La presente ordinanza stabilisce misure temporanee per la lotta contro la dermatite nodulare contagiosa (Lumpy skin disease, LSD) negli animali della specie bovina, nei bufali e nei bisonti (animali delle specie ricettive).
AS 2025 471
Ordinanza dell’USAV
che istituisce misure in relazione alla dermatite nodulare contagiosa (Lumpy skin disease)
del 17 luglio 2025
Preambolo
L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV),
visti gli articoli 10 capoverso 1 numeri 4 e 6, 24 capoverso 3 lettera a e 57 capoverso 2 lettera b della legge del 1° luglio 19661 sulle epizoozie;
visti gli articoli 88 capoverso 1 e 111c capoverso 3 dell’ordinanza del 27 giugno 19952 sulle epizoozie (OFE);
visto l’articolo 5 capoverso 5 dell’ordinanza del 18 novembre 20153 concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi (OITE‑PT);
visti gli articoli 5 capoverso 4 e 25 capoverso 1 lettera a dell’ordinanza del 18 novembre 20154 concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Stati membri dell’UE, Islanda e Norvegia nonché Irlanda del Nord,
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Sezione 1 Disposizioni generali
Art. 1 Oggetto
Art. 2 Zone di protezione e di sorveglianza
L’estensione delle zone di protezione e di sorveglianza ai sensi dell’articolo 88 capoverso 1 OFE è definita negli allegati 1 e 2.
Art. 3 Diritto applicabile
L’importazione di animali delle specie ricettive, di carne, latte e sottoprodotti di origine animale di tali animali nelle zone di protezione e di sorveglianza nonché l’esportazione da tali zone sono disciplinate dalle disposizioni dell’ordinanza del DFI del 18 novembre 20155 concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Stati membri dell’UE, Islanda e Norvegia nonché Irlanda del Nord e dalle disposizioni dell’OITE‑PT.
Sezione 2 Misure nelle zone di protezione
Art. 4
Al movimento di animali, merci e persone verso le zone di protezione e all’interno di esse si applicano le disposizioni degli articoli 90, 90a e 91 OFE.
Sezione 3 Misure nelle zone di sorveglianza
Art. 5 Movimento di animali
Nei primi sette giorni successivi all’istituzione della zona di sorveglianza è vietato trasferire animali delle specie ricettive nella zona di sorveglianza; sono eccettuati il trasporto di animali, senza scarico o sosta intermedia, in macelli situati nella zona di sorveglianza, come pure il transito su strade principali e su ferrovia.
Gli animali delle specie ricettive non possono lasciare le zone di sorveglianza; è eccettuato il trasferimento diretto per la macellazione, se non si sono registrati nuovi casi di LSD nei 15 giorni a partire dal momento in cui è stata ordinata la zona di sorveglianza.
Gli animali delle specie ricettive possono essere trasferiti all’interno della zona di sorveglianza soltanto se sono stati esaminati da un veterinario ufficiale su mandato del veterinario cantonale e se esso ha rilasciato un certificato d’accompagnamento di polizia epizootica conformemente all’articolo 12 OFE. Se gli animali vengono trasferiti direttamente in un macello situato nella zona di sorveglianza, l’esame può essere effettuato da un veterinario ufficiale nel macello.
Art. 6 Obbligo di notifica
Nelle zone di sorveglianza, i detentori di animali delle specie ricettive devono notificare immediatamente a un veterinario la comparsa dei seguenti sintomi clinici:
a. febbre;
b. apatia;
c. inappetenza;
d. secrezione nasale e oculare;
e. ingrossamento dei linfonodi;
f. diminuzione della produttività;
g. alterazioni cutanee tipiche della LSD.
Art. 7 Seme, ovuli ed embrioni
Nelle zone di sorveglianza, le stazioni di inseminazione e le aziende che detengono animali donatori di specie ricettive non possono utilizzare seme, ovuli o embrioni per l’inseminazione artificiale o il trasferimento di embrioni fintantoché hanno il sospetto che siano infetti da LSD.
