AS 2025 237
Ordinanza sul settore dei politecnici federali
Preambolo
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 19 novembre 20031 sul settore dei PF è modificata come segue:
Titolo prima dell’art. 1Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 1 RubricaSettore dei PF
Art. 1a Compiti affidati dal Consiglio federale al settore dei PFI compiti affidati dal Consiglio federale al settore dei PF sono elencati nell’allegato 1.
Art. 2 cpv. 44 Sono fatte salve le prescrizioni speciali per il presidente del Consiglio dei PF, i presidenti delle scuole e i direttori degli istituti di ricerca membri del Consiglio dei PF.
Titolo dopo l’art. 19aSezione 5a: Media sociali
Art. 19b Uso dei media socialiIl Consiglio dei PF, i PF e gli istituti di ricerca possono diffondere informazioni attraverso i media sociali e gestire a questo scopo propri profili se:a. i contenuti di tali profili sono accessibili a tutte le persone residenti in Svizzera;b. possono rendere inaccessibili in qualsiasi momento i loro profili e i contenuti.
Art. 19c Gestione di profili interattivi1 Il Consiglio dei PF, i PF e gli istituti di ricerca possono gestire nei media sociali profili con funzioni interattive se:a. tutte le persone residenti in Svizzera possono apportarvi contribuiti;b. il Consiglio dei PF, i PF e gli istituti di ricerca possono reagire con contributi propri ai contributi degli utenti;c. il Consiglio dei PF, i PF e gli istituti di ricerca possono cancellare o sopprimere in altro modo i contributi degli utenti;d. il Consiglio dei PF, i PF e gli istituti di ricerca possono bloccare degli utenti in modo tale che questi ultimi non possano più apportare contributi.2 Essi garantiscono la possibilità di essere contattati attraverso i propri profili.
Art. 19d Moderazione di profili interattivi1 Il Consiglio dei PF, i PF e gli istituti di ricerca possono, sui loro profili interattivi, sopprimere contributi che:a. incitano a commettere delitti o crimini;b. incitano all’odio o alla violenza;c. includono contenuti che, manifestamente, ledono l’onore, hanno carattere minatorio, discriminatorio o pornografico oppure rappresentano atti di cruda violenza;d. sono manifestamente inappropriati;e. sono manifestamente non veritieri;f. contengono pubblicità;g. appaiono generati automaticamente.2 Se sono straordinariamente numerosi, i contributi possono essere soppressi automaticamente per un determinato periodo di tempo.3 In caso di violazioni particolarmente gravi o reiterate, il Consiglio dei PF, i PF e gli istituti di ricerca possono bloccare un utente. L’utente può chiedere informazioni sul motivo del blocco e chiedere che sia tolto dopo due anni.
Art. 19e DirettiveIl Consiglio dei PF, i PF e gli istituti di ricerca possono definire in direttive il loro uso dei media sociali.
Art. 20 Abrogazione e modifica del diritto vigenteL’abrogazione e la modifica del diritto vigente sono disciplinate nell’allegato 2.
II
1 Alla presente ordinanza è aggiunto un allegato 1 secondo la versione qui annessa.
2 L’ex allegato diventa allegato 2.
III
La presente ordinanza entra in vigore il 1° maggio 2025.
21 marzo 2025 | In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Karin Keller-Sutter |
(art. 1a)
I compiti affidati dal Consiglio federale al settore dei PF comprendono:
Atlante della Svizzera, PFZ
Center for Security Studies (CSS), PFZ
Centro svizzero di calcolo scientifico (CSCS/HPCN), PFZ
Servizio sismico svizzero (SED), PFZ
Protezione fitosanitaria forestale, FNP
Bollettino valanghe nazionale, FNP
Rete nazionale d’osservazione degli inquinanti atmosferici (NABEL), LPMR
Organismo di valutazione tecnica per i prodotti da costruzione, LPMR
Centro Ecotox, IFADPA e PFL
Compiti iscritti nell’ordinanza del 26 aprile 20172 sulla radioprotezione:
10.1 Mantenimento delle competenze in materia di sicurezza nucleare, IPS
10.2 Raccolta, condizionamento e collocamento in un deposito intermedio di sostanze radioattive provenienti da medicina, ricerca e industria, IPS
10.3 Picchetto di radioprotezione su incarico della Centrale nazionale d’allarme (CENAL), IPS
10.4 Gamma-Ray Laboratory, IFADPA
Compiti iscritti nell’ordinanza del 30 novembre 19923 sulle foreste:
11.1 Rilevazione di dati e ruolo di consulenza per la protezione delle foreste, FNP
11.2 Processi di sviluppo a lungo termine nelle riserve forestali naturali, FNP
11.3 Ricerca in materia di ecosistemi forestali, FNP
11.4 Inventario forestale nazionale (IFN), FNP