AS 2025 156
Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Siria
Preambolo
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza dell’8 giugno 20121 che istituisce provvedimenti nei confronti della Siria è modificata come segue:
Art. 3–5 e 7Abrogati
Art. 9 cpv. 22 Il divieto di cui al capoverso 1 non si applica ai beni destinati all’uso personale di persone fisiche che si spostano dalla Svizzera o dei familiari diretti che le accompagnano, purché tali beni siano di loro proprietà.
Art. 10 cpv. 1bis, 2, 4 e 51bis Gli averi e le risorse economiche di proprietà o sotto il controllo delle imprese e delle organizzazioni menzionate nell’allegato 7a che si trovavano al di fuori della Siria in data 8 giugno 2012 sono bloccati.2 È vietato traferire averi alle persone fisiche, alle imprese e alle organizzazioni di cui al capoverso 1 oppure mettere altrimenti a disposizione, direttamente o indirettamente, averi e risorse economiche.4 Abrogato5 La SECO autorizza le deroghe di cui ai capoversi 2ter e 3 d’intesa con gli uffici competenti del DFAE e del Dipartimento federale delle finanze.
Art. 13 cpv. 33 I divieti di cui ai capoversi 1 e 2 non si applicano:a. alle attività, comprese le attività accessorie, svolte allo scopo di assistere la popolazione siriana tramite l’inoltro tempestivo di assistenza umanitaria o il sostegno di altre attività a sostegno del soddisfacimento dei bisogni umani fondamentali, l’erogazione dei servizi di base o altri scopi civili;b. alle attività, comprese le attività accessorie, svolte allo scopo di assistere la popolazione siriana tramite la ricostruzione, la stabilizzazione, il ripristino dell’attività economica, la creazione di istituzioni, l’erogazione dei servizi di base o altri scopi civili;c. alle attività svolte in relazione con:1. l’importazione di petrolio greggio o di prodotti petroliferi dalla Siria, l’acquisto di petrolio greggio o di prodotti petroliferi dalla Siria o il trasporto di petrolio greggio o di prodotti petroliferi dalla Siria,2. la partecipazione alla costruzione o all’installazione di nuove centrali per la produzione di energia elettrica in Siria,3. la costituzione di una joint venture con persone, entità o organismi siriani attivi nella prospezione, produzione o raffinazione di petrolio greggio o nella costruzione o installazione di nuove centrali elettriche per la produzione di energia elettrica in Siria, la concessione di prestiti a tali persone, entità o organismi oppure l’acquisizione o l’aumento di una partecipazione in tali persone, entità o organismi,4. la vendita, il trasferimento o l’esportazione di carburante per aviazione e additivi per tale carburante a persone in Siria o per un uso in Siria,5. la fornitura di accesso agli aeroporti svizzeri per voli esclusivamente cargo effettuati da vettori siriani,6. l’esportazione alla Banca centrale siriana di banconote e monete siriane di nuovo conio, e7. qualsiasi forma di assistenza tecnica, servizi di intermediazione, finanziamenti e assistenza finanziaria associati alle attività di cui ai numeri 1–6.
Art. 15Abrogato
Art. 16 lett. bÈ vietato soddisfare crediti se sono riconducibili a un contratto o a un’attività la cui esecuzione viene impedita o pregiudicata direttamente o indirettamente da misure previste dalla presente ordinanza. Questo divieto si applica ai crediti:b. delle persone fisiche, imprese e organizzazioni elencate negli allegati 7 o 7a;
Art. 20a PubblicazioneIl contenuto degli allegati 7 e 7a è pubblicato nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (RU) e nella Raccolta sistematica del diritto federale (RS) soltanto mediante rimando.
II
1 Gli allegati 2 a 4 e 10 sono abrogati.
2 L’allegato 7 è sostituito dalla versione qui annessa.
3 Alla presente ordinanza è aggiunto un allegato 7a secondo la versione qui annessa.
III
La presente ordinanza entra in vigore il 7 marzo 2025 alle ore 18.002.
7 marzo 2025 | In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Karin Keller-Sutter |
(art. 10 cpv. 1 e 3 lett. e, 16 lett. b e 17 cpv. 1)
Persone fisiche, imprese e organizzazioni interessate dalle misure finanziarie di cui all’articolo 10 capoverso 1 e persone fisiche soggette al divieto di entrata e di transito3
(art. 10 cpv. 1bis e 16 lett. b)