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AS 2024 793

Decisione n. 1/2024 del Comitato misto Svizzera – Regno Unito per l’agricoltura concernente la modifica dell’allegato 9 dell’Accordo agricolo incorporato

Preambolo

Il Comitato misto Svizzera – Regno Unito per l’agricoltura,

ricordando che l’Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul commercio di prodotti agricoli, fatto a Lussemburgo il 21 giugno 19991 («Accordo agricolo incorporato»), è incorporato e parte integrante dell’Accordo commerciale tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord («Accordo commerciale»), fatto a Berna l’11 febbraio 20192 ed entrato in vigore il 1° gennaio 2021;

considerando che l’articolo 6 dell’Accordo commerciale prevede l’istituzione di un Comitato misto Svizzera – Regno Unito per l’agricoltura («Comitato misto»), conformemente all’articolo 6 dell’Accordo agricolo incorporato;

considerando che l’allegato 9 dell’Accordo agricolo incorporato, come definito nell’appendice C all’allegato 4 dell’Accordo commerciale («Allegato 9»), attualmente applicabile tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito, è stato introdotto con la Decisione n. 1/2021 del Comitato misto e successivamente modificato con la Decisione n. 1/2022 del Comitato misto;

considerando che l’articolo 6 paragrafo 1 dell’allegato 9 prevede che l’allegato 9 si applichi per un periodo transitorio che scadrà il 31 dicembre 2024 e che pertanto l’allegato 9 non sarà più applicabile dopo tale data;

ricordando che i colloqui tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito sulla modernizzazione dell’Accordo commerciale e, in tale contesto, in merito ai contenuti dell’Accordo agricolo incorporato, sono iniziati nel 2021 e proseguono in merito a un nuovo esaustivo accordo di libero scambio;

ricordando che l’articolo 6 paragrafo 4 dell’allegato 9 registra la volontà della Confederazione Svizzera e del Regno Unito di rafforzare la cooperazione in materia di equivalenza allo scopo di mantenere e sviluppare le loro strette relazioni commerciali ed economiche;

visti l’articolo 11 dell’Accordo agricolo incorporato, che autorizza il Comitato misto a modificare gli allegati di detto accordo, e l’articolo 6 paragrafo 2 dell’allegato 9, che autorizza il Comitato misto, su raccomandazione del Gruppo di lavoro, a decidere se l’allegato 9 debba continuare a essere applicato senza interruzioni, con o senza modifiche, per un periodo transitorio più lungo, oppure se debba essere sostituito,

ha deciso:

1. L’articolo 6 paragrafi 1 e 2 dell’allegato 9 dell’Accordo agricolo incorporato, come definito nell’appendice C all’allegato 4 dell’Accordo commerciale, è sostituito come segue:

«1. Il presente allegato si applica per un periodo transitorio che scade alla data che si presenta prima tra le seguenti:

  • a. la data in cui entra in vigore un accordo di libero scambio modernizzato che sostituisce l’Accordo commerciale e che tratta questioni di cui al presente allegato;

  • b. la data in cui entra in vigore un altro accordo tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord che tratta questioni di cui al presente allegato e che sostituisce il presente allegato.

2. In deroga al paragrafo 1, il Comitato misto, su raccomandazione del Gruppo di lavoro, può in qualsiasi momento variare il periodo transitorio e può decidere se il presente allegato debba continuare a essere applicato, con o senza modifiche, per un periodo transitorio alternativo oppure se debba essere sostituito.»

2. Il testo seguente è eliminato dall’appendice III all’allegato 9:

TraduzioneAccordo commerciale tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del NordDecisione n. 1/2024 del Comitato misto Svizzera – Regno Unito per l’agricoltura concernente la modifica dell’allegato 9 dell’Accordo agricolo incorporatoAdottata il 17 dicembre 2024Entrata in vigore il 31 dicembre 2024

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