AS 2024 760
Ordinanza sul Registro federale degli edifici e delle abitazioni (OREA)
Preambolo
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 9 giugno 20171 sul Registro federale degli edifici e delle abitazioni è modificata come segue:
Ingressovisti gli articoli 10 capoverso 3bis della legge del 9 ottobre 1992 sulla statistica federale2 (LStat);
visti gli articoli 5 e 6 della legge del 5 ottobre 20073 sulla geoinformazione (LGI),
Art. 1 cpv. 22 Il REA serve anche alla gestione comune dei dati di base della Confederazione e all’esecuzione di altri compiti legali.
Art. 2 lett. a, bbis, cbis e fNella presente ordinanza si intende per:a. progetto di costruzione: oggetto che richiede un’autorizzazione edilizia secondo l’articolo 22 della legge del 22 giugno 19794 sulla pianificazione del territorio oppure oggetto simile che non richiede un’autorizzazione edilizia ma è soggetto all’obbligo di notifica;bbis. oggetto simile a un edificio: oggetto che soddisfa solo alcuni dei criteri della definizione di cui alla lettera b;cbis. oggetto simile a un’abitazione: oggetto che soddisfa solo alcuni dei criteri della definizione di cui all’articolo 2 capoverso 1 LASec;f. dati di base degli edifici e delle abitazioni: dati che fungono da base per l’identificazione, l’attribuzione di categorie e caratteristiche di edifici e abitazioni nonché di oggetti simili a edifici e abitazioni.
Art. 3 cpv. 5 e 65 Disciplina in una convenzione organizzativa scritta con ciascun Cantone i compiti, compreso il loro concreto adempimento, le competenze e le responsabilità dei rispettivi servizi cantonali di coordinamento.6 Garantisce che i dati di base degli edifici e delle abitazioni siano gratuitamente a disposizione dei servizi amministrativi della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni per l’adempimento dei loro compiti legali.
Art. 5 cpv. 22 D’intesa con l’UST e in conformità con la convenzione organizzativa, il servizio cantonale di coordinamento si assicura che i servizi cantonali o comunali responsabili dell’aggiornamento del REA attualizzino periodicamente i dati del REA (art. 7), li aggiornino (art. 10) e li controllino e correggano (art. 12).
Art. 7 cpv. 1 lett. a e b e 21 Nel REA sono registrati gli oggetti seguenti:a. i progetti di costruzione, al più tardi al momento del passaggio in giudicato del rilascio dell’autorizzazione edilizia;b. tutti gli edifici con le loro entrate, compresi gli indirizzi, e, nel caso degli edifici con uso abitativo, le rispettive abitazioni nonché gli oggetti simili a edifici e quelli simili ad abitazioni;2 Gli edifici progettati e le loro entrate e abitazioni devono essere registrati al più tardi al momento del passaggio in giudicato del rilascio dell’autorizzazione edilizia.
Art. 8 cpv. 1 lett. j e k., 2 frase introduttiva e lett. a e n, nonchè cpv. 3 frase introduttiva e lett. a e i1 Per ogni progetto di costruzione sono registrate nel REA le informazioni seguenti:j. e k. Abrogate2 Per ogni edificio e oggetto simile a un edificio sono registrate nel REA le informazioni seguenti:a. identificatore dell’edificio e di oggetti simili a un edificio (EGID) attribuito dall’UST;n. efficienza dell’involucro dell’edificio (anno di risanamento delle principali parti dell’edificio).3 Per ogni abitazione e oggetto simile a un’abitazione sono registrate nel REA le informazioni seguenti:a. identificatore dell’abitazione e di oggetti simili a un’abitazione (EWID) attribuito dall’UST;i. destinazione dell’abitazione (secondo la LASec5);
Art. 8a Dati di base degli edifici e delle abitazioni1 Sono considerati dati di base degli edifici e di oggetti simili a un edificio gli indentificatori e le caratteristiche definite come tali nel catalogo delle caratteristiche dell’UST secondo l’articolo 3 capoverso 1 per i dati del registro degli edifici e delle abitazioni secondo l’articolo 8 capoverso 2 lettere a, c, d, f–h e j–l.2 Sono considerati dati di base delle abitazioni e di oggetti simili a un’abitazione gli indentificatori e le caratteristiche definite come tali nel catalogo delle caratteristiche dell’UST secondo l’articolo 3 capoverso 1 per i dati del registro degli edifici e delle abitazioni secondo l’articolo 8 capoverso 3 lettere a, d e f–h.
Art. 9 cpv. 2 lett. g e cpv. 32 Per l’aggiornamento delle informazioni registrate nel REA possono essere utilizzate in particolare le fonti seguenti:g. notifiche di committenti, architetti, proprietari, società di gestione immobiliare, assicurazioni e di altre fonti private;3 Per l’aggiornamento del REA i dati dei registri e degli elenchi della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni sono messi gratuitamente a disposizione dall’UST o da un servizio incaricato di un registro riconosciuto.
