AS 2025 21
Ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn)
Preambolo
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 23 aprile 20081 sulla protezione degli animali è modificata come segue:
Ingressovista la legge federale del 16 dicembre 20052 sulla protezione degli animali (LPAn); visto l’articolo 19 capoverso 1 della legge del 21 marzo 20033 sull’ingegneria genetica4,
Sostituzione di espressioniConcerne soltanto il testo francese
Art. 2 cpv. 3 lett. mbis, mter e p3 Ai sensi della presente ordinanza, si intendono per:[tab]mbis. misure che riducono l’aggravio: misure, come determinate cure o l’adeguamento delle condizioni di detenzione, attraverso le quali si riduce o si evita l’aggravio di un animale in un centro di detenzione di animali da laboratorio o durante un esperimento;mter. criteri d’interruzione: eventi o sintomi stabiliti in anticipo e al verificarsi dei quali:1. un animale in un centro di detenzione di animali da laboratorio deve essere abbattuto,2. un animale deve essere escluso dall’esperimento ed eventualmente abbattuto;p. equidi: gli animali addomesticati della specie equina, ovvero cavalli, asini, muli e bardotti;
Art. 15 cpv. 2 2 Le persone esperte possono eseguire i seguenti interventi senza anestesia:a. la marchiatura degli animali, ad eccezione dei pesci, mediante un metodo che sottoponga l’animale al minor stress possibile;b. la levigatura della punta dei denti dei lattonzoli;c. la spuntatura del becco ai volatili domestici nel primo e nel secondo giorno di vita negli incubatoi;d. l’accorciamento degli arti e degli speroni dei pulcini maschi destinati all’allevamento di polli da ingrasso e di galline ovaiole nel primo e nel secondo giorno di vita negli incubatoi.
Art. 19 cpv. 22 Sugli ovini è inoltre vietato l’accorciamento della coda.
Art. 20 lett. abis, g e hSui volatili domestici sono inoltre vietate le pratiche seguenti:abis. la spuntatura del becco; è consentita la spuntatura nel primo e nel secondo giorno di vita negli incubatoi;g. la triturazione di embrioni a partire dal momento in cui non si può escludere la percezione del dolore e la triturazione di pulcini vivi;h. l’accorciamento degli arti e degli speroni nella zona del tessuto irrorato di sangue; è consentito l’accorciamento per i pulcini maschi destinati all’allevamento di polli da ingrasso e di galline ovaiole nel primo e nel secondo giorno di vita negli incubatoi.
Art. 21 lett. iSugli equidi è inoltre vietato:i. impiegare i seguenti dispositivi:1. briglie con componenti dentati, taglienti, comprimenti o duri, come i naselli e le cavezze con componenti metallici appoggiati senza imbottitura sull’osso nasale,2. morsi a torciglione o con spigoli, come quelli a filo o a catena.
Art. 22 Pratiche vietate sui cani e obbligo di notifica in caso di deroghe al divieto di accorciamento1 Sui cani è inoltre vietato:a. recidere la coda o le orecchie e praticare interventi chirurgici per ottenere orecchie cadenti;b. sopprimere gli organi vocali;c. utilizzare animali vivi per addestrare o esaminare cani, ad eccezione dell’addestramento e dell’esame di cani da caccia secondo l’articolo 75 capoverso 1 e dell’addestramento di cani da protezione del bestiame e di cani da conduzione del bestiame;d. offrire, vendere, regalare o esporre cani con orecchie o coda recise se l’intervento è stato eseguito violando le disposizioni svizzere sulla protezione degli animali;e. importare o fare transitare cani violando le disposizioni di importazione e di transito di cui agli articoli 76a e 76b.2 I detentori di cani devono notificare al servizio specializzato cantonale le seguenti caratteristiche dei cani:a. orecchie o coda recise per motivi medici;b. coda corta congenita.3 Il servizio specializzato cantonale inserisce le caratteristiche nella banca dati di cui all’articolo 30 capoverso 2 della legge del 1° luglio 19665 sulle epizoozie (LFE).
Art. 32 cpv. 33 Nel caso dei capretti, l’anestesia per la decornazione deve essere eseguita da una persona titolare di un diploma in medicina veterinaria.
Art. 40 cpv. 11 I bovini tenuti legati devono potersi muovere regolarmente all’aperto, almeno per 60 giorni dal 1° maggio al 31 ottobre e almeno per 30 giorni dal 1° novembre al 30 aprile. Possono essere privati dell’uscita all’aperto per al massimo due settimane. L’uscita deve essere annotata in un apposito registro.
Art. 47 cpv. 11 I suini devono disporre di un settore di riposo costituito da varie superfici piuttosto ampie; solo una minima parte della superficie può essere perforata per agevolare il deflusso dei liquidi.
Art. 50a Allevamento di lattonzoli senza la madreNelle prime due settimane di vita, i lattonzoli non possono essere svezzati e allevati senza la madre. Fanno eccezione i casi in cui la scrofa muore prematuramente, deve essere abbattuta o macellata per motivi di salute o ha problemi di salute che rendono impossibile l’allattamento.
Art. 59 cpv. 3 e 3bis3 Gli equidi devono avere un contatto visivo, acustico e olfattivo con un conspecifico.3bis Sono riconosciuti come conspecifici:a. dei cavalli: cavalli, muli e bardotti;b. degli asini: asini, muli e bardotti;c. dei muli e i bardotti: muli, bardotti, cavalli e asini.
