AS 2025 227
Ordinanza della FINMA sull’audit prudenziale (Ordinanza FINMA sull’audit prudenziale). Correzione
Preambolo
Ordinanza della FINMA
sull’audit prudenziale
(Ordinanza FINMA sull’audit prudenziale)
del 31 ottobre 2024 (RU 2024 643; RS 956.161.1)
All. 2 n. 2 e 3Invece di:
Il rischio di controllo è classificato di grado medio se risponde ai seguenti criteri:
– sulla base delle attività di verifica sotto forma di una valutazione critica svolta negli ultimi tre anni, la società di audit ha constatato che sussistono misure di controllo per la riduzione di rischi;
– non sussistono indizi da cui si evince che le attuali misure di controllo per la riduzione dei rischi non sono efficaci né indizi da cui si evince che le misure di controllo per la riduzione dei rischi sono state modificate in modo sostanziale dall’ultimo audit prudenziale.
3. Rischio di controllo basso
Il rischio di controllo è classificato di grado basso se risponde ai seguenti criteri:
– sulla base delle attività di verifica sotto forma di una valutazione critica svolta negli ultimi tre anni, la società di audit ha constatato che sussistono misure di controllo per la riduzione dei rischi e tali misure sono efficaci; e
– le misure di controllo per la riduzione dei rischi non sono state modificate in modo sostanziale dall’ultimo audit prudenziale.
Leggasi:
2. Rischio di controllo medio
Il rischio di controllo è classificato di grado medio se risponde ai seguenti criteri:
– sulla base delle attività di verifica svolte negli ultimi tre anni sotto forma di una valutazione critica, la società di audit ha constatato che sussistono misure di controllo per la riduzione di rischi;
– non sussistono indizi da cui si evince che le attuali misure di controllo per la riduzione dei rischi non sono efficaci né indizi da cui si evince che le misure di controllo per la riduzione dei rischi sono state modificate in modo sostanziale dall’ultimo audit prudenziale.
3. Rischio di controllo basso
Il rischio di controllo è classificato di grado basso se risponde ai seguenti criteri:
– sulla base delle attività di verifica svolte negli ultimi tre anni sotto forma di audit, la società di audit ha constatato che sussistono misure di controllo per la riduzione dei rischi e tali misure sono efficaci; e
– le misure di controllo per la riduzione dei rischi non sono state modificate in modo sostanziale dall’ultimo audit prudenziale.
4 aprile 2025 | Cancelleria federale |