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AS 2025 237

Ordinanza sul settore dei politecnici federali

Preambolo

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L’ordinanza del 19 novembre 20031 sul settore dei PF è modificata come segue:

Titolo prima dell’art. 1Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 RubricaSettore dei PF

Art. 1a Compiti affidati dal Consiglio federale al settore dei PFI compiti affidati dal Consiglio federale al settore dei PF sono elencati nell’allegato 1.

Art. 2 cpv. 44 Sono fatte salve le prescrizioni speciali per il presidente del Consiglio dei PF, i presidenti delle scuole e i direttori degli istituti di ricerca membri del Consiglio dei PF.

Titolo dopo l’art. 19aSezione 5a: Media sociali

Art. 19b Uso dei media socialiIl Consiglio dei PF, i PF e gli istituti di ricerca possono diffondere informazioni attraverso i media sociali e gestire a questo scopo propri profili se:a. i contenuti di tali profili sono accessibili a tutte le persone residenti in Svizzera;b. possono rendere inaccessibili in qualsiasi momento i loro profili e i contenuti.

Art. 19c Gestione di profili interattivi1 Il Consiglio dei PF, i PF e gli istituti di ricerca possono gestire nei media sociali profili con funzioni interattive se:a. tutte le persone residenti in Svizzera possono apportarvi contribuiti;b. il Consiglio dei PF, i PF e gli istituti di ricerca possono reagire con contributi propri ai contributi degli utenti;c. il Consiglio dei PF, i PF e gli istituti di ricerca possono cancellare o sopprimere in altro modo i contributi degli utenti;d. il Consiglio dei PF, i PF e gli istituti di ricerca possono bloccare degli utenti in modo tale che questi ultimi non possano più apportare contributi.2 Essi garantiscono la possibilità di essere contattati attraverso i propri profili.

Art. 19d Moderazione di profili interattivi1 Il Consiglio dei PF, i PF e gli istituti di ricerca possono, sui loro profili interattivi, sopprimere contributi che:a. incitano a commettere delitti o crimini;b. incitano all’odio o alla violenza;c. includono contenuti che, manifestamente, ledono l’onore, hanno carattere minatorio, discriminatorio o pornografico oppure rappresentano atti di cruda violenza;d. sono manifestamente inappropriati;e. sono manifestamente non veritieri;f. contengono pubblicità;g. appaiono generati automaticamente.2 Se sono straordinariamente numerosi, i contributi possono essere soppressi automaticamente per un determinato periodo di tempo.3 In caso di violazioni particolarmente gravi o reiterate, il Consiglio dei PF, i PF e gli istituti di ricerca possono bloccare un utente. L’utente può chiedere informazioni sul motivo del blocco e chiedere che sia tolto dopo due anni.

Art. 19e DirettiveIl Consiglio dei PF, i PF e gli istituti di ricerca possono definire in direttive il loro uso dei media sociali.

Art. 20 Abrogazione e modifica del diritto vigenteL’abrogazione e la modifica del diritto vigente sono disciplinate nell’allegato 2.

II

1 Alla presente ordinanza è aggiunto un allegato 1 secondo la versione qui annessa.

2 L’ex allegato diventa allegato 2.

III

La presente ordinanza entra in vigore il 1° maggio 2025.

21 marzo 2025

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Karin Keller-Sutter
Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi

(art. 1a)

I compiti affidati dal Consiglio federale al settore dei PF comprendono:

  1. Atlante della Svizzera, PFZ

  2. Center for Security Studies (CSS), PFZ

  3. Centro svizzero di calcolo scientifico (CSCS/HPCN), PFZ

  4. Servizio sismico svizzero (SED), PFZ

  5. Protezione fitosanitaria forestale, FNP

  6. Bollettino valanghe nazionale, FNP

  7. Rete nazionale d’osservazione degli inquinanti atmosferici (NABEL), LPMR

  8. Organismo di valutazione tecnica per i prodotti da costruzione, LPMR

  9. Centro Ecotox, IFADPA e PFL

  10. Compiti iscritti nell’ordinanza del 26 aprile 20172 sulla radioprotezione:

    • 10.1 Mantenimento delle competenze in materia di sicurezza nucleare, IPS

    • 10.2 Raccolta, condizionamento e collocamento in un deposito intermedio di sostanze radioattive provenienti da medicina, ricerca e industria, IPS

    • 10.3 Picchetto di radioprotezione su incarico della Centrale nazionale d’allarme (CENAL), IPS

    • 10.4 Gamma-Ray Laboratory, IFADPA

  11. Compiti iscritti nell’ordinanza del 30 novembre 19923 sulle foreste:

    • 11.1 Rilevazione di dati e ruolo di consulenza per la protezione delle foreste, FNP

    • 11.2 Processi di sviluppo a lungo termine nelle riserve forestali naturali, FNP

    • 11.3 Ricerca in materia di ecosistemi forestali, FNP

    • 11.4 Inventario forestale nazionale (IFN), FNP