Art. 60 cpv. 2Concerne soltanto il testo francese
Art. 66 cpv. 2, 2bis, 3 lett. c e 52 I volatili domestici devono disporre, durante tutta la fase luminosa, di una superficie ricoperta di lettiera adeguata di dimensioni pari ad almeno il 20 per cento della superficie calpestabile all’interno del pollaio. La lettiera deve essere collocata sul pavimento e deve essere per la maggior parte asciutta e soffice. 2bis I volatili domestici, esclusi i polli da ingrasso, devono avere a disposizione in qualsiasi momento materiali che permettano loro di soddisfare le esigenze comportamentali tipiche delle specie. 3 Occorre inoltre prevedere:c Concerne soltanto il testo francese5 Nel caso di pulcini tenuti in voliera, durante le prime due settimane di vita, i requisiti minimi relativi a superficie, posatoi, foraggiamento e abbeveramento di cui all’allegato 1 possono essere adeguatamente ridotti. Non è indispensabile garantire l’accesso alla superficie ricoperta di lettiera.
Art. 69 cpv. 3 e 43 I cani di servizio sono i cani impiegati nell’esercito, nell’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) o nella polizia.4 I cani da protezione del bestiame sono i cani impiegati nell’agricoltura secondo l’obiettivo di cui all’articolo 10d capoverso 1 dell’ordinanza del 29 febbraio 19886 sulla caccia e registrati in quanto tali nella banca dati secondo l’articolo 30 LFE7, oppure destinati a tale impiego.
Art. 71 cpv. 1 e 21 I cani devono essere portati fuori giornalmente e in funzione delle loro esigenze. Per quanto possibile, devono potersi muovere senza guinzaglio. Nel caso dei cani da protezione del bestiame, questo requisito è soddisfatto quando pascolano insieme agli animali da reddito che devono proteggere.2 Se non possono essere portati fuori, i cani devono avere ogni giorno la possibilità di muoversi liberamente all’aperto. Non è considerato come uscita il tempo in cui restano nel canile o sono legati alla catena mobile e, nel caso dei cani da protezione del bestiame, il tempo in cui questi restano nella stalla.
Art. 73 cpv. 11 L’allevamento, l’educazione e il trattamento dei cani devono garantire la socializzazione nei confronti dei loro conspecifici e degli esseri umani, nonché l’adattamento all’ambiente. Per i cani da lavoro la socializzazione deve essere adeguata in funzione dello scopo di utilizzo. Per i cani da protezione del bestiame deve essere garantita anche la socializzazione con gli animali da reddito che devono proteggere.
Art. 75 cpv. 1 lett. c1 L’impiego di animali vivi è ammesso per l’addestramento e l’esame dei cani da caccia:c. nella funzione di ferma e di riporto.
Art. 76 cpv. 33 Su richiesta, l’autorità cantonale può autorizzare le persone che hanno le capacità richieste a utilizzare eccezionalmente, a scopi terapeutici, dispositivi a scarica elettrica o dispositivi che emettono segnali acustici molto sgradevoli per il cane. L’autorità cantonale o un’organizzazione da essa incaricata verifica che la persona abbia le capacità richieste. Dopo aver consultato i Cantoni, il Dipartimento federale dell’interno (DFI) stabilisce il contenuto e la forma della formazione e dell’esame.
Art. 76a Importazione di cani: cani con orecchie o coda recise1 È vietata l’importazione di cani con orecchie o coda recise. Fanno eccezione l’importazione di cani le cui orecchie o coda siano state recise per motivi medici e l’importazione a titolo di trasloco di masserizie di cani con orecchie o coda recise.2 Se i detentori con domicilio in Svizzera vogliono importare cani con orecchie o coda recise, prima dell’importazione devono dimostrare all’USAV che l’accorciamento delle orecchie o della coda è avvenuto per motivi medici o che il cane ha la coda corta congenita. L’USAV emette la relativa conferma.3 In Svizzera, i cani con orecchie o coda recise importati a titolo di trasloco di masserizie non possono essere offerti o presentati in esposizioni. Possono essere venduti o regalati se il detentore non è più in grado di tenerli.4 I cani con orecchie o coda recise possono essere introdotti temporaneamente in Svizzera se sono al seguito di detentori residenti all’estero che si spostano per vacanze o brevi soggiorni. Questi cani non possono essere offerti, venduti, regalati o presentati in esposizioni.5 I detentori di cani devono notificare al servizio specializzato cantonale se i cani importati hanno le orecchie corte o la coda corta. Il servizio specializzato cantonale inserisce le caratteristiche nella banca dati di cui all’articolo 30 capoverso 2 LFE8.
Art. 76b Importazione e transito di cani: età minima1 L’importazione e il transito di cani di età inferiore alle 15 settimane sono vietati se effettuati: a. a titolo professionale; oppureb. per un passaggio di proprietà.2 L’importazione e il transito di cuccioli di età inferiore alle otto settimane sono consentiti solo se i cani sono accompagnati dalla rispettiva madre o da una nutrice.
