AS 2024 775
Ordinanza sulla protezione della popolazione (OPPop)
Preambolo
Il Consiglio federale svizzero
decreta:
I
L’ordinanza dell’11 novembre 20201 sulla protezione della popolazione è modificata come segue:
Art. 63a Disposizione transitoria della modifica del 13 dicembre 20241 Ai sensi dell’articolo 99 capoverso 1bis LPPC, l’UFPP rimborsa ai Cantoni al massimo le spese per l’esercizio e la manutenzione delle sirene fisse. Può emanare direttive tecniche.2 Il trasferimento della proprietà delle sirene all’UFPP avviene entro il 31 dicembre 2028. Il trasferimento deve essere convenuto con l’UFPP almeno 18 mesi prima.
II
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2025.
13 dicembre 2024 | In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Viola Amherd |