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AS 2025 193

Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti delle persone e dei gruppi legati ai Talebani

Preambolo

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 2 della legge del 22 marzo 20021 sugli embarghi (LEmb);
in esecuzione delle risoluzioni 1988 (2011), 2255 (2015) e 2615 (2021) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite,

ordina:

Sezione 1 Definizioni

Art. 1

Nella presente ordinanza si intende per:

  • a. averi: valori patrimoniali, compresi denaro contante, assegni, crediti monetari, cambiali, ordini o altri strumenti di pagamento, depositi, debiti e riconoscimenti di debito, cartevalori e titoli di debito, certificati azionari, obbligazioni, titoli di credito, opzioni, obbligazioni fondiarie, derivati; interessi, dividendi o altri redditi o plusvalori generati da valori patrimoniali; crediti, diritti a compensazione, garanzie, fideiussioni o altri impegni finanziari; diritti valori; beni crittografici; accrediti, polizze di carico, trasferimenti della proprietà a titolo di garanzia, documenti di titolarizzazione di quote di fondi o altre risorse finanziarie e qualsiasi altro strumento di finanziamento delle esportazioni;

  • b. blocco degli averi: l’impedimento di ogni atto che permetta la gestione o l’utilizzazione degli averi, fatte salve le normali operazioni amministrative effettuate dagli istituti finanziari;

  • c. risorse economiche: i valori patrimoniali di ogni genere, indipendentemente dal fatto che siano materiali o immateriali, mobili o immobili, in particolare gli immobili e i beni di lusso, fatti salvi gli averi di cui alla lettera a;

  • d. blocco delle risorse economiche: l’impedimento dell’impiego di risorse economiche per acquisire averi, merci o servizi, comprese la vendita, la locazione o la costituzione in pegno delle risorse medesime.

Sezione 2 Misure coercitive

Art. 2 Divieto di fornire materiale d’armamento e materiale affine

Sono vietati la vendita, la fornitura, l’esportazione e il transito di materiale d’armamento di ogni genere, comprese armi e munizioni, veicoli ed equipaggiamento militari, attrezzature paramilitari nonché relativi accessori e pezzi di ricambio alle persone fisiche, ai gruppi, alle imprese e alle entità di cui all’allegato.

Sono vietate la fornitura, la vendita e la mediazione di consulenza tecnica, assistenza o istruzione legate alle attività militari, alle persone fisiche, ai gruppi, alle imprese o alle entità di cui all’allegato.

Sono fatte salve le disposizioni della legge del 13 dicembre 19962 sul controllo dei beni a duplice impiego e della legge del 13 dicembre 1996 sul materiale bellico3.

Art. 3 Blocco degli averi e delle risorse economiche

Sono bloccati gli averi e le risorse economiche di proprietà o sotto il controllo diretto o indiretto:

  • a. di persone fisiche, gruppi, imprese ed entità di cui all’allegato;

  • b. di persone fisiche, gruppi, imprese ed entità che agiscono in nome o per conto delle persone fisiche, gruppi, imprese ed entità di cui alla lettera a;

  • c. di gruppi, imprese ed entità di proprietà o sotto il controllo delle persone fisiche, gruppi, imprese ed entità di cui alle lettere a o b.

È vietato fornire averi alle persone fisiche, ai gruppi, alle imprese e alle entità di cui al capoverso 1 oppure mettere a loro disposizione in altro modo, direttamente o indirettamente, averi e risorse economiche.

Il divieto di cui al capoverso 2 non si applica quando il trasferimento di averi o la messa a disposizione di averi o risorse economiche sono necessari per lo svolgimento di attività umanitarie o di altre attività volte a soddisfare bisogni umani fondamentali delle persone in Afghanistan.

La Segreteria di Stato dell’economia (SECO) può, in via eccezionale, autorizzare prelievi da conti bloccati, trasferimenti di valori patrimoniali bloccati, nonché la liberazione delle risorse economiche bloccate per:

  • a. prevenire casi di rigore;

  • b. rispettare contratti esistenti;

  • c. soddisfare crediti in applicazione di una decisione giudiziaria, amministrativa o arbitrale esitente.

La SECO autorizza le deroghe di cui al capoverso 4 d’intesa con gli uffici competenti del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) e del Dipartimento federale delle finanze nonché, se del caso, previa notifica al comitato competente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e in conformità con le decisioni di tale comitato.

Art. 4 Divieto di entrata e di transito

L’entrata in Svizzera e il transito attraverso la Svizzera sono vietati alle persone fisiche di cui all’allegato.

La Segreteria di Stato della migrazione (SEM) può concedere deroghe al divieto di cui al capoverso 1 se l’entrata o il transito sono necessari ai fini di un procedimento giudiziario.

La SEM può concedere deroghe al divieto di cui al capoverso 1 conformemente alle decisioni del comitato competente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

D’intesa con i servizi competenti del DFAE e della SECO, può autorizzare deroghe al divieto di cui al capoverso 1 se la salvaguardia degli interessi svizzeri lo richiede.

Sezione 3 Esecuzione e disposizioni penali

Art. 5 Controllo ed esecuzione

La SECO sorveglia l’esecuzione delle misure coercitive di cui agli articoli 2 e 3.

La SEM sorveglia l’esecuzione del divieto di entrata e di transito di cui all’articolo 4.

Il controllo al confine è di competenza dell’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini.

Su indicazione della SECO, le autorità competenti adottano i provvedimenti necessari al blocco delle risorse economiche, ad esempio la menzione nel registro fondiario di un divieto di disporre dei beni, oppure il pignoramento o il suggellamento di beni di lusso.

Art. 6 Dichiarazione obbligatoria

Le persone e le istituzioni che detengono o amministrano averi oppure sono a conoscenza di risorse economiche presumibilmente rientranti nel campo d’applicazione del blocco di cui all’articolo 3 capoverso 1 sono tenute a dichiararlo senza indugio alla SECO.

Le dichiarazioni devono indicare i nomi dei beneficiari, l’oggetto e il valore degli averi e delle risorse economiche bloccati.

Art. 7 Disposizioni penali

Chiunque viola gli articoli 2–4 è punito conformemente all’articolo 9 LEmb.

Chiunque viola l’articolo 6 è punito conformemente all’articolo 10 LEmb.

Le infrazioni di cui agli articoli 9 e 10 LEmb sono perseguite e giudicate dalla SECO; essa può ordinare sequestri e confische.

Sezione 4 Recepimento automatico di liste e publicazioni

Art. 8

Le liste delle persone fisiche, imprese ed entità, emanate o aggiornate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dal comitato competente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sono recepite automaticamente.

La pubblicazione delle voci secondo l’allegato non è prevista né nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (RU) né nella Raccolta sistematica del diritto federale (RS).

Sezione 5 Entrata in vigore

Art. 9

La presente ordinanza entra in vigore il 15 maggio 2025.

21 marzo 2025

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Karin Keller-Sutter
Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi

(art. 2 cpv. 1 e 2, art. 3 cpv. 1 lett. a, art. 4 cpv. 1 e art. 8 cpv. 2)

Persone fisiche soggette alle sanzioni finanziarie, al divieto di entrata e di transito e al divieto di messa a disposizione di materiale d’armamento, nonché gruppi, imprese ed entità soggetti alle sanzioni finanziarie

Nota bene

1. Il presente allegato corrisponde alle liste delle persone fisiche, dei gruppi, delle imprese e delle entità designate del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dal comitato competente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite4.

2. Di norma la SECO inserisce le liste nella banca dati SESAM (SECO Sanctions Management) un giorno lavorativo dopo la comunicazione da parte delle Nazioni Unite5.

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