Art. 76c Importazione e transito di cani: misure1 Se, nel corso di un controllo doganale, riscontra la presenza di cani di cui è vietata l’importazione o il transito oppure se non gli può essere presentata la conferma secondo l’articolo 76a capoverso 2, l’UDSC lo notifica all’autorità competente del Cantone di domicilio del detentore dei cani. Se il detentore non è domiciliato in Svizzera, l’UDSC lo notifica al Cantone sul cui territorio ha avuto luogo il controllo. Se riscontra tali cani o una mancata conferma presso il posto d’ispezione frontaliero riconosciuto, l’UDSC lo notifica al Servizio veterinario di confine.2 Se necessario, l’autorità competente ordina il respingimento.
Art. 76dEx art. 76a
Art. 77Abrogato
Art. 78 cpv. 1, frase introduttiva1 I veterinari, i medici, i responsabili di pensioni o rifugi per animali, le persone che offrono servizi di accudimento di animali, gli addestratori di cani e le autorità doganali sono tenuti a notificare all’autorità cantonale competente i casi in cui un cane:
Art. 97 cpv. 33 Chiunque cattura, marchia, alleva o uccide a titolo non professionale pesci commestibili, pesci da ripopolamento o decapodi o chi detiene pesci commestibili o pesci da ripopolamento a titolo non professionale deve fornire un attestato di competenza secondo l’articolo 5a dell’ordinanza del 24 novembre 19939 concernente la legge federale sulla pesca o secondo l’articolo 198 della presente ordinanza. È consentito catturare e uccidere pesci senza tale attestato soltanto se, per la pesca nelle acque pubbliche nel Cantone in questione, non è richiesta alcuna licenza o è richiesta soltanto una licenza di durata non superiore a un mese.
Art. 101 lett. b e c, frase introduttivaNecessita di un’autorizzazione cantonale chiunque:b. offre a titolo professionale servizi di accudimento per più di cinque animali al giorno;c. all’anno, alleva e cede a terzi un numero di discendenti dal suo allevamento superiore a:
Art. 102 cpv. 33 Nelle pensioni o nei rifugi con al massimo cinque posti o nelle altre forme di accudimento professionale di al massimo cinque animali al giorno, è sufficiente che la persona responsabile dell’accudimento abbia conseguito la formazione richiesta per la detenzione delle specie animali di cui si occupa.
Art. 103 lett. cPer il commercio o la pubblicità con animali, la persona responsabile dell’accudimento deve:c. nelle aziende che esercitano il commercio di bestiame secondo l’articolo 20 capoverso 2 LFE10: essere titolare della patente di commerciante del bestiame; fanno eccezione i macellai che acquistano animali esclusivamente per macellarli nella propria azienda;
Art. 114 cpv. 1 e 2 lett. f1 Per ogni centro di detenzione di animali da laboratorio deve essere designato un direttore. Deve essere garantita la sua supplenza.2 Il direttore:f. garantisce che il numero di animali da laboratorio che non sono allevati o detenuti per un esperimento specifico sia il più ridotto possibile (art. 118a cpv. 1).
Art. 115a Accudimento da parte di un veterinario nei centri di detenzione di animali da laboratorio1 In ogni centro di detenzione di animali da laboratorio deve essere designato un veterinario. Deve essere garantita la sua supplenza.2 Il veterinario è responsabile della sorveglianza veterinaria e dell’accudimento degli animali da laboratorio. 3 Il veterinario deve dimostrare di disporre delle conoscenze specialistiche necessarie delle specie animali detenute.
Art. 117 cpv. 11 I locali e i parchi in cui sono tenuti animali da laboratorio devono essere illuminati dalla luce naturale oppure da sorgenti luminose artificiali di spettro equivalente. L’intensità dell’illuminazione nella zona in cui si trovano gli animali, le fasi di luce e di oscurità nonché il cambiamento d’illuminazione devono essere adeguati alle esigenze degli animali. Nel caso di sorgenti luminose artificiali, non deve essere percepibile alcun tremolio.
Art. 118a Numero consentito di animali da laboratorio1 Il numero di animali da laboratorio allevati o detenuti per garantire l’esecuzione degli esperimenti deve essere il più ridotto possibile.2 Nel caso dell’allevamento e della detenzione di linee e ceppi con mutazioni patologiche il cui aggravio non può essere evitato con misure di riduzione, è necessario ottenere preventivamente un’autorizzazione per eseguire esperimenti che giustifichi il numero degli animali utilizzati. 3 Gli animali da laboratorio in eccesso devono essere uccisi, se non possono essere utilizzati per altri scopi.
Art. 119 cpv. 1, 1bis e 21 Gli animali da laboratorio devono essere trattati con riguardo.1bis Gli animali da laboratorio devono essere sufficientemente abituati, prima dell’inizio di un esperimento, alle condizioni locali di detenzione e al contatto con l’uomo, in particolare alle manipolazioni necessarie nell’esperimento.2 Concerne soltanto il testo francese
Art. 122 cpv. 5, frase introduttiva, e lett. b5 L’autorizzazione può essere vincolata a condizioni e oneri riguardanti in particolare:b. la detenzione, l’alimentazione, la cura, la sorveglianza e il trattamento degli animali;
Art. 125 Misure che riducono l’aggravio e criteri d’interruzioneLa limitazione del benessere degli animali con mutazioni patologiche deve essere contenuta il più possibile adottando misure che riducono l’aggravio e criteri d’interruzione.
