’UST i dati aggiornati sugli edifici e sulle abitazioni nonché sugli oggetti simili ad edifici e su quelli simili ad abitazioni. La trasmissione e l’importazione dei dati avvengono in modo standardizzato e automatizzato.

Art. 12 cpv. 55 Le autorità e i servizi responsabili delle fonti dei dati menzionate nell’articolo 9 capoverso 2 segnalano al servizio responsabile dell’aggiornamento del REA eventuali irregolarità, quali lacune o errori, dei dati di base degli edifici e delle abitazioni.

Art. 13 cpv. 33 Mette a disposizione un’interfaccia standardizzata per la segnalazione di irregolarità nei dati di base degli edifici e delle abitazioni nonché di altri dati. Le irregolarità segnalate e la loro correzione sono comunicate ai servizi responsabili dell’aggiornamento del REA a scopo di convalida.

Art. 15a Impiego uniforme dei dati di base degli edifici e delle abitazioni1 L’impiego di questi dati è vincolante per le seguenti autorità che necessitano di dati di base sugli edifici e sulle abitazioni per l’adempimento dei loro compiti legali:a. le autorità federali;b. le autorità cantonali e comunali nel quadro della comunicazione con la Confederazione.2 Se le autorità federali, cantonali e comunali accertano discrepanze tra di dati di base degli edifici e delle abitazioni e i propri dati, lo segnalano all’UST utilizzando l’apposita interfaccia di cui all’articolo 13 capoverso 3.

Art. 16 Pubblicazione dei dati del REAL’UST pubblica in Internet e attraverso interfacce standardizzate i dati del REA del livello di autorizzazione all’accesso A secondo l’allegato 1, compresi eventuali dati di base degli edifici e delle abitazioni. Ciò non si applica ai dati protetti dalle disposizioni di leggi speciali.

II

L’allegato 1 è sostituito dalla versione qui annessa.

III

La presente ordinanza entra in vigore il 15 gennaio 2025.

27 novembre 2024

In nome del Consiglio federale svizzero

La presidente della Confederazione, Viola Amherd
Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi

(art. 15 e 16)

Accesso ai dati del Registro federale degli edifici e delle abitazioni

Livelli di autorizzazione all’accesso

Livello A – dati accessibili al pubblico (*= contengono dati di base degli edifici e delle abitazioni)

Livello B – dati accessibili con restrizioni

Livello C – dati non accessibili

Livello A / B / C

Informazioni su edifici e oggetti simili a edifici

Identificatore dell’edificio (EGID) attribuito dall’UST

A*

Numero dell’edificio attribuito dal Cantone o dal Comune

A

Comune politico

A*

Riferimento ai fondi

A

Indicazione dell’indirizzo secondo gli articoli 26a e 26b ONGeo6

A*

Categoria dell’edificio

A*

Stato dell’edificio (progettato, terminato, demolito)

A*

Data o periodo di costruzione e data o periodo di demolizione dell’edificio

A

Dimensioni dell’edificio (superfici, volumi)

A*

Struttura dell’edificio (numero di piani)

A*

Installazioni tecniche principali dell’edificio (sistema di riscaldamento, rifugio)

A*

Efficienza dell’involucro dell’edificio

A

Appartenenza a zone statistiche, quartieri e altre unità territoriali infracomunali

B

Persona di riferimento per l’edificio

C

Informazioni su abitazioni e oggetti simili ad abitazioni

Identificatore dell’abitazione (EWID) attribuito dall’UST

A*

Numero dell’abitazione attribuito dal Cantone o dal Comune

A

Riferimento ai fondi nel caso di abitazioni in proprietà per piani

A

Ubicazione dell’abitazione nell’edificio

A*

Data o periodo di costruzione e data o periodo di demolizione dell’abitazione

A

Stato dell’abitazione (progettato, terminato, demolito)

A*

Dimensioni dell’abitazione (superficie)

A*

Struttura dell’abitazione (numero di locali, equipaggiata di cucina, su più piani)

A*

Destinazione dell’abitazione

B

Limitazione d’uso dell’abitazione (secondo la LASec7)

B

Informazioni concernenti i progetti di costruzione

Identificatore del progetto di costruzione (EPROID) attribuito dall’UST

B

Comune politico

B

Riferimento ai fondi

B

Descrizione del progetto di costruzione

B

Committente

C

Genere di lavori

B

Costi del progetto

B

Stato del progetto (stato di avanzamento del progetto)

B

Tipo di deroga all’autorizzazione edilizia

B

Numero di edifici del progetto di costruzione

B

Numero di abitazioni del progetto di costruzione

B