AS 2025 504
Decreto federale
che approva e traspone nel diritto svizzero un Accordo aggiuntivo alla Convenzione tra la Svizzera e la Francia per evitare le doppie imposizioni
del 14 giugno 2024
Preambolo
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale (Cost.)1;
visto il messaggio del Consiglio federale del 22 novembre 20232,
decreta:
Art. 11 L’Accordo aggiuntivo del 27 giugno 20233 alla Convenzione del 9 settembre 19664 tra la Svizzera e la Francia, modificata, intesa ad evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sulla sostanza nonché a prevenire la frode e l’evasione fiscale (con Protocollo) (di seguito «Accordo aggiuntivo») è approvato.2 Il Consiglio federale è autorizzato a ratificarlo.
Art. 2La modifica della legge federale di cui all’allegato è adottata.
Art. 31 La Confederazione partecipa alla compensazione finanziaria prevista dall’Accordo del 29 gennaio 19735 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica francese sulla compensazione finanziaria relativa ai frontalieri che lavorano a Ginevra (di seguito «compensazione finanziaria ginevrina»). 2 La partecipazione della Confederazione alla compensazione finanziaria ginevrina corrisponde alla quota prelevata a titolo di imposta federale diretta sugli stipendi degli abitanti dei Dipartimenti dell’Ain e dell’Alta Savoia che lavorano a Ginevra, ma non supera l’ammontare della nuova compensazione per il telelavoro dovuta dal Cantone di Ginevra e dai Comuni ginevrini. L’ammontare massimo della partecipazione federale è determinato come segue:a. per gli anni fiscali che iniziano l’anno successivo a quello di entrata in vigore dell’Accordo aggiuntivo6, conformemente al paragrafo 1 lettera c del Protocollo addizionale alla Convenzione relativo all’esercizio dell’attività dipendente in telelavoro introdotto dall’Accordo aggiuntivo;b. per gli anni fiscali compresi tra il 1° gennaio 2023 e il 31 dicembre dell’anno di entrata in vigore dell’Accordo aggiuntivo, conformemente all’articolo 11 paragrafo 4 dell’Accordo aggiuntivo.3 A condizione che l’Accordo aggiuntivo entri in vigore, la partecipazione della Confederazione alla compensazione finanziaria ginevrina è dovuta a partire dall’anno fiscale 2023. È versata dalla Confederazione al Cantone di Ginevra al più tardi il 30 giugno dell’anno successivo a quello per il quale la compensazione è dovuta.4 Nonostante il secondo periodo del capoverso 3, la partecipazione della Confederazione alla compensazione finanziaria ginevrina per gli anni fiscali compresi tra il 1° gennaio 2023 e il 31 dicembre dell’anno di entrata in vigore dell’Accordo aggiuntivo è dovuta al più tardi il 30 giugno dell’anno successivo a quello nel corso del quale l’Accordo aggiuntivo è entrato in vigore.5 L’ammontare della partecipazione della Confederazione alla compensazione finanziaria ginevrina per un determinato anno fiscale è adeguato all’evoluzione delle entrate generate dalle imposte prelevate, nell’anno fiscale in questione, sugli stipendi degli abitanti dei Dipartimenti dell’Ain e dell’Alta Savoia che lavorano a Ginevra.
Art. 41 Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 e 141a cpv. 2 Cost.).2 Il Consiglio federale determina l’entrata in vigore della modifica della legge federale di cui all’allegato. Consiglio nazionale, 14 giugno 2024 Il presidente: Eric Nussbaumer
Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz Consiglio degli Stati, 14 giugno 2024 La presidente: Eva Herzog
La segretaria: Martina Buol Referendum ed entrata in vigore1 Il termine di referendum per il presente decreto è decorso infruttuosamente il 3 ottobre 2024.72 Conformemente all’articolo 4 capoverso 2, la modifica di legge di cui all’articolo 2 entra in vigore il 1° gennaio 2026. 13 agosto 2025 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Karin Keller-Sutter
Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi
(art. 2)
Modifica di un altro atto normativo
La legge federale del 18 giugno 20218 concernente l’esecuzione delle convenzioni internazionali in ambito fiscale è modificata come segue:
Art. 35 cpv. 1 lett. e e 31 Il Consiglio federale disciplina:e. la ripartizione tra la Confederazione e i Cantoni degli importi che, in virtù di una convenzione in ambito fiscale, sono versati da un altro Stato contraente o devono essere versati a un altro Stato contraente.3 Abrogato