Art. 126 cpv. 1 e 2 lett. c1 Se dal rilevamento dell’aggravio risulta che una linea o un ceppo ha dato origine ad animali con mutazioni patologiche, il fatto deve essere notificato all’autorità cantonale. Questo vale anche se l’adozione di misure che riducono l’aggravio permette di evitare la comparsa dello stesso.2 La notifica deve riportare informazioni sugli aspetti seguenti:c. possibili misure che riducono l’aggravio e criteri d’interruzione;
Art. 127 cpv. 11 Per valutare se l’aggravio di una linea o di un ceppo sia ammissibile occorre ponderarne la gravità rispetto alla sua utilità secondo l’articolo 137. Se l’adozione di misure che riducono l’aggravio permette di evitare la comparsa dello stesso, non è necessario procedere a una ponderazione degli interessi.
Art. 129 cpv. 1 e 31 In ciascun istituto o laboratorio deve essere designato un incaricato della protezione degli animali. Quest’ultimo non può ricoprire la funzione di capounità o responsabile d’esperimento nell’ambito di un esperimento sugli animali di cui è responsabile in qualità di incaricato della protezione degli animali.3 Concerne soltanto i testi tedesco e francese
Art. 129a Competenze dell’incaricato della protezione degli animaliL’incaricato della protezione degli animali garantisce che le domande di autorizzazione per gli esperimenti sugli animali siano complete e coerenti, in particolare per quanto riguarda:a. i dati per la valutazione dell’indispensabilità degli esperimenti secondo l’articolo 137;b. i dati sui criteri di sorveglianza e d’interruzione stabiliti e sulle misure che riducono l’aggravio;c. le considerazioni relative alla ponderazione degli interessi per la valutazione dell’ammissibilità degli esperimenti.
Art. 131 lett. dIl responsabile d’esperimento:d. garantisce che il numero consentito di animali da laboratorio allevati e detenuti per un esperimento specifico (art. 118a cpv. 1) sia motivato nell’autorizzazione per eseguire esperimenti sugli animali e non venga superato.
Art. 135 cpv. 11 Prima dell’inizio dell’esperimento occorre stabilire i criteri d’interruzione.
Art. 137 cpv. 1 lett. d1 Il richiedente deve dimostrare che l’obiettivo dell’esperimento:d. serve a sostituire gli esperimenti sugli animali oppure a ridurre il numero di animali da laboratorio o l’aggravio negli esperimenti sugli animali.
Art. 139 cpv. 2 e 52 Abrogato5 Se un esperimento sugli animali concerne più Cantoni, la domanda deve essere presentata all’autorità del Cantone in cui si svolge la parte preponderante dell’esperimento (Cantone primario). L’autorità del Cantone primario informa tutte le autorità interessate degli altri Cantoni (Cantoni secondari) e tiene conto della loro valutazione ai fini della decisione. Trasmette le domande di esperimenti che compromettono il benessere degli animali alla commissione cantonale per gli esperimenti sugli animali. Per la loro valutazione, i Cantoni secondari possono basarsi sulla proposta della commissione per gli esperimenti sugli animali del Cantone primario. I Cantoni secondari che trasmettono la domanda alla loro commissione per gli esperimenti sugli animali e, nella loro valutazione, non tengono conto della proposta di quest’ultima, devono motivare tale scelta alla commissione.
Art. 140 Condizioni per il rilascio dell’autorizzazione per esperimenti sugli animali1 Un esperimento che compromette il benessere degli animali è autorizzato se:a. con l’esperimento non si supera la misura indispensabile;b. dalla ponderazione degli interessi di cui all’articolo 19 capoverso 4 LPAn risulta che l’esperimento è ammissibile;c. non è perseguito un obiettivo inammissibile;d. sono stabiliti criteri di sorveglianza e d’interruzione appropriati nonché misure adeguate che riducono l’aggravio;e. i requisiti riguardanti l’allevamento, la produzione, la detenzione e il trattamento degli animali, i locali e i parchi, la provenienza e la marchiatura sono soddisfatti;f. i requisiti posti agli istituti e ai laboratori per praticare la sperimentazione sono soddisfatti;g. i requisiti inerenti al personale sono soddisfatti;h. sono disciplinate le responsabilità per la detenzione degli animali prima, durante e dopo l’esperimento.2 Per gli esperimenti che non compromettono il benessere degli animali, le condizioni di autorizzazione sono costituite dalle lettere e–h.
Art. 145 cpv. 1 lett. b e 1bis1 Il direttore del centro di detenzione di animali da laboratorio deve notificare all’autorità cantonale mediante il sistema d’informazione animex-ch:b. ogni anno civile, entro la fine di febbraio dell’anno successivo, per ogni specie animale e per le linee o i ceppi geneticamente modificati o con mutazioni patologiche:1. il numero degli animali allevati e prodotti,2. il numero di animali importati,3. il numero di animali che non sono stati impiegati in un esperimento ma sono stati ceduti a terzi, uccisi o sono morti, a partire da fine febbraio 2027.1bis L’USAV stabilisce per quali stadi di sviluppo degli animali devono essere fatte le notifiche di cui al capoverso 1 lettera b.
Art. 145a Informazione del pubblicoA conclusione di un esperimento sugli animali, l’USAV pubblica i dati seguenti:a. il titolo dell’esperimento;b. il settore in cui è stato svolto;c. lo scopo dell’esperimento secondo la classificazione riconosciuta sul piano internazionale;d. il numero di animali impiegati per ogni specie;e. il grado di aggravio.
Art. 151 cpv. 1 lett. b1 Il detentore responsabile dell’azienda da cui l’animale è trasportato deve:b. annotare per scritto eventuali lesioni o malattie degli animali, nel documento di accompagnamento nel caso di animali a unghia fessa.
