AS 2025 142
Ordinanza che istituisce provvedimenti in relazione alla situazione in Ucraina
Preambolo
Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca,
visto l’articolo 16 della legge del 22 marzo 20021 sugli embarghi,
ordina:
I
1 Gli allegati 2, 8, 14 e 332 dell’ordinanza del 4 marzo 20223 che istituisce provvedimenti in relazione alla situazione in Ucraina sono modificati.
2 L’allegato 14a è sostituito dalla versione qui annessa.
II
1 Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 4 marzo 2025 alle ore 22.004.
2 La modifica dell’allegato 14 entra in vigore il 17 marzo 2025.
3 marzo 2025 | Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca: Guy Parmelin |
(art. 27a cpv. 2, 3 e 5 lett. e)