L’assemblea generale è l’organismo di ERIC CLARIN con pieni poteri decisionali e rappresenta i membri di ERIC CLARIN. Ciascun membro dispone di un voto. Ogni soggetto che rappresenta un membro designa un rappresentante ufficiale. Inoltre ogni membro può essere accompagnato da un esperto. Ciascuna delegazione può pertanto consistere di al massimo di due persone, ma il rappresentante ufficiale gode del diritto di voto. Una persona che lavora per un consorzio nazionale non può in nessun caso rappresentare un membro (cfr. art. 2.2).
L’assemblea generale si riunisce almeno una volta l’anno e deve quantomeno:
a. designare, sospendere o revocare il direttore esecutivo;
b. approvare la politica e la procedura per la nomina degli altri membri del consiglio di amministrazione;
c. nominare il comitato consultivo scientifico;
d. decidere sulle strategie per la costruzione e la valorizzazione di CLARIN ed eventuali altre questioni ritenute pertinenti dal consiglio di amministrazione o da un membro o un gruppo di membri che ne faccia richiesta, ai sensi dell’articolo 8.3;
e. approvare il programma di lavoro e il bilancio annuale di ERIC CLARIN;
f. adottare, almeno ogni cinque anni, una decisione sui criteri per il calcolo della quota annuale di ciascun membro, e fissare l’importo di tale quota; questi criteri e gli importi corrispondenti sono stabiliti nell’allegato 2 del presente statuto;
g. approvare le relazioni annuali e la contabilità di ERIC CLARIN;
h. approvare il contributo di ogni membro di ERIC CLARIN;
i. approvare l’adesione di nuovi membri e la partecipazione di nuovi osservatori;
j. decidere sul recesso dei membri e degli osservatori;
k. decidere sullo scioglimento di ERIC CLARIN, a norma dell’articolo 27.
L’assemblea generale è convocata dal presidente con un preavviso di almeno quattro settimane e l’ordine del giorno viene comunicato almeno due settimane prima della riunione. I membri hanno la facoltà di aggiungere punti all’ordine del giorno fino a tre settimane prima della riunione. Una riunione dell’assemblea generale può essere chiesta da almeno il 50 per cento dei membri, e la riunione è organizzata il più rapidamente possibile, con almeno due settimane di anticipo.
L’assemblea generale elegge un presidente a maggioranza semplice dei voti. Il presidente è il rappresentante ufficiale di un membro. Il presidente è eletto per un periodo di due anni, e in nessuno caso può rimanere in carica per più di due mandati consecutivi. Qualora il presidente si ritiri prima della fine del mandato, l’assemblea generale elegge un nuovo presidente.
L’assemblea generale elegge un vicepresidente a maggioranza semplice dei voti. Il vicepresidente è il rappresentante ufficiale di un membro. Il vicepresidente è eletto per un periodo di due anni, e in nessuno caso può rimanere in carica per più di due mandati consecutivi. Qualora il vicepresidente si ritiri prima della fine del mandato, l’assemblea generale elegge un nuovo presidente. Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di assenza di quest’ultimo e qualora si configuri un conflitto di interessi.
Se un rappresentante ufficiale non può partecipare all’assemblea generale, il membro può autorizzare un altro soggetto rappresentante, l’esperto nazionale o un rappresentante ufficiale di un altro membro a votare a suo nome mediante un’autorizzazione scritta debitamente firmata, che deve essere consegnata al presidente prima dell’inizio della riunione. Un rappresentante non può presentare più di tre autorizzazioni.
L’assemblea generale è presieduta dal presidente o, in sua assenza, dal vicepresidente. Il presidente, o una persona autorizzata dal presidente, è responsabile dell’aggiornamento dell’allegato 1, in modo che sia sempre disponibile un elenco preciso dei membri, degli osservatori e dei loro soggetti rappresentanti.
Tutte le decisioni sono adottate a maggioranza semplice dei voti espressi, salvo le decisioni riguardanti:
a. la modifica dello statuto di ERIC CLARIN;
b. dopo i primi cinque anni, la modifica dell’allegato 2 «Quota annuale»;
c. la cessazione dell’attività di ERIC CLARIN;
d. la fine all’adesione di un membro o dello status di osservatore;
e. la sospensione o la revoca del direttore esecutivo.
Per le decisioni elencate qui di seguito occorrono due terzi dei voti:
a. modifica dello statuto;
b. modifica dell’allegato 2;
c. sospensione o revoca del direttore esecutivo;
d. cessazione di ERIC CLARIN.
Qualsiasi modifica dello statuto è soggetta alle disposizioni di cui all’articolo 11 del regolamento (CE) n. 723/2009.
La decisione di porre fine all’adesione di un membro o allo status di osservatore richiede un voto unanime, senza tener conto del voto del membro in questione o delle astensioni.
Il voto si svolge a scrutinio segreto in caso di richiesta in tal senso di un rappresentante. In caso di parità, prevale il voto del presidente.
Il quorum richiesto per l’assemblea generale è di due terzi dei voti. I rappresentanti possono essere presenti fisicamente o per autorizzazione, come indicato all’articolo 8.6. L’assemblea generale può decidere di avvalersi di sistemi tecnologici per le riunioni, come le videoconferenze.
Il presidente può decidere di utilizzare una procedura scritta per l’adozione delle proposte. A tal fine, trasmette ai membri dell’assemblea generale il progetto di misure sul quale è richiesto il loro parere. I membri che, entro il termine indicato via e‑mail, non esprimono la propria opposizione o intenzione di astenersi dal voto si considerano tacitamente favorevoli alla proposta. Il termine non può essere inferiore a 14 giorni di calendario. Nei casi urgenti, e qualora le misure da adottare debbano essere applicate immediatamente, il presidente può ridurre questo termine a cinque giorni di calendario. In assenza di obiezioni, modifiche o intenzioni di astenersi notificate entro i termini stabiliti, la proposta è tacitamente adottata. Se un rappresentante ufficiale ha obiezioni o suggerimenti di modifiche, il presidente può decidere di modificare la proposta e ripresentarla per procedura scritta, o inserire la questione nell’ordine del giorno della riunione successiva dell’assemblea generale. Se un membro dell’assemblea generale chiede che il progetto di misure sia esaminato in sede di riunione, la procedura scritta si considera chiusa senza adozione della proposta e il presidente convoca una riunione dell’assemblea generale il prima possibile.
Se necessario, l’assemblea generale può istituire organismi consultive e comitati.