Art. 152 cpv. 1 lett. c ed e, nonché 1bis1 L’autista deve:c. annotare per scritto le lesioni subite dagli animali durante il trasporto, nel documento di accompagnamento nel caso di animali a unghia fessa;e. al momento della consegna degli animali a unghia fessa e degli animali trasportati al macello, annotare per scritto il tempo di percorrenza e la durata del trasporto, nel documento di accompagnamento nel caso di animali a unghia fessa. 1bis La durata del trasporto di cui al capoverso 1 lettera e viene registrata inserendo l’ora di carico e di scarico; l’ora di carico deve essere inserita prima della partenza.
Art. 160 cpv. 5 Concerne soltanto i testi tedesco e francese
Art. 167 cpv. 44 I contenitori impilabili devono essere costruiti in modo che rimangano stabilmente sovrapposti, che le aperture d’aerazione non vengano ostruite durante l’impilaggio e che le escrezioni non possano raggiungere, o solo in minima, parte i contenitori sottostanti.
Art. 179a, rubrica, cpv. 1, frase introduttiva, lett. c, dbis, e, f e j nonché cpv. 2 Concerne soltanto il testo francese1 Sono ammessi i seguenti metodi di stordimento:c. per suini:– proiettile captivo o proiettile libero nel cervello,– elettronarcosi,– esposizione ad appropriata miscela di gas;[tab]dbis. per lama e alpaca:– proiettile captivo o proiettile libero nel cervello,– elettronarcosi;e. per conigli:– proiettile captivo o proiettile libero nel cervello,– stordimento per commozione cerebrale;f. per pollame:– elettronarcosi,– forte colpo rintuzzato sulla testa,– stordimento per commozione cerebrale,– proiettile captivo nel cervello,– esposizione ad appropriata miscela di gas, – stordimento mediante bassa pressione atmosferica j. per decapodi: – elettronarcosi.2 Concerne soltanto il testo francese
Art. 179b cpv. 55 Durante lo stordimento del pollame con miscela di gas, i pulcini vivi non possono essere ammassati l’uno sull’altro.
Art. 179d cpv. 11 Per il dissanguamento occorre recidere le due carotidi oppure incidere i vasi sanguigni principali alla base del collo per via toracica. Il dissanguamento deve avvenire il più rapidamente possibile dopo lo stordimento e finché l’animale è incosciente.
Art. 190 cpv. 1 lett. e1 Devono seguire corsi di formazione continua per almeno quattro giorni sull’arco di quattro anni:e. le persone responsabili dell’accudimento degli animali nelle pensioni o nei rifugi con più di cinque posti o nelle altre forme di accudimento professionale di più di cinque animali al giorno.
Art. 194 cpv. 1 lett. a e d1 Ai sensi della presente ordinanza si intende per formazione agricola:a. una formazione professionale di base da agricoltore con un certificato federale di formazione pratica di cui all’articolo 37 LFPr11 o un attestato federale di capacità di cui all’articolo 38 LFPr;d. una formazione equivalente per una professione specifica nel settore agricolo con riferimento agli animali.
Art. 197 cpv. 33 Il DFI disciplina gli obiettivi di apprendimento, la forma, il contenuto e la durata della formazione. La formazione può prevedere periodi di pratica.
Titolo dopo l’art. 198Sezione 2a:
organizzazioni di formazione e aziende in cui si svolgono periodi di pratica
Art. 198a Requisiti per le organizzazioni di formazione1 Le formazioni specialistiche non legate a una professione possono essere offerte da: a. un istituto di diritto pubblico; b. un’organizzazione incaricata dal servizio specializzato cantonale;c. un’associazione professionale;d. un’altra organizzazione che dimostri di disporre, da un lato, di personale docente qualificato per impartire tale formazione e, dall’altro, di un certificato ISO 21001:201812 oppure eduQua:202113 valido o di una certificazione equivalente per istituzioni che si occupano di formazione degli adulti. 2 La certificazione di cui al capoverso 1 lettera d deve essere stata rilasciata da un organismo di certificazione per i sistemi di gestione accreditato secondo l’ordinanza del 17 giugno 199614 sull’accreditamento e sulla designazione. 3 Se la formazione specialistica non legata a una professione non viene offerta o viene offerta solo da poche persone, l’USAV può riconoscere, in singoli casi, la formazione offerta da un’organizzazione che non soddisfa i requisiti di cui al capoverso 1. Questa eccezione non si applica alle formazioni di cui all’articolo 203a.
Art. 198b Controllo delle organizzazioni di formazione1 L’USAV può recarsi presso le organizzazioni di formazione per effettuare controlli a campione e in caso di segnalazione di carenze. 2 I controlli che hanno dato luogo a reclami possono essere addebitati, in funzione del dispendio di tempo, all’organizzazione di formazione secondo l’ordinanza del 30 ottobre 198515 sulle tasse dell’USAV.
