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AS 2025 273

Ordinanza sull’assicurazione militare (OAM)

Preambolo

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L’ordinanza del 10 novembre 19931 sull’assicurazione militare è modificata come segue:

Art. 1 cpv. 11 Compie un servizio militare obbligatorio o volontario ai sensi dell’articolo 1a capoverso 1 lettera a della legge, chiunque adempie gli obblighi militari conformemente alla legge militare del 3 febbraio 19952 (LM) e all’ordinanza del 22 novembre 20173 concernente l’obbligo di prestare servizio militare4.

Art. 2 Militari di professione, militari a contratto temporaneo e istruttori dell’Ufficio federale della protezione della popolazione1 Sono considerati militari di professione ai sensi dell’articolo 1a capoverso 1 lettera b numero 1 della legge:a. gli ufficiali di professione, i sottufficiali di professione e i soldati di professione conformemente all’articolo 47 capoverso 2 LM5;b. gli aspiranti ufficiali e sottufficiali di professione e i candidati ufficiali e sottufficiali di professione;c. gli alti ufficiali superiori che esercitano la loro funzione o il loro comando a titolo principale e che sono considerati in servizio militare permanente.2 Sono considerati militari a contratto temporaneo ai sensi dell’articolo 1a capoverso 1 lettera b numero 2 della legge gli ufficiali a contratto temporaneo, i sottufficiali a contratto temporaneo e i soldati a contratto temporaneo conformemente all’articolo 47 capoverso 3 LM.3 Sono considerati istruttori dell’Ufficio federale della protezione della popolazione ai sensi dell’articolo 1a capoverso 1 lettera b numero 6 della legge: a. il responsabile della divisione Protezione civile e formazione;b. i responsabili delle sezioni e dei gruppi di istruzione;c. gli impiegati della Confederazione che in ragione della loro funzione svolgono compiti di istruttore;d. gli aspiranti istruttori.

Art. 11, rubrica e cpv. 1–3Ospedali, stabilimenti di cura e centri di accertamento medico1 Sono considerati ospedali ai sensi dell’articolo 22 capoverso 2 della legge gli stabilimenti svizzeri e i reparti di tali stabilimenti destinati alla cura ospedaliera di affezioni o all’esecuzione ospedaliera di misure di rieducazione medica, se sono posti sotto una direzione medica permanente, dispongono del necessario personale curante specializzato e delle installazioni mediche adeguate allo scopo.2 Sono considerati stabilimenti di cura ai sensi dell’articolo 22 capoverso 2 della legge gli istituti destinati alla terapia successiva o alla cura che, posti sotto direzione medica, dispongono del necessario personale specializzato e delle installazioni adeguate allo scopo.3 Sono considerati stabilimenti di ricovero gli istituti che figurano nell’elenco cantonale delle case di cura ai sensi della legge federale del 18 marzo 19946 sull’assicurazione malattie (LAMal).

Art. 12 Chiropratici, levatrici, personale paramedico, organizzazioni che impiegano personale paramedico e laboratoriI chiropratici, le levatrici, le persone che dispensano cure previa prescrizione medica (personale paramedico), le organizzazioni che impiegano personale paramedico e i laboratori, autorizzati a esercitare ai sensi degli articoli 44, 44a, 45, 45a, 47–50d, 51–52f, 53 e 54 dell’ordinanza del 27 giugno 19957 sull’assicurazione malattie (OAMal), possono praticare anche per l’assicurazione militare. Il Dipartimento federale dell’interno (DFI) può designare altre persone come personale paramedico, che possono praticare per l’assicurazione militare nel quadro dell’autorizzazione cantonale.

Art. 13 cpv. 1 lett. a1 Per l’approntamento delle tariffe sono applicabili per analogia: a. l’articolo 43 capoversi 2 e 3 LAMal8;

Art. 13a Calcolo dei costi e registrazione delle prestazioniL’ordinanza del 3 luglio 20029 sul calcolo dei costi e la registrazione delle prestazioni da parte degli ospedali, delle case per partorienti e delle case di cura nell’assicurazione malattie si applica per analogia agli ospedali e agli stabilimenti di cura di cui all’articolo 22 capoverso 2 della legge. Sono autorizzati a consultare i documenti le autorità della Confederazione competenti in materia, l’associazione Commissione delle tariffe mediche LAINF e i partner tariffali.

Art. 13b cpv. 1 e 31 Per la rimunerazione delle cure ambulatoriali l’assicurazione militare stipula con le persone che esercitano una professione medica, il personale paramedico, gli ospedali e gli stabilimenti di cura nonché le imprese di trasporto e di salvataggio convenzioni tariffali e di collaborazione a livello nazionale. Le tariffe per singola prestazione si basano su strutture tariffali uniformi, stabilite a livello nazionale.3 La comunicazione dei dati secondo l’articolo 26 capoverso 3bis della legge, la trasmissione dei dati, la sicurezza e la conservazione dei dati sono retti per analogia dagli articoli 59f, 59g e 59i OAMal10.

Art. 14 cpv. 2, 4 e 52 L’assicurazione militare risarcisce i medicamenti, le specialità farmaceutiche e le analisi di laboratorio secondo gli elenchi redatti sulla base dell’articolo 52 capoverso 1 LAMal.4 Se l’assicurato si reca per motivi di ordine medico in un ospedale non sottoposto a una convenzione tariffale e di collaborazione secondo l’articolo 13c capoverso 1, l’assicurazione militare assume le spese che avrebbe dovuto rimborsare per le cure nella sala comune di un ospedale equiparabile sottoposto a una convenzione tariffale e di collaborazione. L’ospedale ha diritto solo al rimborso di queste spese.5 Sono considerati motivi di ordine medico secondo il capoverso 4 i casi urgenti e quelli in cui le prestazioni necessarie non sono dispensate in alcun ospedale convenzionato.

Art. 21 cpv. 1, frase introduttiva e cpv. 2, frase introduttiva1 La deduzione in caso di ricovero temporaneo in un ospedale, in un centro di accertamento medico o in istituzioni d’integrazione, esclusi il giorno d’entrata e d’uscita, ammonta, per giorno di soggiorno, al:2 La deduzione in caso di ricovero prolungato in un ospedale, in una clinica psichiatrica, in una casa per anziani e di cura o in un istituto analogo ammonta, per giorno di soggiorno, al:

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° giugno 2025.

30 aprile 2025

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Karin Keller-Sutter
Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi

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