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AS 2025 142

Ordinanza che istituisce provvedimenti in relazione alla situazione in Ucraina

Preambolo

Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca,

visto l’articolo 16 della legge del 22 marzo 20021 sugli embarghi,

ordina:

I

1 Gli allegati 2, 8, 14 e 332 dell’ordinanza del 4 marzo 20223 che istituisce provvedimenti in relazione alla situazione in Ucraina sono modificati.

2 L’allegato 14a è sostituito dalla versione qui annessa.

II

1 Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 4 marzo 2025 alle ore 22.004.

2 La modifica dell’allegato 14 entra in vigore il 17 marzo 2025.

3 marzo 2025

Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca:

Guy Parmelin

(art. 27a cpv. 2, 3 e 5 lett. e)

Banche, imprese e organizzazioni soggette al divieto di utilizzare determinati servizi specializzati di messaggistica finanziaria5