Art. 198c Requisiti per le aziende in cui si svolgono periodi di pratica1 L’azienda di detenzione di animali che offre un periodo di pratica nell’ambito di una formazione o di una formazione continua secondo la presente ordinanza deve disporre di un effettivo di animali che corrisponda almeno, a livello di dimensioni e di specie animale, a quello che il praticante intende accudire. La persona responsabile dell’accudimento degli animali deve disporre della qualifica necessaria. 2 Il DFI può stabilire che il praticante possa svolgere una parte del periodo di pratica nella propria azienda di detenzione di animali. In questo caso, è necessario incaricare una persona esterna di seguirlo durante la formazione. La persona incaricata deve avere la qualifica necessaria per l’accudimento degli animali. 3 Il praticante deve ricevere istruzioni direttamente dalla persona responsabile dell’accudimento degli animali oppure, in caso di un periodo di pratica nella propria azienda, dalla persona esterna incaricata.4 Un’azienda di servizi che offre un periodo di pratica nell’ambito di una formazione o di una formazione continua secondo la presente ordinanza deve offrire i servizi che il praticante intende a sua volta offrire. La persona responsabile dell’azienda deve disporre della qualifica necessaria per offrire i servizi in questione.
Art. 199, rubrica, e cpv. 1 Riconoscimento: competenze1 L’USAV riconosce le formazioni specialistiche non legate a una professione nonché i corsi di cui all’articolo 198 capoverso 2. Pubblica l’elenco delle formazioni riconosciute.
Art. 199a Riconoscimento: criteri e procedura1 La domanda di riconoscimento di una formazione specialistica non legata a una professione o di un corso di cui all’articolo 198 capoverso 2 deve essere presentata all’USAV in forma elettronica corredata della documentazione e del piano di studio.2 La documentazione deve indicare gli obiettivi di apprendimento, la forma, il contenuto e la durata della formazione nonché la formazione e l’esperienza professionale del personale docente. 3 Per quanto riguarda le formazioni specialistiche non legate a una professione, la documentazione deve inoltre contenere informazioni:a. sull’adempimento dei requisiti posti alle organizzazioni di formazione (art. 198a); le organizzazioni certificate devono presentare all’USAV il rapporto dell’organismo di certificazione;b. sul controllo delle disposizioni relative al periodo di pratica;c. sull’esame. 4 Se il richiedente dispone di una propria azienda di detenzione di animali o se parti della formazione si svolgono in aziende detentrici di animali, alla domanda deve essere allegato un rapporto di controllo dell’autorità cantonale competente per le detenzioni di animali. Esso deve essere stato rilasciato negli ultimi 12 mesi. Il riconoscimento può essere rifiutato se in un’azienda di detenzione di animali emergono gravi carenze.5 Il riconoscimento è limitato a cinque anni.6 Per la domanda di rinnovo del riconoscimento deve essere presentata la documentazione di cui ai capoversi 1–4 e dimostrata la frequentazione della formazione continua del personale docente di cui all’articolo 190 capoverso 1 lettera c.
Art. 200 Riconoscimento: misure in caso di carenzeL’USAV può revocare il riconoscimento delle formazioni specialistiche non legate a una professione o di corsi di cui all’articolo 198 capoverso 2 se: a. l’esecuzione della formazione non è conforme alla legislazione sulla protezione degli animali o se differisce considerevolmente da quanto previsto nella documentazione presentata con la domanda di riconoscimento; oppureb. nell’azienda di detenzione di animali della persona che offre corsi di formazione o nelle aziende nelle quali si svolgono parti della formazione emergono gravi carenze. 2 L’USAV può vietare il rilascio degli attestati di formazione di cui all’articolo 193 capoverso 1 lettere b e c alle persone che offrono formazioni specialistiche non legate a una professione o corsi di cui all’articolo 198 capoverso 2 se è soddisfatto uno dei requisiti di cui al capoverso 1.
Art. 202 cpv. 11 Le formazioni specialistiche non legate a una professione devono concludersi con un esame.
Art. 203 Formatori dei detentori di animali1 Chiunque impartisce ai detentori di animali formazioni specialistiche non legate a una professione o corsi di cui all’articolo 198 capoverso 2 deve aver seguito una delle formazioni seguenti:a. formazione specialistica professionale o universitaria che riguarda il settore oggetto dell’insegnamento;b. formazione specialistica non legata a una professione, accompagnata da almeno tre anni di esperienza nel trattamento della specie animale in questione; oppure c. formazione specialistica non legata a una professione che soddisfa anche i requisiti di cui all’articolo 203a.2 In singoli casi, l’USAV può ammettere altre conoscenze specifiche della materia se ne viene dimostrata l’equipollenza.
Art. 203a Formazione specialistica non legata a una professione per i formatori dei detentori di animaliLa formazione specialistica non legata a una professione di cui all’articolo 203 capoverso 1 lettera c deve fornire anche le conoscenze seguenti:a. conoscenze di base in didattica e diritto;b. conoscenze di base in formazione degli adulti;c. organizzazione di corsi.
Art. 205 e 206Abrogati
Art. 206a lett. c, dbis, h e iSecondo l’articolo 28 capoverso 3 LPAn e se non è applicabile l’articolo 26 LPAn è punito chiunque, intenzionalmente o per negligenza:c. viola le prescrizioni sull’addestramento dei cani da caccia (art. 75);dbis. non adempie gli obblighi di informazione di cui all’articolo 76d capoverso 1;h. non adempie, in qualità di gestore di un macello, gli obblighi di cui all’articolo 179e;i. non soddisfa, in qualità di formatore, i requisiti previsti (art. 203–204).