Questa restrizione non si applica a seme, ovuli ed embrioni immagazzinati separatamente dal materiale germinale per il quale sussiste il sospetto che sia infetto da LSD.
Art. 8 Sottoprodotti di origine animale
I sottoprodotti di animali delle specie ricettive provenienti dalla zona di sorveglianza non possono:
a. essere trasferiti da aree o aziende situate nelle zone di sorveglianza;
b. essere utilizzati come alimenti per animali o per la produzione di concimi o prodotti tecnici.
Sono fatti salvi gli articoli 43 e 44 dell’ordinanza del 25 maggio 20116 concernente i sottoprodotti di origine animale (OSOAn).
Art. 9 Somministrazione di latte crudo
Il veterinario cantonale può autorizzare, ai fini della somministrazione, il trasferimento di latte crudo ottenuto da animali delle specie ricettive se il latte crudo è trasferito in uno stabilimento di trasformazione per essere sottoposto a pastorizzazione. Lo stabilimento di trasformazione deve essere situato nella stessa zona di sorveglianza o il più vicino possibile ad essa ed essere sotto la vigilanza dei servizi veterinari cantonali.
È consentita la somministrazione di latte crudo nella propria azienda.
Sezione 4 Misure di vaccinazione
Art. 10 Obbligo di vaccinazione
La zona di sorveglianza è anche zona di vaccinazione.
Gli animali delle specie ricettive tenuti nella zona di sorveglianza devono essere vaccinati contro la LSD.
Art. 11 Vaccini e impiego
Per la vaccinazione vengono impiegati i seguenti preparati:
a. Bovilis Lumpyvax-E del fabbricante Intervet International B.V. – MSD Animal Health;
b. OBP Lumpy Skin Disease del fabbricante Onderstepoort Biological Products SOC Ltd.
La dose standard si applica ad animali sani.
Inoltre, il vaccino è applicato secondo il rispettivo foglietto illustrativo.
Art. 12 Termini di attesa
I termini di attesa sono stabiliti secondo il foglietto illustrativo del rispettivo vaccino.
Art. 13 Protezione vaccinale
L’immunità di base è stabilita secondo il foglietto illustrativo del rispettivo vaccino.
Art. 14 Attribuzione delle dosi di vaccino ai Cantoni
L’USAV attribuisce le dosi di vaccino ai Cantoni; a tale scopo consulta previamente i veterinari cantonali.
I veterinari cantonali decidono sulla dispensazione delle dosi di vaccino ai veterinari.
Art. 15 Responsabilità
L’USAV mette a disposizione dei Cantoni strumenti elettronici che consentono di registrare le informazioni necessarie all’esecuzione delle vaccinazioni e le conferme di vaccinazione nel sistema d’informazione centrale ASAN.
I veterinari cantonali sono responsabili dell’esecuzione delle vaccinazioni. In particolare, assegnano i mandati ai veterinari.
L’impresa che distribuisce il vaccino provvede affinché i vaccini siano immagazzinati in modo appropriato e forniti entro il termine convenuto agli organi designati dai veterinari cantonali. Si applicano le norme della Buona prassi di distribuzione ai sensi dell’allegato 4 dell’ordinanza del 14 novembre 20187 sull’autorizzazione dei medicamenti.
I veterinari sono responsabili della somministrazione a regola d’arte dei vaccini.
Art. 16 Registrazione
Una volta completate le vaccinazioni, i veterinari inseriscono il numero di animali vaccinati e i dati delle vaccinazioni negli elenchi degli effettivi e confermano la vaccinazione.
Negli elenchi degli effettivi, i bovini sono registrati singolarmente con l’indicazione aggiornata dello stato vaccinale. Le vaccinazioni effettuate devono essere annotate per ogni singolo animale.
