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AS 2025 395

Ordinanza del DFI sui materiali e gli oggetti destinati a entrare in contatto con le derrate alimentari

Preambolo

L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria,

visto l’articolo 41 capoversi 1 e 2 dell’ordinanza del 16 dicembre 20161 sui materiali e gli oggetti,

ordina:

I

L’ordinanza del 16 dicembre 2016 sui materiali e gli oggetti è modificata come segue:

Art. 43c Disposizioni transitorie relative alla modifica del 2 giugno 20251 I materiali e gli oggetti contenenti sostanze di cui ai numeri 5103 o 5111 nella tabella 1 dell’allegato 2 o al numero 5103 nella tabella 1 dell’allegato 10 della presente ordinanza nella versione del 13 novembre 20242 nonché i materiali e gli oggetti non conformi ai requisiti degli allegati 13 numero 3 o 14 secondo la modifica del 2 giugno 2025 possono ancora essere importati, fabbricati, caratterizzati e immessi sul mercato secondo il diritto anteriore fino al 20 ottobre 2027. I predetti materiali e oggetti possono essere consegnati ai consumatori fino al 20 ottobre 2028.2 I materiali e gli oggetti monouso finiti contenenti sostanze di cui al numero 136 nella tabella 1 dell’allegato 2 o al numero 136 nella tabella 1 dell’allegato 10 della presente ordinanza nella versione del 13 novembre 20243 nonché i materiali e gli oggetti monouso finiti non conformi ai requisiti degli allegati 13 numero 2 o 14 secondo la modifica del 2 giugno 2025 possono ancora essere importati, fabbricati, caratterizzati e immessi sul mercato secondo il diritto anteriore fino al 20 luglio 2026. I predetti materiali e oggetti possono essere riempiti con prodotti alimentari e sigillati fino al 20 luglio 2027. Le derrate alimentari imballate in questo modo possono essere consegnate ai consumatori fino ad esaurimento delle scorte.3 In deroga al capoverso 2, i materiali e gli oggetti monouso finiti destinati alla conservazione di frutta, ortaggi o prodotti della pesca o verniciati o rivestiti solo sulla loro superficie metallica esterna non conformi ai requisiti degli allegati 13 numero 2 o 14 secondo la modifica del 2 giugno 2025 possono ancora essere importati, fabbricati, caratterizzati e immessi sul mercato secondo il diritto anteriore fino al 20 gennaio 2028. I predetti materiali e oggetti possono essere riempiti con prodotti alimentari e sigillati fino al 20 gennaio 2029. Le derrate alimentari imballate in questo modo possono essere consegnate ai consumatori fino ad esaurimento delle scorte.4 I materiali e gli oggetti finiti a uso ripetuto contenenti sostanze di cui al numero 136 nella tabella 1 dell’allegato 2 o al numero 136 nella tabella 1 dell’allegato 10 della presente ordinanza nella versione del 13 novembre 20244 nonché i materiali e gli oggetti finiti a uso ripetuto non conformi ai requisiti degli allegati 13 numero 2 o 14 secondo la modifica del 2 giugno 2025 possono ancora essere importati, fabbricati, caratterizzati e immessi sul mercato secondo il diritto anteriore fino al 20 luglio 2026. I predetti materiali e oggetti possono essere consegnati ai consumatori fino al 20 gennaio 2029.5 In deroga al capoverso 4, i materiali e gli oggetti finiti a uso ripetuto utilizzati come apparecchiature professionali di produzione alimentare e non conformi ai requisiti del numero 136 nella tabella 1 dell’allegato 2, degli allegati 13 numero 2 o 14 secondo la modifica del 2 giugno 2025 possono ancora essere importati, fabbricati, caratterizzati e immessi sul mercato secondo il diritto anteriore fino al 20 gennaio 2028. I predetti materiali e oggetti possono essere immessi sul mercato fino al 20 gennaio 2029.

II

1 Gli allegati 25 e 106 sono modificati.

2 Gli allegati 13 e 14 sono modificati secondo la versione qui annessa.

III

La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2025.

2 giugno 2025

Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria:

Hans Wyss

(art. 40b cpv. 1)

Requisiti particolari per le vernici e i rivestimenti

Numeri 2 e 3

2 Bisfenolo A

  • 2.1 Sono vietati l’utilizzo del 2,2-bis(4-idrossifenil)propano (BPA, n. CAS 80-05-7) e dei suoi sali nella fabbricazione di vernici e rivestimenti e l’immissione sul mercato di materiali e oggetti verniciati o rivestiti le cui vernici o i cui rivestimenti sono stati fabbricati utilizzando BPA.

  • 2.2 In deroga al numero 2.1, il BPA può essere utilizzato come monomero o sostanza di partenza nella fabbricazione di resine epossidiche liquide da applicare su materiali o su oggetti autoportanti di capacità superiore a 1000 litri. La migrazione nelle derrate alimentari non deve essere rilevabile. Il limite di rilevazione è fissato a 1 μg/kg di derrate alimentari. Gli oggetti finiti destinati a venire a contatto con le derrate alimentari devono essere puliti e lavati prima di venire a contatto per la prima volta con le derrate alimentari.

  • 2.3 Per verificare che un materiale o un oggetto non contenga BPA, occorre utilizzare un metodo di estrazione. Il limite di rilevazione del metodo deve essere pari a 1 μg/kg.

3 Bisfenoli e derivati di bisfenoli

  • 3.1 Valgono le strutture chimiche seguenti:

Bisfenolo:

Derivato di un bisfenolo:

X si riferisce a qualsiasi gruppo ponte che separa i due anelli fenili mediante un unico atomo, ma l’atomo può avere uno o più sostituenti.

Le sostanze da R1 a R10 si riferiscono a qualsiasi sostituente. Almeno uno dei sostituenti non è un atomo di idrogeno.

  • 3.2 I rivestimenti e le vernici di materiali e oggetti fabbricati utilizzando un altro bisfenolo o un derivato di un bisfenolo non possono contenere residui di 2,2-bis(4-idrossifenil)propano (BPA, n. CAS 80-05-7).

  • 3.3 Un bisfenolo pericoloso o un derivato pericoloso di un bisfenolo è un bisfenolo o un derivato di un bisfenolo classificato in modo armonizzato come «mutageno» , «cancerogeno» o «tossico per la riproduzione» di categoria 1A o 1B ai sensi dell’allegato 2 numero 1 OPChim7 oppure come «interferente endocrino per la salute umana» di categoria 1 (sostanza CMRED).

  • 3.4 Sono vietati l’utilizzo di bisfenoli pericolosi diversi dal BPA o di derivati pericolosi di bisfenoli nella fabbricazione di vernici e rivestimenti e l’immissione sul mercato di materiali e oggetti verniciati o rivestiti le cui vernici o i cui rivestimenti sono stati fabbricati utilizzando bisfenoli pericolosi diversi dal BPA o derivati pericolosi di bisfenoli.

  • 3.5 Per verificare che un materiale o un oggetto non contenga un bisfenolo pericoloso o un derivato pericoloso di un bisfenolo, occorre utilizzare un metodo di estrazione. Il limite di rilevazione del metodo deve essere pari a 1 μg/kg.

(Art. 40b cpv. 2)

Dichiarazione di conformità per le vernici e i rivestimenti

Lett. e ed fLa dichiarazione di conformità di cui all’articolo 40b capoverso 2 deve contenere le seguenti informazioni:e. concerne soltanto il testo francesef. un elenco dei bisfenoli o dei derivati di bisfenoli utilizzati nella fabbricazione del materiale o dell’oggetto.

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