AS 2025 413
AS 2025 413
(Ordinanza sulle agevolazioni doganali, OADo)
Preambolo
L’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini,
visto l’articolo 14 capoverso 3 della legge del 18 marzo 20051 sulle dogane,
ordina:
I
L’allegato 1 dell’ordinanza del 4 aprile 20072 sulle agevolazioni doganali è modificato come segue:
Modifica dell’aliquota di dazio della voce di tariffa 1104.2220 Voce di tariffa Designazione della merce Impiego Dazio di favore Fr. / 100 kg peso lordo 1104. 22 20 Altri cereali lavorati di avena per la fabbricazione di derrate alimentari, con residui per il foraggiamento 12.60
II
La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2025.
19 giugno 2025 | Ufficio federale della dogana Pascal Lüthi |