Inserire prima del titolo della sezione 3
Art. 225c Disposizione derogatoria della modifica del 20 dicembre 2024Le persone che, al momento dell’entrata in vigore della presente modifica, esercitano un’attività per la quale è richiesta una formazione agricola secondo la presente ordinanza e dispongono di una formazione professionale nel campo professionale «agricoltura e professioni agricole» in virtù del diritto anteriore non sono tenute a soddisfare i requisiti di cui all’articolo 194 capoverso 1.
Art. 225d Disposizioni transitorie della modifica del 20 dicembre 20241 In deroga all’articolo 19 capoverso 2, fino al 31 gennaio 2040 (15 anni dopo l’entrata in vigore) l’accorciamento della coda degli agnelli fino all’età di sette giorni può essere eseguito da parte di una persona esperta secondo l’articolo 15 capoverso 3 senza anestesia tramite una legatura con anello di gomma e a una lunghezza minima di 15 cm.2 In deroga al capoverso 59 capoverso 3, due equidi che, al momento dell’entrata in vigore della presente modifica, sono stati tenuti in coppia da tempo ma non sono considerati conspecifici possono continuare a essere tenuti insieme fino alla vendita o alla morte di uno dei due animali, purché si disponga di un permesso cantonale di deroga. 3 Le aziende che, al momento dell’entrata in vigore della presente modifica, utilizzano una balia artificiale per i lattonzoli devono rispettare i requisiti di cui all’articolo 50a a partire dal 1° febbraio 2040 (15 anni dopo l’entrata in vigore). 4 I centri di detenzione di animali da laboratorio esistenti al momento dell’entrata in vigore della presente modifica devono soddisfare i requisiti per il nascondiglio di cui all’allegato 3 a partire dal 1° febbraio 2026 (un anno dopo l’entrata in vigore).5 A partire dal 1° febbraio 2026 (un anno dall’entrata in vigore), i centri di detenzione di animali da laboratorio esistenti al momento dell’entrata in vigore della presente modifica e che allevano o detengono linee o ceppi con mutazioni patologiche il cui aggravio non può essere evitato adottando misure che lo riducono devono soddisfare il requisito secondo cui il numero di animali deve essere precedentemente giustificato da un’autorizzazione per eseguire esperimenti sugli animali (art. 118a cpv. 2).6 Gli incaricati della protezione degli animali che, all’entrata in vigore della presente modifica, ricoprono la funzione di capounità o responsabile d’esperimento nell’ambito di esperimenti sugli animali autorizzati possono continuare a ricoprire questa funzione fino alla scadenza della rispettiva autorizzazione. Per quanto riguarda gli esperimenti autorizzati dopo l’entrata in vigore della modifica, il divieto di cui all’articolo 129 capoverso 1 di ricoprire funzioni diverse da quella di incaricato della protezione degli animali deve essere soddisfatto a partire dal 1° febbraio 2027 (due anni dopo l’entrata in vigore).7 Gli istituti e i laboratori devono rispettare i requisiti relativi alle competenze degli incaricati della protezione degli animali di cui all’articolo 129a lettere b e c a partire dal 1° febbraio 2026 (un anno dopo l’entrata in vigore).8 Chiunque offre formazioni specialistiche non legate a una professione, riconosciute prima dell’entrata in vigore della presente modifica, deve soddisfare i requisiti di cui all’articolo 198a a partire dal 1° febbraio 2027 (due anni dopo l’entrata in vigore).9 Le detenzioni di ovini esistenti al momento dell’entrata in vigore della presente modifica devono soddisfare il requisito relativo alle poste di foraggiamento di cui all’allegato 1 tabella 4 numero 23 a partire dal 1° febbraio 2026 (un anno dopo l’entrata in vigore). 10 Le detenzioni di pollame domestico esistenti al momento dell’entrata in vigore della presente modifica devono soddisfare il requisito relativo alla superficie minima di base di 2 m2 di cui all’allegato 1 tabella 9–1 osservazione 7 a partire dal 1° febbraio 2026 (un anno dopo l’entrata in vigore).
II
Gli allegati 1, 3 e 4 sono modificati secondo l'allegato qui annesso.
III
1 Fatti salvi i capoversi 2 e 3, la presente ordinanza entra in vigore il 1° febbraio 2025.
2 L’articolo 115a entra in vigore il 1° febbraio 2026.
3 L’articolo 131 lettera d entra in vigore il 1° febbraio 2027.
20 dicembre 2024 | In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Viola Amherd |
(cifra II)
Allegato 1 tabella 1, intestazioneCategoria animaleVitelliAnimali
giovaniVacche e primipare in gestazione
avanzata1 con un’altezza al garrese difino a 2
settimanefino a 3
settimaneda 4 settimane
a 4 mesifino
a 200 kgda 200
a 300 kgda 300
a 400 kgoltre
400 kgda 120
a 130 cmda 130
a 140 cmda 140
a 150 cm
Allegato 1, tabella 3Categoria animaleSuinetti svezzatiSuini1ScrofeVerrifino a 15 kg15–25 kg25–60 kg60–85 kg85–110 kg110–130 kg130–160 kg1 Trogolo11 Larghezza del trogolo per capo nella stabulazione in gruppocm12182730333636452, 3–2 Superficie al suolo3a21 Gabbie, box di foraggiamento e di riposocm–––––––65×1904–22 Larghezza delle corsie nei sistemi con box di foraggiamento e di riposocm–––––––180–23 Stalle di alimentazione con portacm–––––––45×160–3 Superficie di riposo3a31 Superficie complessiva per capo5m20,200,350,600,750,901,301,652,566732 Superficie di riposo per capo8m20,150,250,408a0,500,600,750,95–3321 fino a 6 capi:m2–––––––1,29–322 7–20 capi:m2–––––––1,19–323 oltre 20 capi:m2–––––––1,09–4 Box parto esistenti il 1° luglio 19973am2–––––––3,510–5 Box parto installati dopo il 1° luglio 19973am2–––––––4,511–6 Box parto installati dopo il 1° settembre 20083am2–––––––5,511–Allegato 1, osservazioni sulla tabella 3, numeri 3a e 8a3a Le superfici occupate dalle attrezzature per il foraggiamento, come mangiatoie e impianti meccanici di foraggiamento, che non sono utilizzabili dagli animali non possono essere conteggiate nel calcolo delle superfici minime.8a Nei box con pareti amovibili, per i suini con un peso da 25‒40 kg deve essere prevista una superficie di riposo di almeno 0,3 m2 per capo.
