AS 2025 544
AS 2025 544
(Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici, ORRPChim)
Preambolo
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 18 maggio 20051 sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici è modificata come segue:
Art. 4 lett. cPer i seguenti impieghi è necessaria l’autorizzazione delle autorità sottoindicate: Impiego Autorità che rilascia l’autorizzazione c. l’impiego di biocidi, prodotti fitosanitari e concimi nel bosco se essi non sono inclusi in un’autorizzazione secondo la lettera a o b autorità cantonale
II
L’allegato 2.4 è modificato secondo la versione qui annessa.
III
La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 2025.
3 settembre 2025 | In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Karin Keller-Sutter |
(art. 3)
Biocidi
N. 4ter
4ter Biocidi contro artropodi e microrganismi
4ter.1 Definizioni
Sono considerati biocidi contro artropodi e microrganismi:
a. i biocidi appartenenti al tipo di prodotto 2 (disinfettanti e alghicidi non destinati all’applicazione diretta sull’uomo o sugli animali) di cui all’allegato 10 OBioc, purché siano destinati al controllo di microrganismi patogeni o vettori di malattie;
b. i biocidi appartenenti al tipo di prodotto 3 (biocidi per l’igiene veterinaria) di cui all’allegato 10 OBioc, purché siano destinati al controllo di microrganismi patogeni o vettori di malattie;
c. i biocidi appartenenti al tipo di prodotto 18 (insetticidi, acaricidi e prodotti destinati al controllo degli altri artropodi) di cui all’allegato 10 OBioc, purché siano destinati al controllo di artropodi invasivi alloctoni o vettori di malattie.
4ter.2 Autorizzazione per l’impiego nel bosco
1 L’autorità competente concede un’autorizzazione secondo gli articoli 4–6 per l’impiego di biocidi destinati al controllo di artropodi e microrganismi nel bosco se:
a. gli artropodi e i microrganismi da controllare costituiscono un grave pericolo per la salute delle persone o degli animali da reddito oppure per l’ambiente;
b. non sono disponibili altre misure adeguate meno inquinanti; e
c. l’impiego di un biocida serve a eliminare o contenere tali artropodi e microrganismi tenendo conto della situazione del momento in materia di infestazione in Svizzera.
2 Se diversi biocidi sono adatti al controllo degli artropodi e dei microrganismi, deve essere impiegato quello meno inquinante.
4ter.3 Obbligo di documentazione e comunicazione di dati
1 Chi dispone di un’autorizzazione di cui al numero 4ter.2 deve, per ogni singolo impiego, registrare i dati seguenti e comunicarli entro il 31 dicembre all’autorità competente:
a. scopo del controllo e artropodi e microrganismi a esso soggetti;
b. nome commerciale dei biocidi impiegati e numero dell’omologazione federale;
c. principi attivi contenuti nei biocidi impiegati e rispettiva concentrazione;
d. quantità di biocidi impiegati e tipo di impiego;
e. date e luoghi dell’impiego nonché dimensione delle superfici trattate.
2 L’autorità competente presenta all’UFAM entro il 28 febbraio un rapporto sull’impiego di biocidi di cui al numero 4ter.2 avvenuto l’anno precedente. Il rapporto contiene i dati di cui al capoverso 1.