AS 2025 393
Ordinanza del DFI
sugli aromi e gli ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti nelle e sulle derrate alimentari
(Ordinanza sugli aromi)
(Ordinanza sugli aromi)
Preambolo
L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria,
visto l’articolo 11 dell’ordinanza del 16 dicembre 20161 sugli aromi,
ordina:
I
L’ordinanza del 16 dicembre 2016 sugli aromi è modificata come segue:
Art. 11d Disposizione transitoria relativa alla modifica del 2 giugno 2025Le derrate alimentari non conformi alla modifica del 2 giugno 2025 possono ancora essere importate, fabbricate e caratterizzate secondo il diritto anteriore sino al 30 giugno 2026 e consegnate ai consumatori fino a esaurimento delle scorte.
II
L’allegato 3 è sostituito dalla versione qui annessa.
III
La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2025.
2 giugno 2025 | Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria: Hans Wyss |
(art. 4 cpv. 2 e 3 lett. b, 5 cpv. 2 e 6 cpv. 1)