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AS 2025 2

Regolamento interno della Commissione dell’energia elettrica

Preambolo

La Commissione dell’energia elettrica

ordina:

I

Il regolamento interno del 12 settembre 20071 della Commissione dell’energia elettrica è modificato come segue:

Art. 15 cpv. 33 La ElCom prende le sue decisioni a maggioranza semplice dei membri presenti. Il presidente e il vicepresidente partecipano alla votazione; il presidente decide in caso di parità.

Art. 18 cpv. 44 La ElCom e la segreteria tecnica possono fornire alla Segreteria generale del DATEC, all’Ufficio federale dell’energia, all’Ufficio federale per l’approvvigionamento economico del Paese, al Controllo federale delle finanze, alle autorità cantonali competenti, al sorvegliante dei prezzi, alla Commissione della concorrenza e all’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari soltanto i dati di cui hanno bisogno per l’adempimento dei propri compiti.

Art. 18a Assunzione dei compiti del presidente in caso di assenzaIn caso di assenza del presidente, il vicepresidente assume i compiti e le competenze di cui agli articoli 3 capoverso 2, 8 capoverso 3, 9 capoverso 1, 13 capoversi 1, 3 e 5 nonché 15 capoverso 3.

Art. 18abisEx art. 18a

II

Il presente regolamento entra in vigore il 1° febbraio 2025.

9 dicembre 2024

In nome della Commissione dell’energia elettrica:

Il presidente, Werner Luginbühl