Allegato 1, tabella 4, numero 23Categoria animaleAgnelliAnimali giovaniOvini1Arieti e pecore1 senza agnelliPecore1 con agnelli2fino a 20 kg20–50 kg50–70 kg70–90 kgoltre 90 kg70–90 kgoltre 90 kg23 Numero di poste di foraggiamento, per capon11 1 1 1 1 1
Allegato 1, tabella 9-1 (pollame domestico), intestazione (concerne soltanto il testo tedesco), nonché numeri 123 e 141Tab. 9- 1 Pollame domesticoCategoria animalePulciniAnimali giovaniGalline ovaiole,
animali riproduttoriAnimali
da ingrassoSettimana di vitaFino al termine della 10aDall’11a all’inizio della
deposizione delle uovaDall’inizio della deposizione delle uova123 Altezza libera sopra i posatoi6cm50505050141 Altezza libera sopra la superficie6cm505050501Allegato 1, osservazioni sulla tabella 9-1 (pollame domestico), numeri 6–86 Per le voliere l’USAV può autorizzare altezze inferiori nell’ambito della procedura di autorizzazione degli impianti di stabulazione secondo l’articolo 82 capoverso 5. Può definire le altezze minime in un’ordinanza federale.7 L’unità di detenzione minima deve avere una superficie di base di almeno 2 m2. L’unità di detenzione minima in caso di sperimentazione animale deve soddisfare almeno i criteri seguenti: 4000 cm2 per al massimo 2 animali; altezza 80 cm; settore coperto da lettiera: ⅓ della superficie; posatoi sopraelevati.8
Concerne soltanto il testo francese.
Allegato 3, tabella 1Specie, pesoSuperficie minima per ogni unità
di detenzione
cm2Superficie per animale
cm2Altezza
cmOsservazioniTopo, Mus musculus < 20 g 330 60121) 3) 4) 5) 6) 20–30 g 330 80121) 3) 4) 5) 6) > 30 g 330100121) 3) 4) 5) 6)Ratto, Rattus norvegicus < 200 g 800200181) 3) 4) 5) 6)200–300 g 800250181) 3) 4) 5) 6)300–400 g 800350181) 3) 4) 5) 6)400–600 g1500450201) 3) 4) 5) 6) > 600 g1500600201) 3) 4) 5) 6)Criceto, Mesocricetus sp.; Cricetulus griseus < 60 g 800250181) 3) 4) 5) 6) > 60 g 800400181) 3) 4) 5) 6)Gerbillo della Mongolia, Meriones sp. < 40 g1500350201) 3) 5) 7) > 40 g1500450201) 3) 5) 7)Porcellino d’India, Cavia porcellus < 300 g3800350301) 2) 3) 4)300–700 g3800700301) 2) 3) 4) > 700 g3800900301) 2) 3) 4)
Allegato 3, tabella 2Specie, pesoSuperficie minima
per ogni unità di detenzione
cm2Altezza
cmOsservazioniTopo, Mus musculus 500121) 3) 4) 5) 6) 8) 9)Ratto, Rattus norvegicus300–400 g 800181) 3) 4) 5) 6) 10) > 400 g1500201) 3) 4) 5) 6) 10)Criceto, Mesocricetus sp.; Cricetulus griseus 800181) 3) 4) 5) 6) 11)Gerbillo della Mongolia, Meriones sp.1500201) 3) 5) 7) 8)Porcellino d’India, Cavia porcellus3800301) 2) 3) 4) 8) 12)
Allegato 4, tabella 2, spazio minimo per il trasporto di capriniSpazio minimo per il trasporto di caprini Peso1
kgSuperficie per animale
in m2Altezza minima del compartimento
cmMeno di 152 kg0,12Altezza al garrese + 30 cm 15–232 kg0,18Altezza al garrese + 40 cm 23–35 kg0,25Altezza al garrese + 50 cm 35–55 kg0,33Altezza al garrese + 50 cmOltre 55 kg0,50Altezza al garrese + 50 cm
Allegato 4, osservazioni sulla tabella 2Osservazioni sulla tabella 21 È possibile trasportare un massimo di tre animali giovani di peso non superiore a sette kg in un contenitore di trasporto in un veicolo privato.2 Per il trasporto di animali giovani in un mezzo di trasporto per bestiame grosso, l’area di carico deve essere suddivisa in più compartimenti mediante pareti divisorie stabili, in modo che gli animali abbiano un sostegno sufficiente.