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AS 2025 226

Ordinanza sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS)

Preambolo

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L’ordinanza del 31 ottobre 19471 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti è modificata come segue:

Art. 34d cpv. 2 lett. b2 I contributi devono essere versati in ogni caso:b. sul salario determinante delle persone impiegate da produttori di danza e di teatro, orchestre, cori, produttori di supporti audio e audiovisivi, emittenti radiofoniche e televisive, media digitali e stampati, imprese di design, musei nonché da scuole del settore artistico.

Art. 41bis cpv. 1 lett. g1 Devono pagare gli interessi di mora:g. le persone che dopo aver cessato la loro attività lucrativa indipendente realizzano un utile di liquidazione e informano la cassa di compensazione entro la fine dell’anno civile seguente l’anno della realizzazione dell’utile, sui contributi d’acconto e sui contributi da compensare che non pagano entro 30 giorni dalla fatturazione da parte della cassa di compensazione, a partire da tale fatturazione.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2026.

21 marzo 2025

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Karin Keller-Sutter
Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi

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