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AS 2025 541

Ordinanza sulla ripartizione dei seggi per il rinnovo integrale del Consiglio nazionale

Preambolo

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 16 capoverso 2 della legge federale del 17 dicembre 19761 sui diritti politici (LDP);
dopo omologazione del 27 agosto 20252 dei dati sulla popolazione residente ottenuti mediante le rilevazioni basate sui registri al 31 dicembre 2024,

ordina:

Art. 1 Ripartizione dei seggi

Conformemente all’articolo 17 LDP, la ripartizione dei seggi all’atto del rinnovo integrale del Consiglio nazionale per la 53a legislatura è stabilita come segue:

  1. Zurigo

36

  1. Sciaffusa

2

  1. Berna

23

  1. Appenzello Esterno

1

  1. Lucerna

10

  1. Appenzello Interno

1

  1. Uri

1

  1. San Gallo

12

  1. Svitto

4

  1. Grigioni

4

  1. Obvaldo

1

  1. Argovia

16

  1. Nidvaldo

1

  1. Turgovia

6

  1. Glarona

1

  1. Ticino

8

  1. Zugo

3

  1. Vaud

19

  1. Friburgo

8

  1. Vallese

8

  1. Soletta

6

  1. Neuchâtel

4

  1. Basilea Città

4

  1. Ginevra

12

  1. Basilea Campagna

7

  1. Giura

2

Art. 2 Abrogazione di un altro atto normativo

L’ordinanza del 1° settembre 20213 sulla ripartizione dei seggi per il rinnovo integrale del Consiglio nazionale è abrogata alla fine della 52a legislatura (5 dicembre 2027).

Art. 3 Entrata in vigore e durata di validità

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2026 con effetto sino alla fine della 53a legislatura (30 novembre 2031).

27 agosto 2025

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Karin Keller-Sutter
Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi

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