Art. 10 Aggiornamento dei registri1 I servizi comunali o cantonali responsabili dell’aggiornamento dei dati registrano in modo costante nel REA o in un registro riconosciuto tutte le informazioni relative ai progetti di costruzione, agli edifici e alle abitazioni, nonché agli altri oggetti simili a edifici e a quelli simili ad abitazioni, secondo l’articolo 8. L’aggiornamento deve essere formalmente concluso al più tardi alla fine di ogni trimestre, entro un termine di 30 giorni.2 I servizi incaricati dei registri riconosciuti trasmettono in modo costante all’UST i dati aggiornati sugli edifici e sulle abitazioni nonché sugli oggetti simili ad edifici e su quelli simili ad abitazioni. La trasmissione e l’importazione dei dati avvengono in modo standardizzato e automatizzato.
Art. 12 cpv. 55 Le autorità e i servizi responsabili delle fonti dei dati menzionate nell’articolo 9 capoverso 2 segnalano al servizio responsabile dell’aggiornamento del REA eventuali irregolarità, quali lacune o errori, dei dati di base degli edifici e delle abitazioni.
Art. 13 cpv. 33 Mette a disposizione un’interfaccia standardizzata per la segnalazione di irregolarità nei dati di base degli edifici e delle abitazioni nonché di altri dati. Le irregolarità segnalate e la loro correzione sono comunicate ai servizi responsabili dell’aggiornamento del REA a scopo di convalida.
Art. 15a Impiego uniforme dei dati di base degli edifici e delle abitazioni1 L’impiego di questi dati è vincolante per le seguenti autorità che necessitano di dati di base sugli edifici e sulle abitazioni per l’adempimento dei loro compiti legali:a. le autorità federali;b. le autorità cantonali e comunali nel quadro della comunicazione con la Confederazione.2 Se le autorità federali, cantonali e comunali accertano discrepanze tra di dati di base degli edifici e delle abitazioni e i propri dati, lo segnalano all’UST utilizzando l’apposita interfaccia di cui all’articolo 13 capoverso 3.
Art. 16 Pubblicazione dei dati del REAL’UST pubblica in Internet e attraverso interfacce standardizzate i dati del REA del livello di autorizzazione all’accesso A secondo l’allegato 1, compresi eventuali dati di base degli edifici e delle abitazioni. Ciò non si applica ai dati protetti dalle disposizioni di leggi speciali.
II
L’allegato 1 è sostituito dalla versione qui annessa.
III
La presente ordinanza entra in vigore il 15 gennaio 2025.
27 novembre 2024 | In nome del Consiglio federale svizzero La presidente della Confederazione, Viola Amherd |
(art. 15 e 16)
Accesso ai dati del Registro federale degli edifici e delle abitazioni
Livelli di autorizzazione all’accesso Livello A – dati accessibili al pubblico (*= contengono dati di base degli edifici e delle abitazioni) Livello B – dati accessibili con restrizioni Livello C – dati non accessibili | Livello A / B / C |
|---|---|
Informazioni su edifici e oggetti simili a edifici | |
Identificatore dell’edificio (EGID) attribuito dall’UST | A* |
Numero dell’edificio attribuito dal Cantone o dal Comune | A |
Comune politico | A* |
Riferimento ai fondi | A |
Indicazione dell’indirizzo secondo gli articoli 26a e 26b ONGeo6 | A* |
Categoria dell’edificio | A* |
Stato dell’edificio (progettato, terminato, demolito) | A* |
Data o periodo di costruzione e data o periodo di demolizione dell’edificio | A |
Dimensioni dell’edificio (superfici, volumi) | A* |
Struttura dell’edificio (numero di piani) | A* |
Installazioni tecniche principali dell’edificio (sistema di riscaldamento, rifugio) | A* |
Efficienza dell’involucro dell’edificio | A |
Appartenenza a zone statistiche, quartieri e altre unità territoriali infracomunali | B |
Persona di riferimento per l’edificio | C |
Informazioni su abitazioni e oggetti simili ad abitazioni | |
Identificatore dell’abitazione (EWID) attribuito dall’UST | A* |
Numero dell’abitazione attribuito dal Cantone o dal Comune | A |
Riferimento ai fondi nel caso di abitazioni in proprietà per piani | A |
Ubicazione dell’abitazione nell’edificio | A* |
Data o periodo di costruzione e data o periodo di demolizione dell’abitazione | A |
Stato dell’abitazione (progettato, terminato, demolito) | A* |
Dimensioni dell’abitazione (superficie) | A* |
Struttura dell’abitazione (numero di locali, equipaggiata di cucina, su più piani) | A* |
Destinazione dell’abitazione | B |
Limitazione d’uso dell’abitazione (secondo la LASec7) | B |
Informazioni concernenti i progetti di costruzione | |
Identificatore del progetto di costruzione (EPROID) attribuito dall’UST | B |
Comune politico | B |
Riferimento ai fondi | B |
Descrizione del progetto di costruzione | B |
Committente | C |
Genere di lavori | B |
Costi del progetto | B |
Stato del progetto (stato di avanzamento del progetto) | B |
Tipo di deroga all’autorizzazione edilizia | B |
Numero di edifici del progetto di costruzione | B |
Numero di abitazioni del progetto di costruzione | B |