Per gli altri animali delle specie ricettive le vaccinazioni vengono confermate, su richiesta dei detentori di animali, anche per i singoli animali nel registro degli animali a unghia fessa.
I dati sono registrati in ASAN. La registrazione è effettuata:
a. dai veterinari; oppure
b. dai servizi veterinari cantonali.
Sezione 5 Disposizioni speciali per le zone di vaccinazione
Art. 17 Movimenti di animali dalla zona di vaccinazione
Gli animali vivi delle specie ricettive possono essere trasferiti dalla zona di vaccinazione se:
a. sono stati vaccinati almeno 28 giorni prima;
b. tutti gli altri animali dello stesso effettivo sono stati vaccinati almeno 28 giorni prima;
c. tutti gli altri animali dello stesso effettivo sono stati sottoposti a un esame clinico e, se necessario, a un esame di laboratorio con esito negativo;
d. gli animali sono stati tenuti nell’azienda di provenienza dalla nascita o per un periodo ininterrotto di almeno 28 giorni prima della data del trasferimento; e
e. tutti gli animali delle specie ricettive nel raggio di 50 chilometri sono stati vaccinati o rivaccinati almeno 60 giorni prima.
Il capoverso 1 non si applica agli animali trasportati direttamente per la macellazione previa autorizzazione del veterinario cantonale.
Art. 18 Movimenti di animali all’interno della zona di vaccinazione
All’interno della zona di vaccinazione e tra le zone di vaccinazione gli animali vivi delle specie ricettive possono essere trasferiti se:
a. sono stati vaccinati almeno 28 giorni prima; e
b. tutti gli altri animali dello stesso effettivo sono stati vaccinati almeno 28 giorni prima.
Art. 19 Invio di seme, ovuli ed embrioni
Il seme, gli ovuli e gli embrioni provenienti dalla zona di vaccinazione possono essere inviati solo all’interno delle zone di vaccinazione.
È vietata l’esportazione nella zona di vaccinazione di un altro Paese.
Art. 20 Invio di sottoprodotti di origine animale, colostro, latte e prodotti a base di latte
I sottoprodotti di origine animale non trasformati possono essere inviati all’interno della Svizzera a stabilimenti designati dal veterinario cantonale, a condizione che siano inviati sotto la vigilanza ufficiale delle autorità competenti per essere trasformati o eliminati in un impianto autorizzato in conformità all’allegato 1b OSOAn8. Sono esclusi le pelli e il pelame non lavorati.
Le pelli e il pelame non lavorati possono essere trasferiti soltanto in uno stabilimento nella zona di vaccinazione, a condizione che siano inviati sotto la vigilanza ufficiale delle autorità competenti per essere trasformati o eliminati in un impianto autorizzato in conformità all’allegato 1b OSOAn.
Il colostro, il latte o i prodotti a base di latte utilizzati come sottoprodotti di origine animale possono essere trasportati fuori dalla zona di vaccinazione dopo la pastorizzazione.
Art. 21 Requisiti dei veicoli
I veicoli utilizzati per il trasporto di animali delle specie ricettive o dei sottoprodotti di origine animale di tali animali devono essere a tenuta stagna e devono essere puliti, disinfettati e trattati con un insetticida sia prima sia dopo ogni trasporto.
Sezione 6 Entrata in vigore e durata di validità
Art. 22
La presente ordinanza entra in vigore il 18 luglio 2025 alle ore 18.009.
Ha effetto sino al 31 dicembre 2025.
17 luglio 2025 | Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria: p.p. Michael Beer |
(art. 2)
Zone di protezione
Il presente allegato non contiene alcuna iscrizione.
(art. 2)
Zone di sorveglianza
Sono considerate zone di sorveglianza:
‒ il Cantone di Ginevra;
‒ i seguenti Comuni del Cantone di Vaud: Bogis-Bossey, Chavannes-des-Bois, Chavannes-de-Bogis, Commugny, Coppet, Founex, Mies, Tannay.